Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15415 del 13/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/07/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 13/07/2011), n.15415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto President – –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15528-2010 proposto da:

MATEL SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI

180, presso lo studio dell’avvocato BRASCHI FRANCESCO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROMANO ALESSANDRO,

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 209/2010 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del

3/03/2010, depositata il 12/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che

si oppone all’estinzione ed in subordine rimette alle SS.UU..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:

“1. – La Matel spa ricorre per la cassazione della sentenza n. 209/10 resa dalla Corte di Appello di Brescia (pubblicata il 12.3.10 e notificata il 30.3.10) nei confronti suoi e di P.D., con cui, in riforma della sentenza del Tribunale di Brescia n. 6017/04 del 22.12.04 ed in relazione al perimento di una tendostruttura oggetto di locazione a seguito di un evento atmosferico, è stato rigettato il suo appello incidentale fondato sulla mora del conduttore ed al contempo dichiarato risolto per inadempimento di essa ricorrente, locatrice, il contratto di locazione di un immobile ad uso diverso dall’abitazione, con sua condanna al pagamento, in favore del conduttore P., della somma totale di Euro 6.804,67, a titolo di restituzione del rateo di canone per il periodo non fruito e di risarcimento del danno liquidati in via equitativa.

2. – Il ricorso, che si basa su tre motivi, con cui sono contemporaneamente lamentate la violazione di legge ed un vizio di motivazione, può essere trattato in camera di consiglio – in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis c.p.c. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) – ed essere rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono.

3. – Con il primo motivo di ricorso si lamenta l’erroneità dell’individuazione nella locatrice del soggetto responsabile per la rovina della cosa locata: ma il motivo è infondato, avendo la Corte territoriale attribuito alla malaccorta esecuzione di lavori alla tendostruttura (che aveva comportato la rimozione di due o tre tiranti di acciaio), riferita da teste avverso la cui attendibilità non si articola alcuna rituale impugnazione, l’efficacia causale nella determinazione del perimento della cosa ed evidentemente – sia pure, invero, implicitamente – riferendo i lavori stessi, che del resto possono ritenersi riguardare la struttura stessa del bene locato visto che avevano comportato lo smontaggio di componenti essenziali come i tiranti, al fatto del locatore. Avverso tale decisivo passaggio argomentativo non viene mossa alcuna specifica doglianza nel ricorso e, pertanto, l’invocazione generica dell’art. 1588 c.c. non esime allora il locatore, che comunque deve garantire al conduttore il godimento del bene ai sensi dell’art. 1575 c.c., n. 2) e art. 1576 c.c..

4. – Con il secondo motivo di ricorso si lamenta l’erroneità dell’esclusione dell’imputazione di uno dei due assegni consegnati dal conduttore a cauzione, con conseguente sua mora per la seconda periodicità di canone: ma il motivo è manifestamente infondato, apparendo sorretta da congrua e logica motivazione, in difetto del resto di ricevute o altri documenti scritti da cui fare risultare la chiara ed univoca imputazione a cauzione contrattuale – nemmeno obbligatoria, secondo le pattuizioni tra le parti – del primo assegno, l’imputazione della relativa somma a canone, con esclusione della mora dedotta dalla locatrice; e non rilevando le testimonianze in contrario dedotte dalla locatrice, sia in mancanza della loro testuale riproduzione nel ricorso in violazione del principio di autosufficienza, sia nell’evidenza che la considerazione del recepito assegno quale cauzione non risulta accompagnata da alcuna manifestazione di volontà o dichiarazione del solvens, unico a potere poi operare l’imputazione non curata all’atto del pagamento o della consegna pro solvendo del titolo di credito.

5. – Con il terzo motivo di ricorso si lamenta l’erroneità del calcolo in base a cui si è individuato il rateo di canone corrispondente al periodo di mancato godimento del bene locato ed al contempo la non sussistenza dei presupposti per la liquidazione equitativa del danno; ma esso è infondato quanto al profilo del danno, avendo la Corte territoriale comunque desunto la possibilità dell’utilizzo, poi reso impossibile dal perimento del bene, dal materiale pubblicitario prodotto dal conduttore; e, quanto al profilo dell’errore nell’individuazione del rateo, esso è inammissibile, perchè la carenza – in violazione del principio di autosufficienza – nel ricorso della testuale riproduzione delle indispensabili clausole contrattuali sulla data di inizio e di termine della locazione e sulle scadenze dei periodi intermedi e di pagamento delle periodicità di canone priva questa Corte della possibilità di verificare l’esattezza dei calcoli contrapposti dalla odierna ricorrente.

6. – In conclusione, si propone il rigetto del ricorso”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Prima dell’udienza la ricorrente ha depositato in cancelleria un atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalla parte e dai suoi avvocati. Il Procuratore Generale, in camera di consiglio, si è opposto all’estinzione e ha chiesto di rimettere la questione alle Sezioni Unite. Nessuna delle parti ha chiesto di essere ascoltata in camera di consiglio.

3. Non può sostenersi che la rinunzia sia tardiva, alla stregua di Cass. Sez. Un., ord. 16 luglio 2008, n. 19514 (poi confermate, tra le altre, da Cass., ord. 7 novembre 2008, n. 26850, o da Cass., ord. 28 dicembre 2009, n. 27425), secondo un indirizzo giurisprudenziale al quale ritiene il Collegio di dovere assicurare continuità.

4. Ne consegue che, a norma dell’art. 390 cod. proc. civ., il processo deve essere dichiarato estinto con ordinanza, essendo intervenuta la rinuncia dopo la comunicazione della fissazione della camera di consiglio (Cass., ord. 27 gennaio 2 011, n. 1878); non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimato svolto in questa sede attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara il giudizio estinto per rinuncia; nulla per le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2011

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