Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15417 del 20/07/2020
Cassazione civile sez. VI, 20/07/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 20/07/2020), n.15417
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 8856/2019
R.G., sollevato dal Tribunale di Reggio Calabria con ordinanza del
26/02/2019 nel procedimento vertente tra:
V.D., da una parte
e
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, INPS, dall’altra, ed iscritto al
n. 966/2018 R.G. di quell’Ufficio;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO
ROBERTO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA MARIO, che chiede che la
Corte di Cassazione, in camera di consiglio, indichi il Tribunale di
Palmi in funzione di giudice del lavoro competente a giudicare sulla
causa in oggetto, limitatamente all’avviso di ricevimento n.
(OMISSIS), con le conseguenze di legge.
Fatto
RITENUTO
CHE:
il Tribunale di Reggio Calabria con ordinanza ex artt. 45 e 47 c.p.c., in data 26.2.2019, ha chiesto a questa Corte di Cassazione di regolare il conflitto negativo di competenza e di dichiarare la competenza territoriale del tribunale di Palmi che, adito da V.D. nei confronti di Agenzia delle Entrate e dell’INPS, con ordinanza del 16.1.2008 dichiarava la competenza del primo.
Il tribunale di Reggio Calabria ha chiesto di dichiarare la competenza del tribunale di Palmi limitatamente all’opposizione all’avviso di addebito n. (OMISSIS) avente ad oggetto contributi e somme aggiuntive per imprenditore agricolo a titolo principale. Mentre non ha contestato la propria competenza in ordine ad altro avviso di addebito che attiene a contributi per operai, atteso che la sede dell’INPS deputata alla gestione è in Reggio Calabria.
In questa fase le parti non hanno presentato memorie e non si sono costituite, mentre il Procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RILEVATO
CHE:
1.- L’art. 444 c.p.c., comma 1, stabilisce che le controversie previdenziali è competente il giudice del lavoro nella cui circoscrizione risiede l’attore.
L’art. 444 c.p.c., comma 3, stabilisce che per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all’applicazione delle sanzioni civili per l’inadempimento di tali obblighi è competente il tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo dove ha sede l’ufficio dell’ente.
2.- Il primo criterio di collegamento riveste carattere generale, secondo la giurisprudenza consolidata, e si applica (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 20578 del 12/10/2016) anche alla controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo, la quale rientra infatti nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l’attore, ai sensi dell’art. 444 c.p.c., comma 1, (Cass. 23141/2011).
3.- Nel caso in esame, quindi, poichè la controversia di cui al ricorso in oggetto riguarda gli obblighi contributivi del lavoratore autonomo e poichè risulta che l’opponente risiedesse a Rizziconi, comune ricadente nel circondario del Tribunale di Palmi, deve dichiararsi che il giudice territorialmente competente sia il Tribunale di Palmi.
4.- Per le ragioni esposte il ricorso deve essere accolto e le parti vanno rimesse davanti al giudice dichiarato competente, il quale provvederà alla regolazione delle spese del giudizio di Cassazione.
Avuto riguardo all’esito del giudizio non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
Accoglie il ricorso e dichiara la competenza del tribunale di Palmi dinanzi al quale rimette le parti nei termini di legge, anche per le spese del presente regolamento.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 20 novembre 2019.
Depositato in cancelleria il 20 luglio 2020