Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15415 del 22/07/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15415 Anno 2015
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Furlotti Francesco, elettivamente domiciliato in
Roma Via Lazio 20/C, presso lo studio dell’Avvocato
Claudio Coggiatti, che lo rappresenta e difende
unitamente e disgiuntamente all’Avv.to Nicola
Bianchi, in forza di procura speciale a margine del
ricorso
– ricorrente –

contro
Agenzia

delle

Entrate, in persona del Direttore

p.t.,
– intimataavverso la sentenza n. 432/03/2009 della
Commissione Tributaria Centrale Sezione di Bologna,
depositata il 19/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 30/04/2015 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
udito l’Avv.to Claudio Coggiatti,

per parte

ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

Data pubblicazione: 22/07/2015

Ritenuto in fatto
Furlotti Francesco propone ricorso per cassazione,
affidato a tre motivi, nei confronti dell’Agenzia
delle Entrate (che non resiste), avverso la
sentenza della Commissione Tributaria Centrale
Sezione di Bologna n. 432/03/2009, depositata in
data 19/05/2009, con la quale – in una controversia
concernente l’impugnazione di una cartella di

ex art.36 bis DPR 600/1973, a seguito di controllo
automatizzato della dichiarazione dei redditi – è
stata riformata la decisione della Commissione di
II ° grado di Parma, che aveva confermato la
decisione della Commissione di I ° grado, favorevole
al contribuente, stante la ritenuta assenza di
organizzazione imprenditoriale nell’attività
professionale (agente di commercio) prestata dal
contribuente stesso.
In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto
doversi escludersi la ricorrenza, nella specie, di
un’attività di lavoro autonomo o dipendente o di
associazione in partecipazione, essendo
ravvisabili, nell’attività di agente di commercio
nel settore finanziario, i requisiti minimi di
organizzazione dell’impresa, con conseguente
assoggettabilità ad ILOR.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art.378
c.p.c.
Considerato in diritto.
1. Il ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo,
la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3
c.p.c., degli artt.25 secondo comma e 15 terzo
comma DPR 636/1972, in quanto i giudici della
Commissione tributaria Centrale avrebbero dovuto
dichiarare inammissibile l’appello dell’Ufficio,

2

pagamento, emessa, per ILOR dovuta nell’anno 1986,

per difetto di specifici motivi di impugnazione; 2)
con il secondo motivo, la violazione e/o falsa
applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.112
c.p.c., avendo la Commissione pronunciato su di un
argomento che non aveva formato oggetto del ricorso
alla stessa presentato; 3) con il terzo motivo, la
violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3
c.p.c., degli artt. 1 DPR 5999/1973, 51 DPR

ritenuto assoggettabile ad ILOR il reddito di un
agente di commercio operante nel settore
senza verificare in concreto le

finanziario,
modalità

di

svolgimento

dell’attività

del

contribuente.
2. La prima censura e infondata.
Invero, da un lato, il vizio di violazione degli
artt.25 secondo comma e 15 terzo comma DPR
636/1972,

invocato,

ricorre quando l’atto di

appello difetta di censure

specifiche alla

decisione impugnata, censure specifiche che
tuttavia, non necessariamente, devono vertere su
tutte le statuizioni in essa contenute.
Come già da questa Suprema Corte evidenziato, la
specificità dei motivi di appello (finalizzata ad
evitare un ricorso generalizzato e poco meditato al
giudice di seconda istanza) esige che, alle
argomentazioni svolte nella sentenza impugnata,
vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte
ad incrinare il fondamento logico giuridico delle
prime, ragion per cui alla parte volitiva deve
sempre accompagnarsi una parte argomentativa, che
confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
giudice, ma tale esigenza “non può impedire che il
dissenso

della parte soccombente investa la

decisione impugnata nella sua interezza e che esso

3

597/1973 e 2195 c.c., avendo i giudici dell’appello

si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che
suffragavano la domanda disattesa dal primo
giudice, essendo innegabile che,

in tal caso,

sottoponendo al giudice d’appello

dette

argomentazioni – perché ritenute giuste e idonee al
conseguimento della pretesa fatta valere -,
adempia pienamente
motivi”

si

all’onere di specificità dei

(Cass. 14031/2006; cfr. Cass. 23742/2004 e

In sostanza, al fine di ritenere soddisfatto il
requisito prescritto dalle norme sopra richiamate
(e successivamente dall’art.53 d.lgs. 546/1992), è
sufficiente che, in tutto l’atto d’appello, e
particolarmente nella esposizione dei fatti e dei
motivi, sia possibile individuare con chiarezza la
sentenza impugnata, le statuizioni della sentenza
impugnata investite del gravame e le specifiche
critiche ad esse indirizzate (cfr. Cass.628/2012),
essendo peraltro ammissibile anche la
prospettazione delle medesime ragioni addotte nel
giudizio di primo grado, purché ciò determini una
critica adeguata e specifica della decisione
impugnata e consenta al giudice del gravame di
percepire con certezza il contenuto delle censure,
in riferimento alle statuizioni adottate dal primo
giudice (Cass. SU n. 28057 del 2008).
Conseguentemente, la censura in esame è infondata,
in quanto deve ritenersi che, anche in tema di
processo tributario, la riproposizione, in appello,
delle stesse argomentazioni poste a sostegno della
validità dell’atto impugnato, considerate
dall’Amministrazione idonee a sostenere la
legittimità dell’atto ed confutare le diverse
conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo
grado, è idonea ad assolvere l’onere d’impugnazione

4

Cass.4784/2011).

specifica, richiesta dal D.Lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546, art. 53.
3. Anche il secondo motivo è infondato, non potendo
integrare il vizio di ultrapetizione, nel giudizio
di appello, l’adozione da parte del giudice

di

un’argomentazione giuridica diversa da quella usata
dal giudice di primo grado, sulla base della stessa

ricorrendo il vizio di extra od ultra petizione
soltanto quando la decisione non corrisponda alla
domanda o alla eccezione o statuisca su questioni
che non formano oggetto del giudizio, attribuendo
alle parti beni della vita non richiesti o diversi
da

quelli

richiesti

(Cass.

727/1973;

CAss.

6476/1997).
4. L’ultima censura è invece fondata.
Secondo

il

consolidato

principio

della

giurisprudenza di questa Corte, con riferimento
alla disciplina applicabile

ratione temporis

alla

fattispecie (e cioè il citato D.P.R. n. 599 del
1973, art. 1, trattandosi dell’anno 1986), in tema
di ILOR, l’assoggettamento ad imposta dei redditi
derivanti dallo svolgimento dell’attività di agente
o rappresentante di commercio, essendo subordinato
alla qualificazione degli stessi come redditi
d’impresa, in relazione alla circostanza che la
predetta attività si avvalga di un’organizzazione
di tipo imprenditoriale, può essere escluso
soltanto in presenza della prova, posta a carico
del contribuente, della sussistenza dei presupposti
di fatto necessari per l’esenzione, ovverosia
dell’avvenuta produzione del reddito senza apporto
di capitale ovvero con apporto minimo, tale da non
determinare una vera organizzazione imprenditoriale
(Cass. nn. 22523/2013; Cass. 2709 del 2004;

5

situazione di fatto prospettata dai contendenti,

Cass.15189 e 24070 del 2006; Cass.13005 del 2007).
La Commissione tributaria centrale, al fine di
ritenere assoggettabile ad ILOR il reddito
prodotto, non ha accertato se, in concreto, erano
presenti elementi di organizzazione
imprenditoriale, avendo affermato che l’agente di
commercio nel settore finanziario è comunque un
operatore professionale,

“con propria

5. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve
essere accolto e la sentenza impugnata deve essere
cassata con rinvio, anche in ordine alla
liquidazione delle spese del presente giudizio di
legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale
dell’Emilia-Romagna.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata, con rinvio, anche in ordine alla
liquidazione delle spese del presente giudizio di
legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale
dell’Emilia-Romagna.
Deciso in Roma, il 30/04/2015.

organizzazione di mezzi anche se minimi”.

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