Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15417 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 03/06/2021, (ud. 26/02/2021, dep. 03/06/2021), n.15417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. MANCINI Laura – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 22488/2014 R.G. proposto da:

PORTOFINO EST GESTIONI di R.M. & C. s.a.s. e

S.G., rappresentati e difesi dall’avv. Barone Gian Enrico del

Foro di Genova, ed elettivamente domiciliati in Roma, Via Banco di

Santo Spirito, n. 48 presso lo studio dell’avv. D’Ottavi Augusto;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, n. 693/49/2014 pronunciata il 16.1.2014 e depositata il

6.2.2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 26 febbraio

2021 dal consigliere Dott. Saieva Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La società Portofino Est Gestioni di R.M. & C. S.a.s., in persona del liquidatore D.G., impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano l’avviso di accertamento per IRPEF, IVA ed IRAP, emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate con riferimento all’anno d’imposta 2006.

1 bis. S.G. – socia accomandante della società anzidetta – impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Genova l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dall’Ufficio di Rapallo, per l’IRPEF sulle quote di partecipazione, con riferimento al medesimo anno d’imposta 2006.

2. Il ricorso della Sirianni veniva trasmesso alla C.T.P. di Milano che – previa riunione – rigettava entrambi i ricorsi dei contribuenti, i quali proponevano appello, deducendo l’incongruenza e l’illogicità della sentenza.

3. L’appello veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 693/49/2014, depositata il 6.2.2014, nella considerazione che l’accertamento induttivo nei confronti dei ricorrenti era stato legittimamente eseguito avendo gli stessi omesso di presentare, per diversi anni e per l’anno d’imposta 2006, qualsiasi dichiarazione dei redditi; accertamento che i ricorrenti avevano contestato con obiezioni generiche, attribuendo ogni responsabilità riguardante la società ad altro socio sottoposto a procedimento penale.

4. Avverso tale decisione i contribuenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

5. Il ricorso è stato fissato nella camera di consiglio del 26 febbraio 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380-bis1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

In via preliminare si osserva che dalla sentenza impugnata non risulta la partecipazione al giudizio degli altri soci. Conseguentemente, poichè nella specie si tratta di determinazione del reddito di una società di persone, ricorre l’ipotesi del litisconsorzio necessario tra la società ed i soci.

In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento è infatti alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario, proposto avverso un avviso di rettifica da uno solo dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi. La presente controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, talchè ricorre un caso di litisconsorzio necessario originario.

Il ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati impone pertanto l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29), mentre il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (cfr. Sez. U, sentenza n. 14815 del 4 giugno 2008).

La sentenza impugnata va quindi cassata e dichiarata la nullità del giudizio, con rinvio degli atti alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità del giudizio, cassa la sentenza impugnata e rimette gli atti avanti alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA