Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15414 del 26/07/2016


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Cassazione civile sez. I, 26/07/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 26/07/2016), n.15414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa M. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26912-2013 proposto da:

S.B., (c.f. (OMISSIS)), C.P., elettivamente

domiciliati in (OMISSIS), presso l’avvocato DENIS DE SANCTIS, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO MOSCATO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 359/2012 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 31/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2016 dal Consigliere Dott. DI VIRGILIO ROSA MARIA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato GALLO L., con delega, che si

riporta per l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 28/11/2012 – 31/12/2012, la Corte d’appello di Campobasso, vista la sentenza non definitiva del 5/8-14/11/2011, con cui era stata dichiarata la nullità dell’atto introduttivo della lite, degli atti processuali collegati e della sentenza gravata nella contumacia di S.B., C.P., S.A. e T.C., ha accolto la domanda ex art. 2901 c.c., limitatamente all’atto costitutivo in fondo patrimoniale di parte dell’ immobile in Isernia, via (OMISSIS), per atto notaio M.C. di Isernia del 17/6/99, rep. n. (OMISSIS), racc. n. (OMISSIS), e per l’effetto ne ha dichiarato l’inefficacia nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, in relazione ai crediti dedotti in giudizio, ed ha regolato le spese tra tutte le parti.

Il Tribunale, in contumacia, tra gli altri, di S. e C., aveva dichiarato la nullità della citazione per l’assoluta incertezza del requisito di cui all’art. 163 c.p.c., n. 1, (l’atto di citazione era stato indirizzato al Tribunale di Campobasso mentre conteneva l’invito a comparire davanti al Tribunale di Isernia); proposta impugnazione dal Ministero dell’economia e delle finanza, ed intervenuta l’Agenzia delle entrate, la Corte d’appello, nella sentenza non definitiva, aveva dichiarato la nullità della citazione, degli atti collegati e della sentenza, e disposto per la prosecuzione del processo, con la rinnovazione degli atti nulli, disponendo con separata ordinanza per la prosecuzione; con detta ordinanza veniva fissata altra udienza per la trattazione, con termine alle parti costituite ed agli appellati contumaci di gg. 20 prima dell’udienza per le eccezioni non rilevabili d’ufficio.

Ricorrono avverso la sentenza non definitiva e la definitiva S. e C., sulla base di due motivi.

L’Avvocatura dello Stato per il Ministero e l’Agenzia delle Dogane ha depositato atto di costituzione, per partecipare alla discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Col primo motivo, i ricorrenti si dolgono della violazione o falsa applicazione degli artt. 353 e 354 c.p.c., per la mancata rimessione al primo Giudice; della violazione e falsa applicazione dell’art. 164 c.p.c., comma 2, per la mancata rinnovazione degli atti nulli di primo grado; della violazione e falsa applicazione dell’art. 2903 c.c., per la mancata dichiarazione di prescrizione.

Impugnano i ricorrenti la sentenza non definitiva e la definitiva, sostenendo la violazione da parte della Corte d’appello dell’art. 354 c.p.c., che imponeva la rimessione al Tribunale, e in ogni caso, deducono che la Corte avrebbe dovuto disporre la rinnovazione ex art. 164 c.p.c., comma 2, e non fissare udienza di trattazione, da cui la prescrizione quinquennale, eccepita nel giudizio di legittimità.

1.2.- Col secondo, della nullità della sentenza per la violazione del contraddittorio, stante la mancata comunicazione o notificazione della sentenza non definitiva e dell’ordinanza di prosecuzione del processo, da cui la violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 Cost..

2.1.- I due motivi di ricorso, strettamente collegati, vanno valutati unitariamente e sono da ritenersi infondati. Va in limine rilevato che i sigg. S. e C. sono rimasti contumaci nel giudizio d’appello, di talchè agli stessi non andavano comunicati nè la sentenza non definitiva nè l’ordinanza che disponeva per la prosecuzione del processo, atteso che non si tratta di atti rientranti nella previsione di cui all’art. 292 c.p.c., che dispone per la notificazione e comunicazione di atti al contumace. Nella specie, si rende applicabile il principio, espresso tra le ultime nella pronuncia 10580/2013, secondo cui, qualora venga dedotta la nullità della citazione come motivo d’appello, in applicazione del principio della conversione delle nullità in motivo di gravame, gli effetti della sua rilevazione da parte del giudice sono regolati in conformità all’art. 294 c.p.c., equivalendo la proposizione dell’appello a costituzione tardiva nel processo, di talchè il convenuto contumace, pur avendo diritto alla rinnovazione dell’attività di primo grado da parte del giudice di appello (ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comma 4) intanto potrà essere ammesso a compiere le attività che sono colpite dalle preclusioni verificatesi nel giudizio di primo grado, in quanto dimostri che la nullità della citazione gli abbia impedito di conoscere il processo e, quindi, di difendersi, se non con la proposizione del gravame: situazione che, peraltro, può verificarsi solo in ipotesi di nullità per omessa o assolutamente incerta indicazione del giudice adito in primo grado, occorrendo, in ogni altra ipotesi, la dimostrazione (del tutto residuale) che le circostanze del caso concreto abbiano determinato anche la mancata conoscenza della pendenza del processo.

Pertanto, ove vi sia stata decisione nonostante la nullità, il giudice dell’impugnazione non può più rilevare tale vizio d’ufficio, ed è se mai il soggetto nei cui confronti era nulla la citazione che può dolersene come motivo d’impugnazione, ex art. 161 c.p.c.; l’art. 294 c.p.c., considera espressamente la posizione del convenuto dichiarato contumace nonostante la nullità della citazione e v’è solo un vizio che impedisce al convenuto di avere conoscenza del processo, quello relativo all’omessa o assolutamente incerta indicazione del giudice davanti al quale il processo è stato introdotto; in tal caso, non v’è rimessione al primo giudice ma diritto alla rinnovazione dell’attività se la parte lo richieda.

Applicando il principio di cui si è detto al caso in oggetto, va rilevato che, esclusa la rimessione al Tribunale da parte della Corte d’appello, questa, anche senza richiesta dei sigg. S. e C., contumaci anche in primo grado, ha disposto la rinnovazione degli atti nulli, fissando udienza di trattazione, previa concessione del termine ex art. 183 c.p.c., anche ai contumaci, dando luogo pertanto ad un iter processuale di netto miglior favore per i sigg. S. e C., rispetto a quanto agli stessi spettante secondo il principio sopra riportato.

Ne consegue la reiezione del ricorso; non si dà pronuncia sulle spese, essendosi limitati i controricorrenti a depositare atto di costituzione, senza partecipare all’udienza di discussione.

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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