Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15417 del 13/06/2018

Civile Ord. Sez. 6 Num. 15417 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: RUBINO LINA

ORDINANZA
sul ricorso 938-2015 proposto da:
A.A.

B.B.

– ricorrenti contro
D.D.

– controri corrente –

Data pubblicazione: 13/06/2018

avverso la sentenza n. 968/2014 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA, del 24/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/11/2017 dal Consigliere Dott. LINA

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
La Corte d’appello de L’Aquila, con la sentenza n. 968\2014,
depositata in 24.9.2014 e notificata il 22.10.2014, confermava
l’accoglimento dell’azione revocatoria, relativa ad un atto di
costituzione di fondo patrimoniale, proposta da D.D. nei confronti dei coniugi B.B. e A.A.,
condannando questi ultimi, oltre che al pagamento delle spese
legali, al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nei confronti
dell’appellato nella misura di euro 7.200,00.
B.B. e A.A. propongono un motivo di ricorso
per cassazione, con il quale denunciano la violazione dell’art.112
c.p.c. nei confronti di D.D. che resiste con
controricorso ed ha anche depositato istanza di urgente fissazione
di udienza.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio,
in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., su
proposta del relatore, in quanto ritenuto inammissibile per
carenza sotto il profilo espositivo.
Non sono state depositate memorie.

Ric. 2015 n. 00938 sez. M3 – ud. 08-11-2017
-2-

RUBINO.

Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, ritiene di
condividere la soluzione proposta dal relatore.
I ricorrenti riproducono i motivi di appello e criticano la decisione
della corte d’appello, nel merito e laddove ha deciso – in

non sospendere il giudizio fino all’esito della opposizione a
decreto ingiuntivo, da loro proposta per contestare l’esistenza del
credito cambiario a tutela del quale il controricorrente ha agito in
revocatoria. Allegano poi che la corte avrebbe omesso di rilevare
d’ufficio, nel giudizio relativo alla revocatoria, la nullità del
rapporto contrattuale intercorso tra le parti.
Il tutto senza alcuna chiara connessione con l’allegata violazione
dell’art. 112 c.p.c., in quanto nella confusa esposizione (in cui è
anche evidente il salto di un periodo, tra la fine di pag. 10 e l’inizio
di pag. 11) non c’è alcun puntuale riferimento alle domande
proposte né alla loro collocazione negli atti che consenta di
verificare se e in che termini si è verificata una omessa pronuncia.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al
dispositivo.
Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30
gennaio 2013 e la parte ricorrente ne è uscita soccombente,
tuttavia, essendo la stessa stata ammessa al gratuito patrocinio,
risulta esente dall’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13 comma 1
quater del d.P.R. n. 115 del 2002, un ulteriore importo a titolo di

Ric. 2015 n. 00938 sez. M3 – ud. 08-11-2017
-3-

conformità alla giurisprudenza consolidata di questa Corte – di

contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale,
a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.
Dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento da
parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Cosi deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione 1’8
novembre 2017

Liquida le spese legali in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA