Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15417 del 21/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 21/06/2017, (ud. 02/02/2017, dep.21/06/2017),  n. 15417

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al nr 12147/2016 proposto da:

ENEL DISTRIBUZIONE SPA, (OMISSIS), – società con socio unico –

soggetta a direzione e coordinamento di Enel Spa, in persona del suo

procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAVOUR 305,

presso lo studio dell’avvocato BENILDE BALZI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati MARCO YEUILLAZ, CARMINA TOSCANO;

– ricorrente –

contro

I C A – IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL UNIPERSONALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 9, presso lo studio

dell’avvocato ALESSIO FOLIGNO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

contro

COMUNE DI RAPALLO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ARNO 88, presso lo studio dell’avvocato

CAMILLO UNGARI TRASATTI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato PAOLO MELLINA BARES;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G. 40541/2015

del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 05/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

lette le conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. PEPE

ALESSANDRO, che chiede che la Corte di Cassazione rigetti il

ricorso, con le conseguenze di legge.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’ufficio di La Spezia della società ICA – Imposte Comunali Affini s.r.l. (d’ora innanzi, per brevità, “l’ICA”), con sede a Roma, quale concessionario della riscossione per conto del Comune di Rapallo, a gennaio 2015 ingiunse alla società Enel Distribuzione s.p.a. (d’ora innanzi, per brevità, “l’Enel”), il pagamento di Euro 176.039 a titolo di “canone non ricognitorio”, ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, art. 3. In base a tale ingiunzione, a maggio dello stesso anno, l’ICA iniziò l’esecuzione forzata pignorando presso terzi vari crediti dell’Enel, e citando i terzi pignorati dinanzi al Tribunale di Genova.

2. Con atto del 12 giugno 2015 l’Enel propose opposizione all’ingiunzione dinanzi al Tribunale di Roma, deducendo:

– che l’ingiunzione non le era stata notificata presso la sede legale, ma presso una sede operativa;

– di avere la propria sede a Roma, e non a Genova;

– di avere già proposto opposizione all’esecuzione pendente dinanzi al Tribunale di Genova;

– di avere impugnato dinanzi al giudice amministrativo il regolamento del Comune di Rapallo su cui era stata fondata l’ingiunzione.

3. L’ICA si costituì ed eccepì – per quanto in questa sede rileva – il difetto di giurisdizione, ed in subordine l’incompetenza per territorio del Tribunale di Roma. Sosteneva che ratione loci si sarebbe dovuto ritenere competente il Tribunale di La Spezia, quale giudice del luogo dove aveva sede “l’ufficio emittente” l’ingiunzione fiscale, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 32.

Analoga eccezione sollevò, costituendosi, il Comune di Rapallo.

4. Con ordinanza 29 marzo 2016 il Tribunale di Roma declinò la propria competenza per territorio, indicando quale giudice competente il Tribunale di Genova (nella cui circoscrizione si trova il Comune di Rapano).

Ritenne il Tribunale che competente a conoscere dell’opposizione all’ingiunzione fiscale emessa dalla P.A. per il pagamento dei canoni, ai sensi del combinato disposto dell’art. 8 c.p.c. e del R.D. n. 639 del 1910, art. 3, fosse il giudice del luogo dove ha sede l'”ufficio emittente”; e che per tale doveva intendersi, nel nostro caso, il Comune di Rapallo, in quanto titolare della potestà impositiva, e rispetto al quale la ICA era un mero concessionario della riscossione.

5. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto regolamento di competenza l’Enel, con ricorso fondato su un motivo.

Hanno resistito l’ICA e il Comune di Rapallo, i quali hanno chiesto che fosse dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di La Spezia.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Questioni preliminari.

1.1. L’ICA e il Comune di Rapallo, pur avendo depositato formalmente delle “memorie” ai sensi dell’art. 47 c.p.c., hanno chiesto in esse non solo il rigetto del regolamento proposto dall’Enel (la quale chiede che il processo sia celebrato a Roma), ma la riforma dell’ordinanza impugnata (chiedendo che il processo sia celebrato a La Spezia).

1.2. Tali atti costituiscono dunque, in virtù del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, altrettanti ricorsi incidentali, non consentiti in sede di regolamento di competenza.

Questa Corte ha infatti già stabilito che “la proposizione di un ricorso incidentale non è consentita nel procedimento per regolamento di competenza, giusta disposto dell’art. 47 c.p.c., u.c., in cui si prevede che le parti, alle quali è notificato il ricorso per regolamento, possono depositare soltanto scritture difensive e documenti.

Il controricorso e il contestuale ricorso incidentale possono, pertanto, valere soltanto come memoria di risposta al regolamento di competenza” (Sez. 3, Ordinanza n. 19131 del 29/09/2005), oppure potrebbero convertirsi in regolamento di competenza autonomo, se tempestivi (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12143 del 16/07/2012): ma nel nostro caso non lo sono, essendo stata pronunciata l’ordinanza impugnata il 5 aprile 2016, mentre tanto la memoria dell’ICA, quanto quella del Comune di Rapallo, sono state depositate dopo il 5 maggio 2016.

Nè i due enti resistenti hanno dedotto, in violazione del principio di specificità, che l’ordinanza impugnata sia stata loro tardivamente comunicata dalla cancelleria del Tribunale di Roma.

Va da sè che la rilevata inammissibilità non impedisce a questa Corte di individuare d’ufficio il giudice competente in un ufficio diverso da quello invocato dalla ricorrente, per quanto si dirà.

2. Il ricorso principale.

2.1. Nel proprio ricorso l’Enel lamenta che l’ordinanza impugnata sarebbe erronea perchè:

-) la competenza per territorio a conoscere dell’opposizione all’ingiunzione fiscale spetta al giudice del luogo dove ha sede “l’ufficio” che ha emesso l’ingiunzione;

-) per effetto della concessione del servizio di riscossione, il potere di emettere l’ingiunzione era stato trasferito dal Comune di Rapallo all’ICA, concessionario per la riscossione;

– ergo, l'”ufficio” in questione è l’ICA, che ha sede a Roma.

Nè – soggiunge la ricorrente – può rilevare la circostanza che l’ICA avesse un ufficio a Rapallo, perchè tale ufficio costituirebbe una mera articolazione amministrativa interna, non una sede con un rappresentante abilitato a stare in giudizio.

2.2. Il ricorso è fondato.

L’opposizione alla c.d. “ingiunzione fiscale”, prevista dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639, art. 2, tuttora vigente, deve essere proposta – ai sensi dell’art. 3 dello stesso regio decreto – nelle forme previste dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 32.

Il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 32, comma 2, stabilisce che competente a conoscere della suddetta opposizione è “il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento opposto”.

2.3. Può accadere tuttavia che l’ente impositore non provveda direttamente alla riscossione delle sue entrate patrimoniali, ma la appalti a terzi.

Ove si verifichi questa scissione tra il potere di imporre e quello di riscuotere, questa Corte ha già stabilito che eventuali controversie sulla sussistenza e sulla legittimità della pretesa erariale vanno introdotte dinanzi al giudice del luogo ove ha sede il concessionario per la riscossione, e non l’ente impositore (così già Sez. 5, Sentenza n. 15864 del 13/08/2004, in materia di opposizione ad avviso di accertamento emesso per il pagamento della TOSAP).

2.3. Ciò posto, resta da stabilire cosa debba intendersi per “luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento”: se, cioè, esso coincida con la sede legale del concessionario, ovvero col luogo dove ha sede l’articolazione territoriale di questo, che ha materialmente predisposto e notificato l’ingiunzione.

Non v’è dubbio alcuno che la soluzione corretta sia la seconda.

Depone in tal senso in primo luogo la semantica: “ufficio” deriva dal latino o iczum, che è forma contratta di opificium, che indica l’opera dell’opifex, ovvero “colui che realizza l’opera”. L'”ufficio”, dunque, è l’organo che ha compiuto una azione, non la sede della persona giuridica.

Depone in tal senso, in secondo luogo, l’interpretazione sistematica.

La legge usa il termine “ufficio” o per indicare una carica (come nell’art. 348 c.c., ove si parla di “ufficio” del tutore per indicarne l’incarico); ovvero per indicare gli interna corporis di una più vasta organizzazione. In questo senso l’espressione è ad esempio usata nell’art. 1433 c.c., là dove disciplina gli effetti dell’errore ostativo nel caso di dichiarazioni negoziali inesattamente trasmesse “dall’ufficio che ne era stato incaricato”.

In materia di diritto amministrativo, poi, esiste una risalente consuetudine lessicale del legislatore, dimostrativa che la legge non usa mai il lemma “ufficio” come sinonimo di sede della persona giuridica. Basterà ricordare, tra i tanti indici normativi in tal senso:

(-) il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 24, comma 21, (convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111), il quale in tema di giochi e scommesse dopo avere stabilito che le sanzioni amministrative siano irrogate “dall’ufficio territoriale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato”, dispone che per le cause di opposizione ad esse sia competente “il giudice del luogo in cui ha sede l’ifficio che ha emesso i provvedimenti”: norma che sarebbe stata inutile, se l’ufficio si identificasse con la sede dell’Amministrazione dei Monopoli;

(-) il combinato disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 173 e 174, dopo avere stabilito che il pagamento delle spese di giustizia per conto dell’erario è eseguito dal concessionario, afferma che tale pagamento è sempre eseguito dall’ufficio postale se nel “Comune dove ha sede l’ufficio che dispone il pagamento non esistono sportelli del concessionario”, così palesando che l'”ufficio” è necessariamente una articolazione territoriale;

(-) la L. 31 dicembre 1962, n. 1833, artt. 4 e 6 (“Modificazioni ed integrazioni alla disciplina della responsabilità patrimoniale dei dipendenti dello Stato”), i quali dopo avere stabilito che nel caso di sinistri stradali causati da veicoli della pubblica amministrazione, “al pagamento delle transazioni (…) provvedono gli u ici centrali o periferici ai quali è in carico l’autoveicolo”, soggiunge che in tal caso “deve essere sentito il parere dell’Avvocatura dello Stato competente per il territorio in cui ha sede litio che deve disporre la liquidazione ed il pagamento”: ed anche tale previsione rende evidente che l’ufficio non può che essere una articolazione territoriale dell’ente pubblico.

2.4. L’applicazione di tali principi al nostro caso porta alla conclusione che giudice competente a conoscere dell’opposizione sarebbe dovuto essere non il Tribunale di Roma, ma il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’articolazione territoriale dell’ICA che ha materialmente provveduto a predisporre e notificare l’ingiunzione oggetto del presente giudizio.

Tale ingiunzione risulta essere stata emessa dalla “ICA s.r.l. -viale (OMISSIS)”, e dunque da un ufficio periferico della ICA s.r.l. stabilito a La Spezia.

Al Tribunale di La Spezia, pertanto, va attribuita la competenza catione loci a conoscere dell’opposizione proposta dall’Enel.

2.5. Resta solo da aggiungere, per chiarire quanto anticipato al p. 1, che una volta ritualmente sollevata l’eccezione di incompetenza territoriale, rientra nel potere-dovere del giudice adito l’identificazione del giudice competente, anche se diverso da quello indicato dalla parte; e tale potere-dovere a fortiori spetterà alla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza, poichè tra i compiti della Corte di cassazione rientra anche quello di riparare alla mancata od erronea indicazione del giudice competente da parte del giudice a quo che ha dichiarato la propria incompetenza territoriale. (Sez. 3, Ordinanza n. 10236 del 18/04/2008).

3. Le spese.

Le spese del presente giudizio di legittimità vanno compensate integramente tra le parti, in considerazione della oggettiva controvertibilità della questione decisa.

PQM

 

(-) dichiara la competenza del Tribunale di La Spezia;

(-) compensa tra tutte le parti integralmente le spese della presente fase del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2017

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