Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15412 del 20/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 20/07/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 20/07/2020), n.15412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17502-2018 proposto da:

L.S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CICERONE 28, presso lo studio dell’Avvocato GIORGIO VIANELLO

ACCORRETTI, rappresentato e difeso dagli Avvocati RAFFAELE SILIPO ed

ERNESTO MAZZEI.

– ricorrente –

contro

ANAS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio

dell’Avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1129/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/03/2018 R.G.N. 3837/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dal

Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 1129 del 2018, ha respinto il reclamo proposto da L.S. nei confronti dell’ANAS spa, avverso la pronuncia del Tribunale di Roma che, confermando l’ordinanza emessa nella fase sommaria ex lege n. 92 del 2012, aveva a sua volta rigettato la domanda del dipendente della società diretta: a) ad accertare la nullità/illegittimità del licenziamento intimatogli in data 27.1.2015, per violazioni sostanziali e formali della procedura nonchè per assenza d giusta causa, con richiesta di condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro L. n. 300 del 1970, ex art. 18 e al pagamento delle retribuzioni maturate; b) in via subordinata, a dichiarare ingiustificato il licenziamento perchè immotivato e/o adottato in violazione delle formalità previste e ad ottenere la condanna della società alla corresponsione di una indennità supplementare da quantificare nel massimo previsto dal CCNL; c) in via ancora più gradata, a ritenere che la fattispecie concreta rientrasse nel campo di applicazione dei cui all’art. 52 CCNL (sospensione cautelare) con ordine alla azienda datrice di adottare i consequenziali provvedimenti.

2. I giudici di seconde cure, a fondamento della propria decisione, hanno rilevato che la formulazione delle conclusioni sul reclamo (“in riforma dell’appellata sentenza voglia accogliere integralmente la domanda posta dal reclamante condannando la società datrice alla reintegra nel posto di lavoro precedentemente occupato e alle sanzioni di cui all’art. 18 dello SdL”) era chiara ed inequivoca in ordine alla mancata reiterazione delle domande subordinate, non contenendo alcun riferimento alla “ingiustificatezza del licenziamento del dirigente (qualifica pacificamente posseduta da L.) e alla disciplina contrattuale che prevedeva la corresponsione, in favore del medesimo, della indennità supplementare in caso di mancata giustificatezza del recesso: domande che dovevano ritenersi rinunciate ai sensi dell’art. 346 c.p.c.. Hanno concluso, quindi, che non avendo diritto il reclamante alla tutela reale nè alle alternative tutele (risarcitorie) previste dall’art. 18 St. lav., essendo dirigente e non avendo dedotto la sussistenza di una delle fattispecie per le quali era ammessa la reintegrazione anche in favore del dirigente (licenziamento verbale, ritorsivo e discriminatorio) il reclamo andava respinto, risultando corretta e conforme a legge anche la statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite.

3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione L.S.S. affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso l’ANAS.

4. Il PG non ha rassegnato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58 e art. 434 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale, nel respingere il reclamo, effettuato un richiamo incongruo e tutt’altro che puntuale all’art. 346 c.p.c. perchè, sia la citata L. n. 92, art. 1, comma 58 sia l’art. 434 c.p.c. non facevano riferimento agli artt. 342 c.p.c. e ss. e perchè, in ogni caso, l’avere riportato nelle conclusioni solo la richiesta di sanzione più grave non equivaleva all’abbandono delle altre domande.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 47 e ss. in relazione all’art. 18 dello St. lav., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè, con la declaratoria sostanziale di inammissibilità del reclamo, la Corte territoriale non aveva valutato e sindacato i numerosi motivi che avevano portato l’odierno ricorrente ad impugnare la sentenza del Tribunale.

4. Il primo motivo non è fondato.

5. Correttamente la Corte di merito ha richiamato, nella valutazione e delimitazione del thema impugnandum del procedimento di reclamo proposto ai sensi della L. n. 92 del 2012 (art. 1, comma 58), le norme generali previste nell’ambito delle impugnazioni disciplinate dal codice di rito.

6. E’ stato, infatti, affermato in sede di legittimità il principio, cui si intende dare continuità (Cass. n. 17863 del 2016; Cass. n. 21718 del 2018), in virtù del quale l’impugnazione della sentenza pronunciata ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 57 è nella sostanza un appello, sicchè per tutti i profili non regolati dalle disposizioni specifiche trova applicazione la disciplina dell’appello del rito del lavoro, che realizza il ragionevole equilibrio tra celerità ed affidabilità: e nel rito cd. “Fornero” non vi è alcuna disposizione che si ponga in contrasto con l’art. 346 c.p.c. (che dispone la decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte in appello).

7. Tale principio, sancito dal citato art. 346 c.p.c., circa l’onere di espressa riproduzione in appello delle domande non accolte o rimaste assorbite, opera pacificamente anche nel rito del lavoro (Cass. 9.11.2002 n. 15764).

8. Ne consegue che la disciplina dell’atto introduttivo è quella dell’art. 434 c.p.c. e che il giudice del gravame, anche nel rito del lavoro, può conoscere della controversia dibattuta in primo grado solo attraverso l’esame delle specifiche censure, mosse dall’appellante, con la cui formulazione si consuma il diritto di impugnazione ai sensi degli artt. 434,342 e 346 c.p.c. (Cass. n. 1108 del 2006; Cass. n. 10937 del 2003).

9. Inoltre i giudici di seconde cure hanno correttamente ritenuto che le richieste risarcitorie in ordine alla ingiustificatezza del licenziamento del dirigente non potessero essere comprese in quella generica diretta alla istanza di “reintegrazione nel posto di lavoro precedentemente occupato e alle sanzioni di cui all’art. 18 S.d.L.”, perchè le domande subordinate non avanzate in sede di reclamo erano fondate su ragioni autonome e diverse e, pertanto, per esse non poteva valere il principio logico “nel più è compreso il meno” che presuppone, alla base delle domande, gli stessi fatti e non causae petendi differenti.

10. Il secondo motivo è inammissibile per due ragioni.

11. In primo luogo, non è ravvisabile alcun vizio processuale nell’operato della Corte di appello che, nel ritenere inammissibile il reclamo, non ha valutato il merito della vicenda, essendo la pronuncia in rito assorbente rispetto alla verifica sulla fondatezza della impugnazione in punto di fatto.

12. In secondo luogo, i motivi per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni già comprese nel giudizio di appello, non essendo prospettabili in sede di legittimità questioni non trattate nella fase di merito, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio (Cass. n. 907 del 2018).

13. Invero, in tema di giudizio per cassazione, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso allorchè proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito bensì su questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato ritenendole assorbite, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell’impugnazione, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza (Cass. n. 23558 del 2014; Cass. n. 4804 del 2007; Cass. n. 22095 del 2017).

14. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

15. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

16. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2020

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