Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15416 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 03/06/2021, (ud. 26/02/2021, dep. 03/06/2021), n.15416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. MANCINI Laura – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21448/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

P.A.;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, n. 1864/18/2014 pronunciata il 28.1.2014 e depositata il

24.2.2014 Udita la relazione svolta in Camera di Consiglio del 26

febbraio 2021 dal consigliere Dott. Saieva Giuseppe.

Letto il parere espresso dal P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. Giacalone Giovanni il quale ha concluso

per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. P.A. impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate le aveva attribuito, per l’anno d’imposta 2006, il reddito da partecipazione di Euro 285.480,00, sulla base del 90% del capitale sociale dalla stessa detenuto nella Leo Toys S.r.l., società ritenuta a ristretta base azionaria. Il separato avviso di accertamento emesso nel confronti della società partecipata, in capo alla quale, sulla scorta di un processo verbale di constatazione, era stato accertato induttivamente, D.P.R. n. 29.9.1973, n. 600, ex art. 39, comma 2, un maggior reddito d’impresa, diveniva viceversa definitivo per effetto della mancata impugnazione da parte del legale rappresentante della Leo Toys S.r.l..

2. La C.T.P. di Napoli accoglieva il ricorso della contribuente, ritenendo che l’ufficio non avesse fornito alcuna prova del proprio assunto secondo cui le ingenti somme scaturenti dalla presunta contabilità occulta, fossero passate nella disponibilità della Perrella che deteneva il 90% del capitale.

3. L’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della C.T.P. veniva respinto con sentenza n. 1864/18/2014 depositata il 24.2.2014 dalla Commissione tributaria regionale della Campania, nella considerazione che il principio della automatica traslazione dl ricavi non contabilizzati dalla società di capitali a ristretta base sociale ai soci, come reddito imponibile ai fini lrpef, non poteva trovare automatica ed acritica applicazione, essendo indispensabile la prova certa del conseguimento da parte della società di redditi extrabilancio e la prova che tali disponibilità fossero state effettivamente distribuite.

4. Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui la contribuente non ha opposto alcuna difesa.

5. Il ricorso è stato fissato nella camera di consiglio del 26 febbraio 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380-bis1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), artt. 2697 e 2727 c.c. e ss., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la CTR, affermando che l’ufficio, per poter operare il meccanismo dell’attribuzione pro-quota al socio dei maggiori utili accertarti in capo alla società, avrebbe dovuto dimostrare il “passaggio di denaro dalle casse della società a vantaggio di quelle dei soci”, non avrebbe fatto buongoverno dei principi giurisprudenziali consolidati secondo cui è legittima la presunzione di attribuzione “pro quota” ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, di utili extrabilancio prodotti dalla società di capitali a ristretta base azionaria.

2. Il ricorso va accolto.

3. Invero, costituisce, orientamento giurisprudenziale consolidato, quello secondo cui “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria, in caso di accertamento di utili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria e la dimostrazione che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti”; inoltre, sempre in tema di accertamento delle imposte sui redditi, “è legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria e tale presunzione fondata sul disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1 lett. d), induce inversione dell’onere della prova a carico del contribuente”. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, l’accertamento del maggior reddito nei confronti di società di capitali a ristretta base partecipativa legittima la presunzione di distribuzione degli utili tra i soci, in quanto la stessa ha origine nella partecipazione, ferma restando la possibilità per i soci di fornire prova contraria rispetto alla pretesa dell’Amministrazione finanziaria, dimostrando che i maggiori ricavi della società sono stati accantonati o reinvestiti (Cass. Sez. 5, 19/12/2019, n. 33976; Sez. 5, 20/12/2018, n. 32959; Sez. 5, 22/11/2017, n. 27778; Sez. 6-5, 27/12/2016, n. 27067).

4. Nel caso di specie non è in contestazione la circostanza che la ricorrente fosse titolare di una partecipazione qualificata, pari al 90% dei capitale sociale della Leo Toy s.r.l. a carico della quale l’Ufficio aveva accertato maggiori ricavi non contabilizzati per Euro 793.000,00, relativi a finanziamenti effettuati dai soci nelle casse della società, senza che tali finanziamenti fossero giustificati da fonti reddituali proprie dei soci, diverse dalla partecipazione alla società medesima. Del resto, la stessa contribuente, nel giudizio di merito aveva ammesso la sussistenza di ricavi non contabilizzati, senza tuttavia chiarire, la fonte di provenienza dei finanziamenti e comunque, in mancanza di una impugnazione dell’accertamento sul reddito societario, tale accertamento non può essere messo in discussione nell’odierno giudizio sul reddito di partecipazione.

5. Alla stregua delle esposte considerazioni appare evidente l’erroneità dell’impugnata sentenza, che ha illegittimamente spostato a carico dell’Amministrazione un onere probatorio che, invece, la legge pone a carico della parte contribuente.

6. Il ricorso va pertanto accolto; la sentenza va cassata e gli atti vanno rinviati per nuova valutazione al giudice a quo, in diversa composizione, che si atterrà ai principi sopra esposti e provvederà altresì alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia gli atti alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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