Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15416 del 26/07/2016


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Cassazione civile sez. I, 26/07/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 26/07/2016), n.15416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

R.S., rappresentato e difeso dall’avv. Donatella Strappa,

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Gabriele

Salvago, in Roma, via C. Mirabello n.34, come da procura a margine

dell’atto;

– ricorrente –

contro

Fallimento AG Autotrasporti s.r.l., Trib. Macerata, in persona del

curatore fallimentare p.t.;

– intimato –

per la cassazione del decreto Trib. Macerata 24.5.2010, R.G. 1/10;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 15 giugno 2016 dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro;

uditi per il ricorrente l’avv. G.Salvago;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IL PROCESSO

R.S. impugna il decreto Trib. Macerata 24.5.2010, R.G. 1/10 che ebbe a respingere la sua opposizione allo stato passivo interposta avverso la decisione con cui il giudice delegato del fallimento AG Autotrasporti s.r.l. già aveva negato che il credito di lavoro vantato dall’opponente risultasse da un dimostrato rapporto di lavoro in essere con la società. Anche secondo il tribunale faceva difetto la prova del titolo accampato, stante la mera produzione di un “conteggio sindacale”, la mancata indicazione del CCNL applicabile, l’omessa risultanza della “durata del rapporto di lavoro”, oltre il mero “dato, solo formale, emergente dalla scheda professionale”.

Il ricorso è affidato a tre motivi.

Diritto

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 442 del 2000, art. 5, D.M. Lavoro 30.5.2001 (in G.U. 2.7.2001) avendo erroneamente il tribunale trascurato l’efficacia probatoria della scheda professionale del lavoratore, formata dal Centro per l’impiego ed avente valore certificatorio del rapporto di lavoro stesso.

Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge quanto al CCNL trasporti industria, avendo erroneamente il decreto rilevato il difetto di indicazione specifica del CCNL applicabile alla fattispecie, mentre tale riferimento era incluso nel ricorso in opposizione allo stato passivo.

Con il terzo motivo, si deduce il vizio di motivazione stilla durata del rapporto di lavoro, avendo il tribunale omesso di considerare tutta la documentazione allegata dal ricorrente, tra cui la citata scheda professionale, la comunicazione della società fallita relativa alla continuità del rapporto di lavoro dopo il trasferimento di ramo d’azienda dalla società Azzurra autotrasporti di G.A. & c. s.n.c., la busta paga della s.n.c. (ai fini della prova della originaria assunzione), altre buste paga della s.r.l. (a conferma della continuità di rapporto), i CUD rilasciati dalle due società.

1. I motivi, da trattare congiuntamente stante l’indubbia connessione, sono fondati. In tema di prova del rapporto di lavoro, già questa Corte ha avuto modo di affermare che le annotazioni e le dichiarazioni contenute nel libretto di lavoro, aventi natura di scrittura privata e consistenti in dichiarazioni unilaterali del datore di lavoro, non valgono da sole a dimostrare la durata e il contenuto del rapporto di lavoro pur potendo, in concorso con altri idonei elementi, costituire un valido indice presuntivo ed essere apprezzate dal giudice di merito in rapporto alle altre risultanze istruttorie (Cass. 4019/2016). Parimenti, è stato deciso che tali indicazioni perciò possono essere contrastate con ogni altro mezzo di prova e il giudice di merito può apprezzarle in rapporto alle altre risultanze istruttorie nell’ambito del suo potere di valutazione discrezionale della prova ex art. 116 c.p.c. (Cass. 9290/2000). A maggior ragione, si può aggiungere, la ricostruzione del rapporto di lavoro può essere integrata assumendo come qualificato indice dimostrativo la cd. scheda professionale, nella quale – ai sensi del D.P.R. 7 luglio 2000, n. 422, art. 5 – il legislatore ebbe a far confluire, oltre ai dati contenuti nell’elenco anagrafico (tra cui, ex art. 4 D.M. cit., anche “lo stato occupazionale”), le informazioni relative alle esperienze formative e professionali e alle disponibilità del lavoratore. Si trattava peraltro di documento – approvato secondo un modello fissato con D.M. Lavoro 30.5.2001 e poi abrogato dal D.M. 30 ottobre 2007, art. 6, con il quale sono stati adottati la scheda anagrafico-professionale, il sistema di classificazione ed i formati di trasmissione dati – oggetto di rilascio dal competente servizio per l’impiego e che conteneva anche i dati relativi alla certificazione delle competenze professionali in raccordo con le disposizioni in materia di formazione professionale. La scheda professionale appariva pertanto idonea, di per sè ed in quanto proveniente da soggetto titolare di potestà certificatoria (derivante dalla raccolta delle informazioni acquisite in primo luogo dai datori di lavoro), a precludere un contrasto della domanda di accertamento del titolo (il rapporto di lavoro) posto dall’istante a fondamento del credito opponendo a tale elemento documentale un generico valore “formale” della scheda, locuzione priva di intelligibilità, oltre che inesatta se di valore critico rispetto ad un documento con dati raccolti da un ufficio della pubblica amministrazione 2. Il provvedimento è altresì errato ove ha omesso di spiegare i limiti per i quali la domanda di credito, accompagnata dall’allegazione descrittiva del CCNL, fosse tacciabile di genericità, pur avendo riguardo al compatto produttivo e alla qualifica dell’operaio proponente richiedente l’ammissione al passivo ed essendo stata accompagnata da un conteggio sindacale, certamente di parte, ma non avversato nel merito dagli organi della procedura, nè oggetto di disamina critica più diretta in sede di determinazione giudiziale. Va invero osservato che, con indirizzo consolidato, questa Corte ha statuito che, in tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, anche nella disciplina prevista dal D.Lgs. n. 169 del 2007 (come nel regime intermedio, successivo al D.Lgs. n. 5 del 2006), per la produzione di documenti a sostegno dell’istanza di ammissione al passivo non trova applicazione il divieto di cui all’art. 345 c.p.c., versandosi in un giudizio diverso da quello ordinario di cognizione e non potendo la predetta opposizione essere qualificata come un appello, pur avendo natura impugnatoria; tale rimedio, infatti, mira a rimuovere un provvedimento emesso sulla base di una cognizione sommaria e che, se non opposto, acquista efficacia di giudicato endofallimentare ex art. 96 l.f., segnando solo gli atti introduttivi ex artt. 98 e 99 l.f., con l’onere di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti, il termine preclusivo per l’articolazione dei mezzi istruttori (Cass. 4708/2011, 16101/2014). Orbene, nella fattispecie il tribunale ha circoscritto la rilevanza delle prove documentali valorizzate ai fini del rigetto dell’opposizione omettendo di dar conto della avvenuta acquisizione di ulteriori documenti (come i CUD e le buste paga, nonchè le comunicazioni aziendali) che, inerendo alla vicenda del trasferimento di ramo d’azienda del lavoratore con passaggio, accanto al rapporto di lavoro, altresì del t.f.r., erano in grado, del tutto decisivamente, di orientare l’accertamento anche in punto di durata del rapporto di lavoro stesso.

Il ricorso va dunque accolto, con la cassazione del decreto impugnato e rinvio al Tribunale di Macerata.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia al Tribunale di Macerata, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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