Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15416 del 13/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/07/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 13/07/2011), n.15416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto President – –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15983-2010 proposto da:

S.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CONCA D’ORO 184/190 PAL D, presso lo studio dell’avvocato

DISCEPOLO MAURIZIO, che la rappresenta e difende giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.B.F.P. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO 20, presso lo studio dell’avvocato

MASSIMO SERI, rappresentato e difeso dagli avvocati CALZETTI LUCA,

CONTI ROBERTO EMILIO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 248/2010 della CORTE D’APPELLO di ANCONA del

5/01/2010, depositata il 27/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato Diego Perucca (delega avvocato Discepolo Maurizio),

difensore della ricorrete che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che

nulla osserva.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:

“1. – S.A. ricorre per la cassazione della sentenza n. 248/10 resa dalla Corte di Appello di Ancona (pubblicata il 27.3.10 e non notificata) nei confronti suoi, con cui, in conferma della sentenza del Tribunale di Ancona n. 516/03, è stato revocato il decreto ingiuntivo pronunciato in suo favore e nei confronti di L.B.F.P. per L. 520 milioni oltre interessi e spese.

2. – Il ricorso, che si basa su di un articolato motivo con cui sono contemporaneamente lamentate la violazione di legge ed il vizio di motivazione, può essere trattato in camera di consiglio – in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis c.p.c. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a)) – ed essere rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono.

3. – Lamenta la ricorrente la contraddittorietà e l’illogicità manifesta della motivazione della sentenza impugnata e la violazione del principio dell’art. 2697 c.c., ritenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel valutare comparativamente il materiale probatorio e nel qualificare inserita 1’obbligazione, recata dall’azionata scrittura privata del 10.2.97, in un più ampio e complessivo contesto di rapporti di dare ed avere, così perdendo la scrittura azionata il suo valore probatorio sulla persistenza del credito; ma il motivo è per una parte inammissibile e per un parte infondato:

inammissibile, visto che la ricorrente chiede una rinnovazione delle valutazioni di merito operate dalla Corte territoriale sui fatti e sulle prove, rivalutazione che è invece radicalmente preclusa nel giudizio di legittimità;

infondato, visto che i giudici di merito hanno correttamente applicato il canone del riparto dell’onere della prova, una volta valutato che la sola scrittura privata azionata, benchè successiva ad altri documenti prodotti, considerata nel complessivo contesto ed alla stregua di un documento successivo proveniente dalla stessa creditrice (la lettera del 5.11.99 della S.), non potesse più da sola fondare prova idonea della persistenza del credito azionato.

4. – In conclusione, si propone il rigetto del ricorso”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte; tuttavia, la S. ha presentato memoria, ai sensi del terzo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ. ed il suo difensore è comparso in camera di consiglio per essere sentito; dal canto suo, il controricorrente non ha chiesto di essere ascoltato.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione, visto che le repliche alla stessa, contenute nella memoria depositata dalla ricorrente, benchè esprimano la soggettiva opinione della parte in ordine ai vizi motivazionali in cui sarebbe incorso il giudice a quo, non giustificano il superamento delle considerazioni svolte nella relazione medesima, da un lato perchè il dedotto iato tra premesse e conclusioni è invece colmato dalla motivazione del rilievo di un variegato quadro complessivo di rapporti tra le parti e, per dall’altro, per l’adeguatezza del suo rilievo come contesto all’interno del quale può essere venuta meno l’efficacia probatoria degli elementi prodotti dall’odierna ricorrente. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va rigettato;

le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna S.N. al pagamento, in favore di L.B.F.P., delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2011

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