Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15416 del 28/06/2010

Cassazione civile sez. I, 28/06/2010, (ud. 08/10/2009, dep. 28/06/2010), n.15416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – est. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.C., Z.C., R.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE PINTURICCHIO 21, presso lo studio

dell’avvocato ABBATE FERDINANDO EMILIO, che li rappresenta e difende,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto n. 51476/05 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

14.11.05, depositato il 06/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’8/10/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ONOFRIO FITTIPALDI;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Ranieri Roda (per delega avv.

Ferdinando E. Abbate) che si riporta agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che

conferma le conclusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che la corte d’appello di Roma, con decreto del 6 febbraio 2006 ha condannato la Presidenza del consiglio dei ministri al pagamento di Euro 8.000,00, oltre agli interessi dalla dato del decreto in favore di A.C. e le altri parti in epigrafe indicate, a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata di un giudizio amministrativo per l’adeguamento triennale dell’indennità giudiziaria, iniziato nell’aprile 1993 davanti al tar del Lazio e concluso con sentenza del 10 dicembre 2003 e pertanto eccedente di otto anni la durata ragionevole;

che avverso il provvedimento della corte d’appello l’ A. e le altre parti hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi e che l’amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Che il primo motivo con il quale si contesta sia la quantificazione del danno non patrimoniale che la decorrenza degli interessi sulla somma liquidata dalla data del provvedimento, è manifestamente fondato per quanto attiene alla decorrenza degli interessi, che debbono decorrere dalla data della domanda, mentre è manifestamente infondato per quanto attiene alla liquidazione dell’indennizzo che è rispettosa dei parametri elaborati dalla CEDU e dai giudici nazionali Che il secondo motivo attinente alla liquidazione delle spese resta assorbito;

che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto può procedersi a giudizio nel merito;

che le spese di questo giudizio possono essere compensate nella misura del 50%, attesa la parziale soccombenza.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito condanna l’amministrazione al pagamento degli interessi sulla somma di Euro 8.000,00 a decorrere dalla data della domanda; liquida le spese del giudizio di merito in Euro 1.600,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge e, compensate fino alla metà le spese del presente giudizio, liquida la restante metà in Euro 600,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge; le spese come sopra liquidate dovranno essere distratte in favore dell’avv. Ferdinando Emilio Abbate che se ne dichiara antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura unificata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima, il 8 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2010

 

 

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