Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15417 del 28/06/2010
Cassazione civile sez. I, 28/06/2010, (ud. 08/10/2009, dep. 28/06/2010), n.15417
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
K.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA
38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI BENITO, che lo
rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI VENEZIA in persona
del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li
rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrenti –
avverso la decisione R.G. 723/07 del GIUDICE DI PACE di VENEZIA del
14/09/07, depositata il 25/09/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’08/10/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;
udito l’Avvocato Calvetta Domenico, (delega Avvocato Panariti
Benito), difensore del ricorrente che si riporta agli scritti,
(comparso alle ore 10.25);
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che nulla
osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
Che K.R. ha proposto ricorso per Cassazione il 3 gennaio 2008 sulla base di tre motivi avverso il decreto in data 25 settembre 2007 con cui il giudice di pace di Venezia ha respinto l’opposizione avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti il 3 luglio 2007 dal prefetto di Venezia;
che la Prefettura e il Ministero hanno resistito con controricorso.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
Che il ricorso è inammissibile perchè nessuno dei tre motivi di ricorso si conclude con la formulazione di quesito di diritto, imposta, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis; che le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese con Euro 900,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, il 8 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2010