Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15413 del 28/06/2010
Cassazione civile sez. II, 28/06/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 28/06/2010), n.15413
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
D.A., P.A., M.M.,
N.M., rappresentati e difesi dall’Avvocato Stravino
Paolo per delega in calce al ricorso, per legge domiciliato presso la
Cancelleria civile della Corte di cassazione, Piazza Cavour;
– ricorrente –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
depositata il 26 marzo 2009.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 10
giugno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso, con possibilità di rimessione in
termini.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Che D.A., P.A., M.M., N.M. hanno chiesto al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la liquidazione dei compensi per l’attività di amministrazione giudiziaria relativa ai beni sequestrati nell’ambito di un procedimento penale;
che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con provvedimento depositato in data 16 aprile 2003, ha liquidato il compenso definitivo di L. 502.505.000, ponendo a carico degli istanti la restituzione dell’importo di L. 101.353.054, pari ad Euro 52.344,48;
che avverso detto provvedimento gli interessati hanno proposto opposizione, ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia);
che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, cui la causa è stata trasmessa dalla Corte d’appello di Napoli, in composizione monocratica, con ordinanza depositata il 26 marzo 2009, non notificata, ha rigettato il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento del 50% delle spese di perizia, dichiarando compensata la restante metà;
che per la cassazione di detta ordinanza D.A., P. A., M.M., N.M. hanno proposto ricorso, con atto non notificato ad alcuno, depositato nella cancelleria del giudice a quo il 2 maggio 2009.
Considerato che avverso il medesimo provvedimento risulta pendente il ricorso iscritto al R.G. n. 12178/2010;
che, pertanto, si rende necessario disporre il rinvio a nuovo ruolo della causa, affinchè il presente ricorso possa essere trattato congiuntamente a quello successivamente proposto.
PQM
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con il ricorso iscritto al R.G. n. 12178 del 2010.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2010