Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15414 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 03/06/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 03/06/2021), n.15414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25710-2014 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CERVETERI 18,

presso lo studio dell’avvocato DI GIORGIO MARIA, rappresentato e

difeso dall’avvocato LAFACE GIUSEPPE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n.. 845/2014 della COMM. TRIB. REG. SICILIA

SEZ.DIST. di MESSINA, depositata il 12/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/02/2021 dal Consigliere Dott. TADDEI MARGHERITA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

S.A., titolare dell’omonima ditta di pittore edile, ricorre per la cassazione della sentenza n. 845/27/14 della CTR Sicilia, sezione staccata di Messina, che accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milazzo, ha confermato il provvedimento di irrogazione delle sanzioni in relazione alla violazione del D.L. n. 12 del 2002.

La violazione era stata accertata da funzionari dell’INPS, che nel corso di una verifica sul cantiere, avevano rilevato che due lavoratori non erano regolarmente indicati nelle scritture e nella documentazione obbligatoria della ditta appaltatrice, di cui era titolare il S..

L’agenzia ha controdedotto.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con l’unico motivo di ricorso,il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. In particolare il ricorrente si duole che, il giudice dell’appello non ha valutato l’attività accertatrice degli Ispettori del lavoro, che non hanno denunciato alcuna violazione nella condotta del datore di lavoro. Di contro la documentazione prodotta dal ricorrente, come ritenuto dal primo giudice, attesta la regolarità dell’assunzione dei due lavoratori.

Il ricorso è inammissibile.

La denuncia di vizio di motivazione per omesso esame di un fatto controverso e decisivo è articolata con modalità non coerenti con l’attuale configurazione del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, esige “la deduzione di un fatto inteso nella sua accezione storico fenomenica, principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), evocato nel rispetto degli oneri di allegazione e produzione posti a carico del ricorrente ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4. Il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.(Cass. Sez. Un. 8053 del 2014),

Nel caso in esame il “fatto”, inteso nei termini su indicati, da circostanziare riguardo alla prospettazione processuale ed alle necessarie allegazioni ai fini dell’autosufficienza del ricorso, non è stato indicato dall’odierno ricorrente che, invece, si è limitato a censurare la valutazione fatta dalla

CTR del materiale probatorio preso a fondamento della decisione (il contratto di appalto).

Il motivo, pertanto, è del tutto generico non consentendo alla Corte di procedere all’esame della censura che non risulta delineata nei suoi necessari confini, non individuando, con l’adeguata precisione il fatto che sarebbe stato pretermesso nella motivazione della CTR. La censura, pertanto, si risolve in una inammissibile critica alla valutazione, fatta dal giudice dell’appello, del materiale probatorio acquisito e della valutazione fattane.

Valutazione che non merita censure al pari della motivazione del provvedimento impugnato, posto che entrambe si incentrano sul contratto di appalto sottoscritto dal S. con la ditta appaltatrice, in opposizione a quanto ritenuto, in merito, dal primo giudice a fondamento della sua decisione. Del tutto legittimamente,

nell’ambito della propria funzione di revisione, la CTR ha fornito una diversa valutazione probatoria del predetto documento, ritenendolo di dubbia valenza, perchè avente natura di mera scrittura privata, non registrata, mancante di data certa, privo dell’indicazione specifica degli operai impiegati e dei luoghi di esecuzione dei lavori e di conseguenza inadatto a provare l’inizio della prestazione d’opera dei due lavoratori, risultati non iscritti nella documentazione d’obbligo della ditta appaltatrice.

Il ricorso per le ragioni che precedono deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 3000,00 oltre rimborso prenotato a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, con modalità da remoto, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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