Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15413 del 21/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/06/2017, (ud. 10/05/2017, dep.21/06/2017),  n. 15413

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14830-2016 proposto da:

ITALFIM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA PATRIZI 13, presso

lo studio dell’avvocato ANDREA GEMMA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 6800/35/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 17/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che Italfim s.r.l. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione della contribuente avverso l’avviso di liquidazione imposta di registro con riguardo ad un atto del 2007;

che, mediante la decisione impugnata, la CTR ha affermato che non sarebbe stata dubbia l’esistenza del vincolo storico artistico sull’immobile oggetto di compravendita, da tassare conseguentemente in ragione dell’aliquota agevolata del 3%, come d’altronde ritenuto dalla CTP nella parte motiva della decisione di primo grado, sicchè sarebbe stata priva di rilievo l’applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, attraverso il primo, la Italfim assume la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, giacchè i giudici di appello avrebbero fornito una motivazione contraddittoria rispetto all’impugnazione proposta ed avendo espresso una motivazione laconica, che avrebbe impedito la comprensione della ratio idonea a sorreggere il decisum;

che, col secondo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76 nonchè dell’art. 1, comma 4 tariffa parte 1^ allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, della L. n. 212 del 2000, art. 7 e del D.L. n. 564 del 1994, art. 2 quater in rapporto all’art. 360 c.p.c., n. 3;

che, in particolare, la CTR avrebbe erroneamente respinto l’eccezione di decadenza, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76 a fronte della circostanza che l’atto originario si sarebbe fondato sul disconoscimento dell’interesse storico dell’immobile, mentre l’imposta riliquidata sarebbe stata basata sul riconoscimento dell’interesse storico dell’immobile e della conseguente agevolazione: in tal modo, i giudici di appello si sarebbero sostituiti all’Ufficio, modificando radicalmente la causa petendi dell’atto impositivo originario e la motivazione della pretesa tributaria;

che l’Agenzia delle Entrate non si è costituita;

che il primo motivo è infondato;

che, per un verso, l’aporia fra dispositivo e motivazione è solo apparente, giacchè la CTR, parlando di “accoglimento parziale” nel dispositivo, ha in realtà inteso affermare, come emerge dal senso della motivazione, che l’immobile compravenduto avrebbe dovuto essere tassato non secondo l’aliquota piena, come previsto dall’originaria liquidazione, ma secondo l’aliquota agevolata;

che, per altro verso, i giudici di appello hanno mostrato di aver accolto il gravame perchè la stessa CTP aveva riconosciuto la necessità di applicare l’imposta in misura del 3%, il che risultava un dato processuale assodato anche per l’Ufficio;

che anche il secondo motivo è infondato, giacchè, con riguardo al profilo dell’invocata decadenza, il cd. principio del consolidamento del criterio impositivo, in virtù del quale è precluso all’Amministrazione finanziaria, decorso il termine previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76 procedere ad una diversa qualificazione dell’atto presentato per la registrazione ed esigere di conseguenza una diversa imposta, opera quando, essendo pacifica l’applicabilità dell’imposta di registro, ne sia in discussione la misura e non quando, come nel caso di specie, il contribuente ne abbia contestato l’intera debenza (Sez. 5, n. 13963 del 08/07/2016);

che, inoltre, a fronte di una prospettazione originaria fondata sull’applicazione dell’aliquota piena, il successivo riconoscimento dell’aliquota ridotta non comporta di per sè una mutatio libelli tardiva e non consentita, non essendo mutati i presupposti di fatto sui quali si basavano le due valutazioni, giacchè si tratta di questioni attinenti all’idoneità del criterio applicato in concreto, che concernono il diverso piano della prova della pretesa tributaria e non modificano la causa petendi;

che d’altronde, qualora l’Amministrazione finanziaria si avveda in corso di causa che è corretta e da accogliere una eccezione del contribuente relativa all’erroneo computo del credito d’imposta indicato nell’avviso impugnato, non per questo deve rinnovare l’intero procedimento amministrativo di accertamento, avendo il potere – dovere di ridurre la domanda originaria: tale riduzione della domanda, non equivalendo a diverso e autonomo accertamento in via di rettifica da parte dell’Amministrazione, è ammissibile anche se operata per la prima volta in grado d’appello, con conseguente dovere del giudice di valutare la pretesa fiscale residua (Sez. 5, n. 11265 del 18/07/2003);

che, in definitiva, l’accoglimento della tesi dell’Ufficio da parte della CTR non implica alcuna integrazione dell’atto da parte dei giudici tributari;

che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo; che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in Euro 5.000, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2017

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