Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15415 del 28/06/2010

Cassazione civile sez. I, 28/06/2010, (ud. 24/06/2009, dep. 28/06/2010), n.15415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – est. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI, (avviso postale Centro Direzionale

Ed G1 – Via G. Porzio – 80143 NAPOLI), giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 53417/05 R.G.A.D. della CORTE D’APPELLO di ROMA

del 27/03/06, depositato il 19/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/06/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. ONOFRIO FITTIPALDI.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che con decreto del 19 settembre 2006 la corte d’appello di Roma ha condannato il ministero della giustizia al pagamento di Euro 1.500,00, oltre agli interessi dalla data del provvedimento, in favore di S.G. a titolo di equo indennizzo per il pregiudizio morale subito a causa dell’irragionevole durata di un procedimento instaurato davanti al tribunale del lavoro di Napoli con ricorso del 1^ aprile 1994, deciso in primo grado con sentenza del 31 ottobre 1994, in secondo grado con sentenza del 30 agosto 2000, in cassazione con sentenza del 20 gennaio 2002 e dal giudice del rinvio con sentenza del 20 gennaio 2005;

che la corte territoriale ha determinato la durata ragionevole in due anni e mezzo per il primo grado, in due anni per il secondo grado, in due anni per il giudizio di Cassazione e in due anni il giudizio di rinvio, ha accertato un ritardo di tre anni;

che la S. ha proposto ricorso per cassazione e il Ministero resiste con controricorso;

che il consigliere relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Che la ricorrente censura il decreto della corte territoriale: a) per avere determinato il periodo di durata irragionevole non applicando i parametri normalmente utilizzati dalla CEDU;

b) per avere limitato l’indennizzo ai danni subiti per il solo periodo di durata irragionevole;

c) per non avere riconosciuto il bonus di Euro 2.000,00;

d) per avere liquidato l’indennizzo discostandosi dai parametri normalmente seguiti dalla CEDU; che il motivo sub d) è manifestamente fondato, mentre sono manifestamente infondate le altre censure perchè: 1) la durata ragionevole del giudizio di primo grado è stata determinata in misura inferiore a quella normalmente qualificata secondo i parametri CEDU (tre anni) e quella del giudizio di secondo grado in modo corrispondente al parametro normalmente utilizzato (due anni); 2) la L. n. 89 del 2001, limita l’indennizzo del pregiudizio a quello subito per la sola durata irragionevole e la corte di Strasburgo ha valutato che tale limitazione non viola la convenzione di Roma; 3) la concessione del bonus costituisce esercizio di un potere discrezionale il cui mancato esercizio non può essere censurato in questa sede;

che non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da compiere può decidersi nel merito, determinando in Euro 2.250,00 l’indennizzo per danno non patrimoniale;

che, quanto alle spese del giudizio, sono dovute per intero quelle di primo grado, mentre debbono compensarsi fino alla metà quelle di questo giudizio, stante la parziale soccombenza.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia a corrispondere a S.G. un indennizzo pari a Euro 2.250,00, oltre agli interessi dalla domanda al soddisfo; condanna l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di primo grado – che liquida in Euro 840,00 (Euro 310,00 per diritti, Euro 480,00 per onorari ed Euro 50,00 per esborsi) oltre alle spese generali e agli accessori come per legge – e a quelle di questo giudizio che, previa compensazione fino alla metà, liquida in Euro 400,00 (compresi Euro 50,00 per esborsi), oltre alle spese generali e agli accessori come per legge; le spese dovranno essere distratte a favore dell’avv. Alfonso Luigi Marra che se ne dichiara antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 24 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2010

 

 

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