Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15414 del 20/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/07/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 20/07/2020), n.15414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14589-2018 proposto da:

R.R., R.G., R.L., FE.AN.MA.,

R.O., F.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

BENIAMINO COSTANTINI 11, presso lo studio dell’avvocato MARIA

CARMELA PERRI, rappresentati e difesi dagli avvocati ROCCO FASANO,

GENNARO NAPOLANO;

– ricorrenti –

contro

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI AVIGNONESI

5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA ABBAMONTE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROSSELLA VERDEROSA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 16/2018 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata

il 27/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

GRAZIOSI CHIARA.

Fatto

RILEVATO

che:

Con atto di citazione notificato il 30 ottobre 2007 Rocco C., quale proprietario di un immobile che avrebbe subito infiltrazioni dal piano superiore dell’edificio, conveniva dinanzi al Giudice di pace di Sant’Angelo dei Lombardi A.R. e i coniugi F.R. e Fe.An.Ma., rispettivamente proprietaria e conduttori dell’immobile sito appunto al piano superiore, chiedendone il risarcimento dei danni e l’esecuzione delle riparazioni. I convenuti si costituivano, resistendo. Espletata consulenza tecnica d’ufficio, il giudice, con sentenza del 14 luglio 2011, condannava solidalmente i convenuti a risarcire i danni.

I coniugi F.- Fe. proponevano appello principale al Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi; proponevano appello incidentale gli eredi della A., nelle more deceduta. Il Tribunale adito veniva poi soppresso, per cui la causa veniva decisa dal Tribunale di Avellino con sentenza del 15 aprile 2014, accogliendo le impugnazioni e ritenendo che il primo giudice fosse incorso in ultrapetizione, fondando la condanna sull’art. 2051 c.c. anzichè sull’art. 2043 c.c., e ritenendo insufficiente la consulenza tecnica d’ufficio quale unica prova dei danni.

Rocco C. proponeva ricorso per cassazione denunciando, quale primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 2043 e 2051 c.c.; denunciava altresì insufficiente motivazione e omessa valutazione della consulenza tecnica di parte. Questa Suprema Corte, con sentenza n. 3441/2016, accoglieva il primo motivo del ricorso, ivi identificando l’erroneità della sentenza impugnata. Riassunta la causa, il Tribunale di Avellino, come giudice di rinvio, con sentenza del 16 marzo 2018 rigettava ogni gravame.

Hanno presentato ricorso i coniugi F.- Fe. e gli eredi della A., sulla base di due motivi, illustrati anche con memoria.

Il C. si è difeso con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza o del procedimento, nonchè denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto discusso e decisivo,e, ancora, denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2909 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., adducendo che la domanda nel merito sarebbe fondata.

Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, nn. 3 e 4, nonchè nullità della sentenza o del procedimento, omesso esame di fatto discusso e decisivo e “palese contraddittorietà” della sentenza”, errore in judicando e violazione dell’art. 2051 c.c. per mancanza individuazione del custode e del nesso di causalità.

A tacer d’altro, si deve constatare – essendo ictu oculi evidente e valendo anche quale ragionepuì liquida, assorbente ogni altro rilievo – che entrambi i motivi sono stati conformati in modo inammissibile: il primo, infatti, si dispiega eterogeneo, talora pure confuso e comunque sempre manifestante una natura puramente fattuale; e parimenti il secondo patisce natura fattuale, argomentando soprattutto sugli esiti della consulenza tecnica d’ufficio, come se il giudice di legittimità potesse espletare un terzo grado di merito.

Ne discende che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido per il comune interesse processuale, alla rifusione delle spese del grado liquidate come da dispositivo – al controricorrente; i ricorrenti, ove ne sussistano i presupposti D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, sono pure tenuti al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, condannando i ricorrenti in solido a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2000, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della debenza, ove sussistano i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2020

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