Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15415 del 21/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/06/2017, (ud. 19/01/2017, dep.21/06/2017),  n. 15415

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8772/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANI DEI MONOPOLI – ADM, successore

dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) – UFFICIO

DEI MONOPOLI PER LA CAMPANIA, sede di Napoli, in persona del legale

rappresentante pro tempore, nonchè MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE

FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

e contro

CONSORZIO LOTTERIE NAZIONALI, I.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4510/2015, emessa il 19/03/2015 del TRIBUNALE

di NAPOLI, depositata il 25/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO

OLIVERI;

Il Collegio ha raccomandato la redazione di motivazione semplificata.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– Il Tribunale di Napoli, con sentenza 25.3.2015 n. 4510, statuendo sulla impugnazione proposta dal Ministero della Economia e Finanze e dalla Amministrazione Autonoma dei Monopoli dello Stato (AAMS) avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 824 in data 21.4.2008, che aveva condannato entrambe le PP.AA. in solido al pagamento in favore di I.G. della vincita di Euro 250,00 realizzata con biglietto della lotteria istantanea “Las Vegas”, ha dichiarato inammissibile l’atto di appello in quanto notificato in data 9.2.2009 oltre il termine breve di giorni trenta, ex art. 325 c.p.c., decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado effettuata in data 14.5.2008 presso la sede legale della Amministrazione;

– la sentenza è stata impugnata per cassazione dal Ministero Economia e Finanze e dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (succeduta ex lege alla AAMS ai sensi del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 23 quater, commi 1 e 2, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 135) con un unico mezzo con il quale si deduce violazione del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, dell’art. 144 c.p.c., comma 1, dell’art. 327 c.p.c., comma 1;

– non hanno svolto difese gli intimati I.G. e Consorzio Lotterie Nazionali, cui il ricorso è stato ritualmente notificato in data 1.4.2016 presso i rispettivi difensori domiciliatari, e quanto al secondo ricevuto in data 5.4.2016, invece quanto al primo, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., perfezionatosi in data 15.4.2016;

OSSERVA:

– il motivo è manifestamente fondato.

Ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c. la notificazione della sentenza nei confronti delle Amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l’assistenza obbligatoria in giudizio dell’Avvocatura erariale (tali sono ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 1, comma 1, “le Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo”) deve essere eseguita presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria che l’ha pronunciata, a norma della prescrizione contenuta nel R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, comma 2, recante T.U. delle leggi sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato (cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 1252 del 09/05/1973; id. Sez. 3, Sentenza n. 1513 del 02/02/2001, con riferimento alle sentenze del Giudice di Pace; id. Sez. 3, Sentenza n. 13373 del 12/06/2014).

Nella specie la parte vittoriosa in primo grado era tenuta ad eseguire analogo adempimento anche nei confronti dell’AAMS, trattandosi di Amministrazione Autonoma statale istituita – ed al tempo della notifica ancora disciplinata – dal R.D.L. 8 dicembre 1927, n. 2258 conv. in L. 6 dicembre 1928, n. 3474, atteso che la norma di cui all’art. 8 del regio decreto (“Le consultazioni legali, la rappresentanza e le difese di tutte le vertenze che interessano l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, restano affidate alla (Regia) avvocatura erariale”), espressamente mantenuta in vigore dall’art. 1, All.1, parte I, n. 251, del D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179 (recante “Disposizioni legislative statali anteriori al 1 gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma della L. 28 novembre 2005, n. 246, art. 14”), prevedeva il patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato nelle controversie proposte dall’AAMS o in cui la stessa era legittimata passiva, con conseguente estensione a detta Amministrazione autonoma del regime speciale delle notifiche degli atti giudiziari e delle sentenze previsto per le altre Amministrazioni statali (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14375 del 03/11/2000, con riferimento ad analoga Amministrazione autonoma – AIMA -);

Tale disciplina non muta per il fatto che le Amministrazioni pubbliche predette siano rimaste contumaci nel giudizio in primo grado, atteso che la domiciliazione delle stesse presso l’ufficio dell’Avvocatura erariale nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha emesso la sentenza, trova titolo direttamente nella legge e spiega efficacia per tutti i gradi del giudizio, indipendentemente dalle scelte – attinenti a valutazioni discrezionali di strategia processuale – operate dalle Amministrazioni pubbliche in ordine alla opportunità di costituirsi o meno in giudizio.

Ne segue che la notifica della sentenza del Giudice di Pace eseguita direttamente presso la sede della Amministrazione pubblica anzichè presso l’ufficio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, deve ritenersi inidonea a fare decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c., nei confronti tanto del Ministero della Economia e delle Finanze, quanto della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (che ha “incorporato” ex lege l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli dello Stato, succedendo nelle funzioni attribuite a tale ente, che vengono esercitate senza soluzione di continuità “con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali”: D.L. n. 95 del 2012, art. 23 quater, comma 2, conv. L. n. 135 del 2012), dovendo conseguentemente ritenersi tempestivo l’atto di appello notificato in data 9.2.2009 entro il termine lungo ex art. 327 c.p.c..

In conclusione il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa rinviata al Tribunale di Napoli in diversa composizione per l’esame degli altri motivi di gravame dedotti con l’atto di appello delle Amministrazioni pubbliche, e la liquidazione anche delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia al Tribunale di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2017

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