Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15413 del 13/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/07/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 13/07/2011), n.15413

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto President – –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17203-2010 proposto da:

G.S. (OMISSIS), M.F.

(OMISSIS), D.N.G. (OMISSIS), tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 106, presso lo

studio dell’avvocato VALORI GUIDO, rappresentati e difesi

dall’avvocato ZOMPI’ FRANCESCO, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

e contro

LLOYD ADRIATICO ASSICURAZIONI SPA, MA.RI.CO.,

R.D., ALLIANZ SUBALPINA SPA, SARA ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 243/2009 del TRIBUNALE di LECCE Sezione

Distaccata di GALLIPOLI, depositata il 09/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Francesco Zompi che si riporta agli

scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata la seguente relazione:

“1. La sentenza impugnata rigettava l’appello principale (di R. e del suo assicuratore) e quello incidentale (di Ma.) avverso la sentenza di primo grado – che aveva ritenuto il concorso di colpa del R. e del Ma. nella determinazione del sinistro stradale in cui era risultata danneggiata l’auto rispettivamente condotta e di proprietà degli odierni ricorrenti – e compensava interamente tra le parti le spese di secondo grado in considerazione delle questioni trattate.

2. Ricorrono per cassazione il M. e la G., deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. ed omessa o insufficiente motivazione in relazione alla compensazione delle spese, dato che, secondo la formulazione dell’art. 92 applicabile ratione ternporis (essendo stato il giudizio insta turato dopo l’entrata in vigore della L. n. 263 del 2005), il giudice può compensare le spese tra le parti solo se vi è soccombenza reciproca o se ricorrono altri giusti motivi che devono essere esplicitamente indicati nella motivazione e non potendo a tal fine ritenersi sufficiente il riferimento alle “questioni trattate”, nella specie tutte di mero fatto e non particolarmente complesse nè peculiari. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

3. La censura è manifestamente fondata, perchè la decisione impugnata non ha fato buon governo dei consolidati orientamenti di questa S.C. secondo cui, la L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, in vigore dal 1 marzo 2006, ha modificato dall’art. 92, comma 2, stabilendo che se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti; con la conseguenza che la compensazione delle spese è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente in motivazione.

Nel caso di specie il giudice di appello ha compensato le spese in considerazione delle questioni trattate, non altrimenti specificate.

Il provvedimento è quindi privo della esplicitazione delle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese (e tenuto presente che dette questioni erano di mero fatto e non vi era soccombenza reciproca con gli odierni ricorrenti, ma solo tra le altre parti costituite).

4. Si ritiene che il ricorso possa trattarsi in Camera di consiglio ed accolto. In tal caso, la sentenza impugnata dovrà essere cassata in relazione al ricorso accolto e la causa rinviata ad altro giudice designato in dispositivo – costituendo la statuizione sulle spese tipica valutazione rimessa al giudice di merito (Cass. n. 14563/08;

v. anche Cass. 21521/10. E 20324/10) – che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

Le parti non hanno presentato memorie.

Ritenuto che:

a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve perciò essere accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata anche per le spese al medesimo Tribunale, in diversa composizione;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Lecce, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2011

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