Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15412 del 22/07/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15412 Anno 2015
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Spinelli Teresa, elettivamente domiciliata in Roma
Via Ottaviano 42, presso lo studio dell’Avvocato
Bruno Lo Giudice, e rappresentata e difesa
dall’Avv.to Elio Cocorullo in forza di procura
speciale in calce al ricorso
– ricorrente contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
contraricorrente

)1-it’t2
i

e

Equitalia Polis spa (già Gesti Line spa), in
persona del legale rappresentante p.t.,
elettivamente domiciliata in Roma Via de’ Cestari
n. 34, presso lo studio dell’Avv.to Giuseppe
Valentino, e rappresentata e difesa, sia
congiuntamente sia disgiuntamente, dagli Avv.ti
Maurizio Molfini e Tiziana Rodà, in forza di
procura speciale in calce al controricorso
controricorrente –

Data pubblicazione: 22/07/2015

avverso la sentenza n. 89/34/2009 della Commissione
Tributaria regionale della Campania, depositata il

12/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 30/04/2015 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;

Maria, per parte controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Spinelli Teresa propone ricorso per cassazione,
affidato a sei motivi, nei confronti dell’Agenzia
delle Entrate e di Equitalia Polis spa, già Gest
Line spa (che resistono con controricorsi), avverso
la sentenza della Commissione Tributaria Regionale
della Campania n. 89/34/2009, depositata in data
12/05/2009, con la quale – in una controversia
concernente l’impugnazione di due cartelle di
pagamento, emesse, ex art.36 bis DPE 600/1973, per
omessi versamenti IRPEF e contributo SSN, per gli
anni di imposta 1994 e 1995, rimaste Impagate, e
delle correlate iscrizioni ipotecarie – è stata
riformata la decisione di primo grado, che aveva
accolto il ricorso della contribuente, sulla base
della ritenuta tardività delle notifiche
(rispettivamente, nel maggio 2001 e nel maggio
2003) delle due cartelle, avvenute oltre i termini
di

cui

all’art.1 comma 5 bis e ter della 1.

156/2005.
In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto
che le notifiche delle due cartelle, effettuate, la
prima, per l’anno 1994,

“il 12/05/2001, a mani del

2

udito l’Avvocato dello Stato, De Socio Gianna

fratello della contribuente alla residenza indicata
nel modello della dichiarazione dei redditi: Monte
di Procida Via Bellavista n. 35” e la seconda, per

l’anno 1995,

“il 2/05/2003,

a mani della

contribuente alla Via Monte di Procida alla 4
Traversa Filomarino n. 7”,

sono regolari, non

essendo fondate le eccezioni

di

variazione di

primo atto notificato nella residenza riportata
nella dichiarazione dei redditi, mentre il secondo
atto era stato notificato a mani della stessa
Spinelli). Secondo i giudici della C.T.R., devono
essere altresì confermate le iscrizioni
ipotecarie, stante la piena regolarità degli atti
prodromici ed in assenza di eccezioni formali e/o
di eccessività delle iscrizioni.

Considerato in diritto.
1. Preliminarmente, è infondata l’eccezione di
tardività del ricorso per cassazione, sollevata
dalla controricorrente Equitalia Polis spa.
Invero,

a

fronte della

sentenza

impugnata,

pubblicata il 12/05/2009, il presente ricorso per
cassazione risulta notificato all’Agenzia delle
Entrate in data 4/06/2010 e spedito per la notifica
ad Equitalia Polis, a mezzo del servizio postale,
in data 5/06/2010, entro il termine di un anno e 46
gg., comprensivo della sospensione dei termini
processuali, di cui all’art.327 c.p.c..
Assume Equitalia Polis che il termine per la
notifica del ricorso per cassazione è, in realtà,
di un anno dalla pubblicazione della sentenza
impugnata, vertendosi in tema di opposizione ad
iscrizione ipotecaria, ex artt.615 o 617 c.p.c.,
per la quale non opera la sospensione feriale dei
termini processuali, indicata dall’art.1 I.

3

residenza della contribuente (essendo stato il

742/1969.
L’eccezione si basa dunque sull’assunto che
l’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria vada
necessariamente

inquadrata
dell’opposizione

nell’istituto

all’esecuzione

o

agli

atti

esecutivi, ex artt.615 e 617 c.p.c..
Tale assunto non è fondato.
presente

giudizio,

la

contribuente

ha

impugnato, dinnanzi alla Commissione Tributaria
(successivamente

all’entrata

in vigore

della

modifica apportata all’art.19 d.lgs. 546/1992
dall’art.35 coma 25 quinquies del d.l. 223/2006),
sia le iscrizioni ipotecarie (su immobili, cui
l’Amministrazione finanziaria può ricorrere in sede
di riscossione delle imposte sul reddito, ai sensi
dell’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602),
sia le due cartelle esattoriali recanti crediti
tributari, costituenti gli atti-presupposto
(asseritamente non notificate).
L’impugnazione della iscrizione ipotecaria è stata,
anzi, il veicolo per contestare proprio la validità
delle cartelle esattoriali sulle quali esse erano
fondate.
Ora, come di recente ribadito dalle Sezioni Unite
di questa Corte (Cass. n. 19667/2014),

“l’ipoteca

prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art.
77 può essere iscritta senza necessità di procedere
a notifica dell’intimazione ad

adempiere di cui

all’art. 50, comma 2, del

medesimo

D.P.R.,

prescritta per il caso che l’espropriazione forzata
non sia iniziata entro un anno dalla notifica della
cartella di pagamento, poiché l’iscrizione
ipotecaria

non può essere considerata un

atto

dell’espropriazione forzata, bensì un atto riferito
ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata

4

Nel

vera e propria”.
La Corte ha, in particolare, evidenziato che
proprio “la rilevata alternatività dell’iscrizione
ipotecaria rispetto all’espropriazione”

ne

giustifica (come per il fermo amministrativo)
l’attribuzione alla giurisdizione del giudice
tributario, senza che sussista alcuna violazione

di giudici speciali.
Ne consegue che il richiamo, da parte di Equitalia
Polis, all’inoperatività della sospensione dei
termini processuali di cui all’art.1 1.742/1969,
nelle controversie involgenti opposizione
all’esecuzione, non è pertinente.
2. La ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo,
la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli
artt.10 d.lgs. 546/1992 e 39 d.lgs. 112/1999,
dovendo

ritenersi

che

fosse

onere

del

Concessionario per la riscossione (rimasto
contumace in primo grado) provare la correttezza
del proprio operato, con l’allegazione degli
originali delle relate di notifica in
contestazione; 2) con il secondo motivo, la
violazione e falsa applicazione, ex art.360n n. 3
c.p.c., dell’art.57 d.lgs. 546/1992, non avendo i
giudici della C.T.R. dichiarato inammissibile il
gravame dell’Ufficio erariale, malgrado questi
avesse, per la prima volta, in appello, formulato
quale motivo di difesa la presunta validità e
regolarità delle cartelle di pagamento, così
inserendo un nuovo tema di indagine; 3) con

il

terzo motivo, la violazione e falsa applicazione,
ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.2719 c.c. , avendo
i giudici della C.T.R. dato rilevo probatorio a
semplici “fotocopie delle relate di notifica delle

5

del precetto costituzionale che vieta l’istituzione

cartelle

di

pagamento

impugnate”,

malgrado

contestazione, da parte della contribuente, della
loro conformità agli originali e disconoscimento
formale; 4) con il quarto motivo, l’omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione, ex
art.360 n. 5 c.p.c., in relazione al fatto decisivo
e controverso, rappresentato dall’utilizzabilità

volta intervenuto il loro disconoscimento da parte
della contribuente; 5) con il quinto motivo, la
violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3
c.p.c., dell’art.139 c.p.c., avendo i giudici della
C.T.R. ritenuto legittima la notifica della
cartella esattoriale, emessa per l’anno di imposta
1994, malgrado la contribuente avesse documentato
di risiedere in indirizzo diverso (come da
certificato storico di residenza); 5 bis) con il
motivo 5 bis (essendovi, in ricorso, due motivi con
identica numerazione), l’omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione, ex art.360 n. 5
c.p.c., in relazione al fatto decisivo e
controverso, rappresentato dalla ritualità della
notifica della seconda cartella esattoriale,
relativa all’anno 1995, avendo i giudici della
C.T.R. trascurato di rilevare che, dalla copia
della relata prodotta, risultava anche
un’attestazione “di affissione alla Casa comunale”,
incompatibile con l’eventuale notifica a mani del
destinatario, e comunque non seguita dall’invio
della raccomandata prescritta dall’art.140 c.p.c.;
6) infine con il sesto motivo, la violazione e
falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., delle
disposizioni transitorie di cui ai commi 5 bis e 5
ter dell’art.1 dl. 106/2005, convertito in
1.156/2005, dovendo ritenersi che l’Amministrazione

6

delle copie di documenti come mezzo di prova, una

fosse comunque decaduta dalla potestà impositiva,
essendo state effettuate le notifiche delle
cartelle oltre il termine del quinto anno
successivo alla presentazione della dichiarazione
dei redditi (che, rispettivamente, scadeva quindi
il 31/12/2000 ed il 31/12/2001).
3. La prima censura è infondata.
Invero, nel quesito di diritto, ex art.366 bis
c.p.c., viene richiamato 1’art.10 del d.lgs.
546/1992, concernente l’individuazione delle parti
del processo tributario, oltre al ricorrente, e
l’art.39 d.lgs. 112/1999, in ordine ai compiti del
Concessionario delegato per la riscossione, e si
afferma che solo quest’ultimo ha l’onere di provare
la validità e regolarità degli atti della
riscossione ed ha la legittimazione processuale,
così dovendosi negare quella dell’Agenzia delle
Entrate.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invece,
l’impugnativa di una cartella esattoriale può
essere svolta dal contribuente indifferentemente
nei confronti dell’ente creditore o del
concessionario e ciò senza che tra costoro si
realizzi un’ipotesi di litisconsorzio necessario
(cfr. S.U. 2803/2010; Cass.15310/2009; Cass.
933/2009: “Nel processo tributario, il fatto che il
contribuente venga a conoscenza del ruolo, formato
dall’ente locale, soltanto tramite la notificazione
dello stesso ad opera del concessionario della
riscossione, non determina, ai sensi dell’art. 14,
primo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, una
situazione di litisconsorzio necessario, né
sostanziale né processuale, tra l’ente impositore
ed il concessionario stesso, atteso che
quest’ultimo (a parte l’esercizio dei poteri

7

z

propri, volti alla riscossione delle imposte
iscritte nel ruolo), nell’operazione di portare a
conoscenza del contribuente il ruolo, dispiega una
mera funzione di notifica, ovverosia di
trasmissione al destinatario del titolo esecutivo
così come (salva l’ipotesi di errore materiale)
formato dall’ente e, pertanto, non è passivamente
legittimato a rispondere di vizi propri del ruolo,
come trasfuso nella cartella”;

Cass.476/2008;

Cass.16412/07, ove si è chiarito che l’azione volta
a far dichiarare la nullità dell’atto impositivo,
per un vizio inerente al procedimento di formazione
della pretesa tributaria,

“può essere svolta dal

contribuente indifferentemente nei confronti
dell’ente creditore o del concessionario e senza
che tra costoro si realizzi una ipotesi di
litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla
sola volontà del concessionario, evocato in
giudizio, la facoltà di chiamare in causa l’ente
creditore”; da ultimo, Cass.6266/2013).
4. Anche il secondo motivo è infondato.
Invero,

non ricorre il vizio denunciato di

violazione del divieto

di novum

in appello, ai

sensi dell’art.57 d.lgs. 546/1992 (norma questa
richiamata dal ricorrente solo nel corpo del
secondo motivo, essendo la rubrica ed anche il
quesito di diritto formulati, invece, con riguardo
all’art.53, pur contenendo il motivo, in realtà,
contestazione sulla improponibilità in appello di
nuove eccezioni).
La posizione dell’Ufficio territoriale di Pozzuoli
in appello è stata invero di mera difesa, a fronte
dell’impugnazione dell’atto da parte della
contribuente, concretandosi nella richiesta di
rigetto del ricorso avversario. Non vi è stata, di

(4}24-

z

conseguenza, proposizione di domande o eccezioni
nuove in appello, anche in relazione alla
regolarità della notifica delle cartelle, essendosi
limitata l’Agenzia delle Entrate a difendersi in
tale giudizio, a fronte dell’eccezione della
ricorrente di illegittimità di ogni pretesa per
inesistenza-nullità della notifica delle cartelle

tema di contenzioso tributario, il divieto di
proporre

nuove eccezioni in appello, posto

dall’art.57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,
riguarda le eccezioni in senso tecnico, ossia

lo

strumento processuale con cui il contribuente, in
qualità di convenuto in senso sostanziale, fa
valere un fatto

giuridico

avente efficacia

modificativa o estintiva della pretesa fiscale, ma
non limita la possibilità dell’Amministrazione
difendersi dalle contestazioni già

di

dedotte in

giudizio, perché le difese, le argomentazioni e le
prospettazioni dirette a contestare la fondatezza
di un’eccezione non costituiscono, a loro volta,
eccezioni in senso tecnico.”).
5. Il sesto motivo, assorbiti i motivi tre,
quattro, cinque e cinque bis, è invece fondato.
Deve, anzitutto, assumersi l’implicito rigetto, da
parte della C.T.R., dell’eccezione di sopravvenuta
decadenza del potere impositivo.
La contribuente, sin dal primo grado, aveva
eccepito, oltre alla nullità/inesistenza della
notifica delle due cartelle, anche la decadenza
dell’Amministrazione finanziaria dal diritto alla
riscossione, per tardiva notifica, ai sensi dei
commi 5 bis e 5 ter dell’art.1 d.l. 106/2005, conv.
in l. 156/2005, delle cartelle esattoriali (atti
prodromici rispetto alle correlate “iscrizioni

9

esattoriali (cfr. Cass. 8316/2012 e 3338/2011:”/n

ipotecarie, pure impugnate), in quanto le notifiche
erano comunque avvenute nel maggio 2001, quanto
alla dichiarazione, presentata nel 1994, in
relazione ai redditi dell’anno di imposta 1994, e
nel maggio 2003, quanto alla dichiarazione,
presentata nel 1996, in relazione ai redditi
dell’anno d’imposta 1995, e quindi oltre il quinto

dichiarazioni.
5.1. Ora, per ampia giurisprudenza di questa
Sezione (alla quale l’odierno Collegio intende dare
continuità), in tema di riscossione delle imposte,
il D.L. n. 106 del 2005, art. l convertito con
modificazioni nella L. n. 156 del 2005 – emanato a
seguito della sentenza della Corte costituzionale
280/05 di declaratoria d’incostituzionalità del
D.P.R. n. 602, art. 25 che ha fissato, al coma 5
bis, i termini di decadenza per la notifica delle
cartelle di pagamento relative a pretese tributarie
derivanti dalla liquidazione di dichiarazioni ed ha
stabilito all’art. 5 ter, sostituendo il D.Lgs. n.
46 del 1999, art. 36, coma 2 che, con riguardo
alla disciplina transitoria (concernendo invece il
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, Gomma l la
disciplina “a regime”, operante per le cartelle
relative a dichiarazioni presentate a decorrere dal
2004), per le somme che risultano dovute a seguito
dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni,
la cartella di pagamento debba essere notificata, a
pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate
entro il 31 dicembre 2001, non oltre il 31 dicembre
del quinto anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione.
Tale disciplina ha un “non equivoco” valore
transitorie e trova applicazione non solo alle

10

anno successivo alla presentazione delle

situazioni tributarie anteriori alla sua entrata in
vigore, ma anche a quelle ancora non definite con
sentenza passata in giudicato (Cass. 2212/11 e
16990/2012; cfr. ex plurimis C. 26104/05 e
1435/06).
5.2. Anteriormente al D.Lgs. n. 46 del 1999,
l’iscrizione a ruolo e la successiva consegna dei
ruoli all’intendenza di finanza dovevano avvenire
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello di presentazione della dichiarazione (D.P.R.
n. 600 del 1973, art. 43).
Con il D.Lgs. n. 46 del 1999 si sanciva che le
somme dovute a seguito di liquidazione dovevano
essere iscritte in ruoli resi esecutivi entro il 31
dicembre del secondo anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione.
Quanto alla notifica della cartella, ai sensi del
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, essa doveva
avvenire, nel testo vigente

ratione temporís,

nell’ultimo giorno del quarto mese successivo a
quello di consegna.
Tale termine era stato poi abrogato dal D.Lgs. n.
193 del 2001, per essere reintrodotto dalla L.

n.

311 del 2004, art. 1, comma 417, lett. c).
Il quesito sul termine di decadenza per la
notificazione delle cartelle era devoluto alla
Corte costituzionale, che, con sentenza n. 280 del
2005, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
del D.P.R. n. 602, art. 25, nel testo modificato
dal D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, art. 1 nella
parte in cui non prevedeva un termine a pena di
decadenza entro il quale si doveva notificare al
contribuente la cartella di pagamento.
A seguito dell’indicazione contenuta in detta
decisione ed in applicazione dei principi dettati

Il

:

dalla Corte Costituzionale, il legislatore, con la
L. 31 luglio 2005, n. 156 di conversione del D.L.
n. 106 del 2005, ha inserito una serie di
disposizioni regolatrici dei termini di decadenza
per la notificazione delle cartelle.
In particolare, all’art. l, comma 5 bis e comma 5
ter, ha stabilito che la notificazione delle

decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello di presentazione della
dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni
presentate fino al 31 dicembre 2001.
5.3. La sentenza Cass. n. 26104/05 ha chiarito
l’immediata applicazione, anche ai giudizi in
corso, dei nuovi termini introdotti dalla
disciplina transitoria, affermando anche che il
legislatore, con la normativa stessa, ha spostato
il centro dell’attenzione dalle attività interne
riguardanti la formazione del ruolo e la consegna
dello stesso all’esattore al rapporto tra il
contribuente ed il fisco(cfr. Cass. 26105-26421/05,
Cass. 20635/09, Cass. 29153/11, Cass. 6551/12,
Cass. 15329/2014).
Va riaffermato dunque il carattere generalmente
retroattivo della disposizione transitoria (vedasi
comma 5 bis:

“Al fine di garantire l’interesse del

contribuente alla conoscenza, in termini certi,
della pretesa tributaria derivante dalla
liquidazione delle dichiarazioni e di assicurare
l’interesse pubblico alla riscossione dei crediti
tributari, la notifica delle relative cartelle di
pagamento è effettuata, a pena di decadenza….
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello di presentazione della dichiarazione, con
riferimento alle dichiarazioni presentate fino al

12

cartelle deve essere effettuata, a pena di

31 dicembre 2001” e comma 5 ter:

“In conseguenza di

quanto previsto dal comma 5 bis e al fine di
conseguire, altresì, la necessaria uniformità del
sistema di riscossione mediante ruolo delle imposte
sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto:
…In deroga al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
art. 25, coma l, lett. a) per le somme che

liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di
pagamento è notificata,

a pena di decadenza, entro

il 31 dicembre . . del quinto anno successivo a
quello

di

presentazione della dichiarazione,

relativamente alle dichiarazioni presentate entro
il 31 dicembre 2001”).
5.4.

Una

sostanziale conferma

si

era,

nel

frattempo, avuta anche con la precisazione per cui
la regola opera nel senso indicato

“salvo che si

tratti di dichiarazioni per la cui liquidazione i
ruoli siano stati formati e resi esecutivi entro il
30 settembre 1999”.

In questo caso, secondo un

orientamento della Corte (Cass. 16826/2006; Cass.
15313/2009), occorre distinguere:

a) le ipotesi di

“rettifica cartolare” (o formale), per le quali la
cartella di pagamento deve essere notificata al
contribuente, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione (ai sensi del
D.P.R n. 600 del 1973, art. 43, comma 1, nel testo
vigente “ratione temporis”); b) le ipotesi di
“controllo formale” (o, più rettamente, cartolare),
per le quali, a pena di decadenza, deve provvedersi
sia all’iscrizione a ruolo entro il 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello di presentazione
della dichiarazione (secondo il combinato disposto
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 11,

13

risultano dovute a seguito dell’attività di

comma 1, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43,
testo

comma 1, entrambi nel

vigente “ratione

-4 temporis”), sia alla notifica della cartella di
pagamento al contribuente entro il giorno cinque
del mese successivo a quello nel quale 11 ruolo sia
stato consegnato al concessionario a norma del
D.P.R n. 602 del 1973, art. 24 (anche in questo

prova del rispetto dei predetti termini, in caso di
contestazione, deve essere data dall’ente
impositore.”
5.5. Ora, né l’Agenzia delle Entrate né Equitalia
Polis forniscono, nei controricorsi, indicazioni
sulle date nelle quali i ruoli erano stati formati
e resi esecutivi; va in questa sede ribadito che il
principio di autosufficienza opera anche nel
controricorso, ai sensi degli artt. 366, primo
comma, nn. 3 e 4, e 370, secondo comma, c.p.c..
5.6. Nella fattispecie, trattandosi pacificamente
di dichiarazioni dei redditi presentate nel 1995,
per l’anno d’imposta 1994, e nel 1996, per l’anno
d’imposta 1995, la cartella di pagamento, emessa a
seguito di liquidazione della dichiarazione D.P.R.
n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, poteva essere
notificata, sulla base della suddetta normativa,
rispettivamente, fino al 31 dicembre 2000 ed al 31
dicembre 2001, essendo operante la disposizione
introdotta con la L. n.

156 del 2005,

di

conversione del D.L. n. 106 del 2005.
Le cartelle, emesse appunto D.P.R. n. 600 del 1973,
ex art. 36 bis, sono state invece notificate nel
maggio 2001 e nel maggio 2003, dunque, allorquando,
la decadenza della potestà impositiva si era già
verificata.
6. La Corte accoglie il ricorso, quanto al sesto

14

caso, nel testo vigente “ratione temporis”). La

. eJ

motivo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo

.4

nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della
contribuente.
Le spese processuali dell’intero giudizio, attesa
la natura della controversia e l’evolversi della
giurisprudenza di legittimità successivamente alla
proposizione del ricorso, vanno integralmente
compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, quanto al sesto
motivo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della
contribuente; dichiara le spese processuali
dell’intero giudizio integralmente compensate tra
le parti.
Deciso in Roma, il 30/04/2015.

v

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