Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15417 del 13/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/07/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 13/07/2011), n.15417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto President – –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16225-2010 proposto da:

V.A. (OMISSIS), B.M.

(OMISSIS), V.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA PRISCIANO 28, presso lo studio dell’avvocato

SERRANI DANILO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PENZO ENRICO giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

SUN INSURANCE OFFICE LTD, (OMISSIS), Rappresentanza Generale per

l’Italia in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GOLAMETTO 4, presso lo studio

dell’avvocato GIUA LORENZO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GUIDONI MAURIZIO giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

BOCCATO DI BOCCATO GIANCARLO & C SNC, C.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 187/2010 del TRIBUNALE di VENEZIA del

24/12/09, depositata il 20/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato Pontesilli Fabio (delega avv. Giua Lorenzo)

difensore della controricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che

nulla osserva.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:

“1. – V.M., V.A. e l’avv. B.M. ricorrono per la cassazione della sentenza n. 187/10 del Tribunale di Venezia, pubbl. il 20.1.10 e notif. il 17.4.10, resa in secondo grado sull’appello proposto dai primi due avverso la sentenza n. 23/07 del Giudice di Pace di Mestre, pronunciata anche nei confronti di C.L., Boccato snc di Boccato Giancarlo & C snc, Royal &

Sunalliance Assicurazioni spa, relativa ad un sinistro stradale in dipendenza del quale i V. avevano subito danni patrimoniali e non patrimoniali; e resiste con controricorso la Sun Insurance Office ltd, postulando la sua identità con la Royal & Sunalliance Assicurazioni spa.

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis c.p.c. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a)) – ed essere rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono.

3. – I ricorrenti si affidano a cinque motivi di ricorso per lamentare: l’omessa pronuncia su di uno specifico motivo di appello di V.M. in ordine alla pretermissione del suo danno biologico permanente; l’omessa pronuncia su di un altro specifico motivo di appello di V.M. in ordine alla mancata rifusione integrale del danno emergente; l’omessa pronuncia sul motivo di appello proposto da V.M. in ordine alla mancata integrale rifusione delle spese di C.T.U. e di C.T.P.; l’omessa considerazione dei motivi di appello separatamente proposti da V.M. e da V.A. per la mancata attribuzione al legale distrattario;

la falsa applicazione di norme in tema di spese per l’entità della loro liquidazione e per l’iniquità della parziale compensazione.

4. – In primo luogo, alla stregua degli atti legittimamente esaminabili da questa Corte, difetta la qualità di parte in capo all’avv. B.M. in proprio nel giudizio concluso con la sentenza impugnata (non risultando tra gli appellanti, nè tra gli appellati): sicchè è carente la legittimazione della medesima a ricorrere per cassazione (sulla necessaria riferibilità alla qualità di parte -soccombente – nel grado precedente della legittimazione a ricorrere per cassazione, v., tra le ultime, Cass. 25 giugno 2010 n. 15352 e comunque Cass. sez. un. 29 aprile 2005 n. 8882).

5. – In secondo luogo, i motivi sull’omissione di pronuncia sono inammissibili per violazione del principio di autosufficienza, non bastando l’indicazione – talvolta oltretutto generica e sommaria, come per la discrasia sulle spese mediche – delle pagine degli atti che contengono il dispiegamento dei motivi di appello asseritamente violati, ma occorrendo al contrario la riproduzione integrale quanto meno delle conclusioni e dei relativi passaggi degli atti stessi (in generale, v., tra le ultime, Cass. 30 aprile 2010 10605 e Cass. ord. 23 marzo 2010 n. 6937).

6. – In terzo luogo, le doglianze sulla mancata distrazione sono infondate, essendo oramai invalsa la soluzione della non necessità di un’autonoma impugnazione per fare valere l’omessa attribuzione e potendo a tanto ovviarsi con un procedimento di correzione di errore materiale (Cass. 16 luglio 2010 n. 16037).

7. – In quarto luogo, sulla compensazione parziale delle spese corrisponde ad orientamento consolidato di questa Corte Suprema – se non altro per le cause non soggette, come la presente (iniziata in primo grado in data 8.11.04) alla novella dell’art. 92 c.p.c. di cui alla L. n. 263 del 2005, art. 2 comma 1, lett. a): Cass. sez. un. 30 luglio 2008 n. 20598 – l’impossibilità di censurarla in sede di legittimità, ove i motivi siano stati addotti e non siano – come non sono nel caso di specie, con riferimenti a valutazioni di fatto dell’andamento del processo e dell’entità della posta in gioco – manifestamente illogici od incongrui; e con il solo limite – che neppure è stato superato in questo caso – dell’illegittimità della condanna integrale della parte totalmente vittoriosa (sull’ultimo punto, v., tra le molte, Cass. 11 gennaio 2008 n. 406 e Cass. 1 dicembre 2009 n. 25270). Ed in ogni caso è preclusa la rivalutazione del merito della controversia, come finiscono con il fare i ricorrenti a tal fine ripercorrendo lo svolgimento del processo e riesaminandolo alla luce dei motivi di appello.

8. – In quinto luogo, sulla liquidazione delle spese manca l’analitica indicazione delle singole voci, o quanto meno dei minimi tariffari, che si assumerebbero violate dal giudice di merito (Cass. 8 marzo 2007 n. 5318, Cass. 14 luglio 2009 n. 16390).

9. – In conclusione, si propone la declaratoria di inammissibilità del ricorso come proposto dall’avv. B. ed il rigetto del ricorso proposto dai V. ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte; i ricorrenti hanno presentato memoria, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., comma 3 ma non hanno chiesto di essere sentiti in camera di consiglio; dal canto suo, il difensore della controricorrente è invece intervenuto in questa sede per essere ascoltato.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di dovere fare sostanzialmente – e salvo quanto alla sola posizione della B. – proprio il contenuto della sopra trascritta relazione:

– in via preliminare, non tanto l’esame del ricorso – che non evidenzia il pur sussistente errore materiale della pretermissione della B. tra le parti del processo – quanto piuttosto quello degli atti di causa, in via eccezionale consentito alla stregua delle ulteriori prospettazioni dell’interessata operate solo con la memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., consente di rilevare che, a dispetto della sua mancata considerazione, la B. aveva effettivamente assunto la qualità di parte: sicchè il suo ricorso non va qualificato inammissibile sotto il profilo della carenza di (prova di) tale qualità;

– quanto al resto, peraltro, le repliche alla relazione, contenute nella memoria depositata dai ricorrenti, benchè esprimano la soggettiva opinione della parte in ordine ai vizi motivazionali ed alle violazioni di legge in cui sarebbe incorso il giudice a quo, non giustificano il superamento delle considerazioni svolte nella relazione medesima: quanto al difetto di autosufficienza, perchè comunque corrisponde a pacifica giurisprudenza di questa Corte di legittimità la necessità non solo di indicare l’ubicazione dei passaggi motivazionali carenti, ma pure di riprodurli integralmente:

e visto che sul punto i ricorrenti, trascurando tale principio, insistono nel ritenere inutile la riproduzione; quanto alla mancata distrazione, nella memoria i ricorrenti semplicemente tralasciano di considerare la giurisprudenza richiamata nella relazione, che comunque, siccome – benchè successivamente – intervenuta, merita senz’altro che ad essa sia data continuità; quanto all’unitarietà della compensazione, non colgono i ricorrenti che comunque il principio generale sul punto non è stato violato, non essendo stato condannato alle spese chi è risultato totalmente vittorioso; quanto alla carenza della nota spese, ancora una volta trascurando il principio di autosufficienza del ricorso, i ricorrenti rimandano al contenuto di documenti non trascritto nel ricorso stesso.

Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso benchè non anche per l’inammissibilità dei motivi riferiti all’avv. B., deve essere comunque rigettato; e, nei rapporti tra ricorrenti e controricorrente, le spese del giudizio di legittimità seguono – con condanna solidale, per l’identità della posizione processuale dei ricorrenti – la soccombenza, potendo invece tralasciarsi ogni statuizione al riguardo nei rapporti con gli intimati che non hanno svolto, in questa sede, alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’avv. B.M., V.M. ed V.A., tra loro in solido, al pagamento, in favore della Sun Insurance Office ltd, in pers. del leg. rappr.nte p.t., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.000, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2011

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