Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15413 del 03/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 03/06/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 03/06/2021), n.15413
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11475-2014 proposto da:
EREDITA’ GIACENTE DI C.E., elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell’avvocato GENTILE
DOMENICO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 182/2013 della COMM. TRIB. REG. LAZIO,
depositata il 14/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/02/2021 dal Consigliere Dott. TADDEI MARGHERITA.
Fatto
RILEVATO
Che:
L’Avv. Gentile Domenico ricorre, nell’interesse dell’Eredità Giacente di C.E., per la cassazione della sentenza n. 182/14/13 della CTR Lazio, del 26.02.2013, che, avuto riguardo all’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro ed ipocatastale, aveva rideterminato il valore del compendio immobiliare di proprietà dell’eredità giacente ed oggetto della vendita, in Euro 57.000,00, in riforma della sentenza della CTP di Roma, n. 291/60/10,che aveva accolto il ricorso dell’Eredità giacente avverso il predetto avviso di rettifica ed accertamento del valore, fissato dall’Agenzia del territorio in Euro 69.200,00 per il terreno ed Euro 34.500,00 per il fabbricato, in relazione al 1/15 dell’intero compendio, sito in Comune di Zagarolo, venduto dall’E.G. alla Birba mare srl per il prezzo complessivo di Euro 25.000,00, secondo quanto stabilito dal decreto camerale del Tribunale di Tivoli, del 18.07.2005.
In particolare la CTR, rilevati i valori del compendio immobiliare dettati dal decreto di autorizzazione alla vendita del Tribunale di Tivoli (25.000,00); dalla perizia giurata del geometra C. (29516,21); dall’avviso di rettifica dell’Agenzia del territorio (Euro 89.200,00), dopo aver dato atto della corretta motivazione delle diverse stime, ha ritenuto eccessivamente bassa quella del Tribunale ed eccessivamente elevata quella dell’Agenzia e congruo, ai fini della tassazione, un valore mediano di Euro 57.000,00 in riferimento alle caratteristiche del terreno e del fabbricato.
Controparte si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
Con l’unico motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, vale a dire la natura decisoria del decreto del Tribunale di Tivoli, autorizzativo alla vendita, avente incontestabile rilevanza in ordine al valore del bene ed in ordine alla peculiare efficacia dello stesso.
Il motivo di ricorso non è fondato in quanto articolato con modalità non coerenti con l’attuale configurazione del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che esige la deduzione di omesso esame di un fatto decisivo, e cioè di un fatto inteso nella sua accezione storico fenomenica, principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), evocato nel rispetto degli oneri di allegazione e produzione posti a carico del ricorrente ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (Cass. Sez. Un. 8053 del 2014), fatto neppure chiaramente indicato dall’odierno ricorrente.
La giurisprudenza di legittimità, venuta a consolidarsi nel tempo (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. Un., 18 aprile 2018, n. 9558; Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2018, n. 33679) è concorde nell’affermare che:
– il novellato testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo;
l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;
neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma;
nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. Nessuno dei predetti profili di carenza di motivazione trova riscontro nella sentenza impugnata: invero il Giudice dell’appello, al pari di quello di primo grado, hanno fatto riferimento esplicito al decreto di autorizzazione alla vendita ed alla valutazione nello stesso fornita quale prezzo della vendita, giudicandolo non corretto avuto riguardo alla necessità di dover attribuire una base imponibile coerente con la specifica funzione tributaria.
In altri termini,è pacifico che la CTR, sia pure implicitamente, non ha ritenuto di dover attribuire al decreto autorizzativo il valore dirimente che vorrebbe conferirgli la ricorrente, e, che comunque, la censura non attiene al fatto storico, come richiamato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 quanto, piuttosto, alla interpretazione che ne ha tratto la CTR, con riguardo al valore intrinseco del bene del quale ha autorizzato la vendita. La censura, pertanto, non si ascrive al perimetro assegnato dall’art. 360 c.p.c. al vizio di motivazione A ben vedere, comunque, la censura è infondata anche perchè, a differenza di quanto affermato dal ricorrente, la valutazione fatta dal Tribunale nel decreto autorizzativo, non riguarda gli aspetti tributari dell’atto, che rimango di esclusivo appannaggio degli uffici tributari competenti.
Il ricorso va, pertanto, respinto: nulla per le spese in assenza di attività difensiva di controparte.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, camera di consiglio, con modalità da remoto, il 16 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021