Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15416 del 21/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 21/06/2017, (ud. 02/02/2017, dep.21/06/2017),  n. 15416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12625-2015 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI SAVORELLI

11, presso lo studio dell’avvocato ANNA CHIOZZA, rappresentato e

difeso dagli avvocati MARCO MAGLIONI, SARA BALZANI;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA L. BISSOLATI 76, presso lo

studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

e contro

K.E., K.P., KO.GJ., FONDIARIA SAI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 456/2014 del TRIBUNALE di RAVENNA, depositata

il 04/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

– C.M. convenne dinanzi al Giudice di Pace di Ravenna K.E., K.P., Ko.Gj. e la Fondiaria SAI s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in UnipolSai s.p.a.), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza d’un sinistro stradale;

– il Giudice di pace con sentenza 30 settembre 2010 n. 2560 accolse la domanda, compensando le spese per metà;

– il Tribunale di Ravenna, adito da C.M., con sentenza 4 aprile 2014 n. 456 rigettò il gravame, ritenendo che l’importo delle spese liquidato dal Giudice di pace, pur dimidiato, era comunque congruo rispetto al valore della causa;

Considerato che:

– la sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da C.M., con ricorso fondato su un motivo;

– deduce il ricorrente che il Tribunale avrebbe pronunciato ultra petita, poichè con l’atto di appello egli aveva inteso dolersi del provvedimento di compensazione per metà delle spese; sicchè il Tribunale, una volta rilevato che quel provvedimento era oggettivamente ingiustificato, avrebbe dovuto unicamente condannare gli appellati alla rifusione integrale delle spese di primo grado, senza indagare d’ufficio sulla misura di esse;

– il motivo è infondato;

– il Tribunale infatti, dopo avere escluso la sussistenza dei presupposti per la compensazione parziale delle spese, ha provveduto a rideterminare il quantum delle spese del primo grado dichiarando di “condividere le deduzioni” della società appellata, che aveva invocato la “congruità del complessivo importo liquidato a titolo di spese” (così la sentenza impugnata, p. 2);

– la sentenza impugnata, quindi, ha evidentemente ritenuto proposto un appello incidentale da parte della Fondiaria SAI, il che basta ad escludere il vizio di pronuncia ultra perita; nè nella presente sede il ricorrente ha prospettato la tardività o l’inammissibilità delle deduzioni difensive svolte dalla UnipolSai;

– in ogni caso, è consentito al giudice del gravame l’esercizio del potere di correzione, ossia di dare, entro i limiti del devolutum, un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 26083 del 23/12/2010);

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo;

– il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

 

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna C.M. alla rifusione in favore di UnipolSai s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 marzo 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di C.M. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA