Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15412 del 13/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/07/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 13/07/2011), n.15412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto President – –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16333-2010 proposto da:

D.A. (OMISSIS), D.G.

(OMISSIS), D.M. (OMISSIS), D.

C.P. (OMISSIS), D.I.A.

(OMISSIS), D’.MI. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO TRIESTE 109, presso lo

studio dell’avvocato MONDELLI DONATO, rappresentati e difesi

dall’avvocato MONDELLI MICHELE, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

e contro

UNIPOL SPA COMPAGNIA ASSICURATRICE, SITA SPA (OMISSIS),

D.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1264/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI del

18.2.09, depositata il 17/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Donato Mondelli (per delega avv.

Michele Mondelli) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata la seguente relazione:

“1. La sentenza impugnata ha rigettato l’appello degli odierni ricorrenti, confermando, per quanto qui rileva:

1.a. la fondatezza dell’eccezione di prescrizione formulata da D.S., non ritenendo applicabile il più lungo termine previsto dall’art. 2947 c.c., comma 3, non essendo stati acquisiti elementi utili a far ritenere acclarata al prospettata ipotesi di reato;

1.b. la fondatezza dell’eccezione d’improponibilità della domanda risareitoria L. n. 990 del 1969, ex art. 22 perchè formulata solo con la domanda riconvenzionale e non preceduta da richiesto atto stragiudiziale di messa in mora. Precisavano i giudici di appello che tale disposizione trova applicazione anche con riferimento alla domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto che assuma, come nell’ipotesi, la sussistenza della responsabilità dell’attore in via principale.

2. Ricorrono per cassazione gli eredi di D.L., riproponendo con tre motivi le proprie tesi rispetto ai due punti sopra indicati. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

3. Le censure sono manifestamente prive di pregio.

3.1. In ordine al primo ed al secondo motivo, non sussistono nè la plurima violazione di legge, nè il vizio motivazionale con essi lamentati, in quanto la decisione impugnata contiene un motivato accertamento in fatto, esente da vizi logici e giuridici, in ordine alla non configurabilità nella specie un’ipotesi di reato, posto che, pur potendosi considerare fattori concorrenti nel cagionare il sinistro la velocità eccessiva del d. e le anomalie della vettura da lui condotta, ciò non poteva condurre all’accertamento incidentale di un’ipotesi di reato, posto che la colpa penale non può essere ritenuta sussistente sulla base delle presunzioni di colpa stabilite dall’art. 2054 c.c.. (Cass. n. 2680/88; 3529/97).

3.2. Quanto al secondo motivo la sentenza impugnata è è conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (successiva a Cass. S.U. 12006 del 1991), secondo la quale nell’ambito della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti, per i quali vi è l’obbligo di assicurazione a norma della L. 24 dicembre 1969, n. 990, l’art. 22 di tale legge, il quale subordina la proponibilità dell’azione risarcitoria, inclusa quella formulata soltanto contro il responsabile, alla richiesta del danno all’assicuratore, nonchè al decorso di sessanta giorni da tale richiesta, trova applicazione – tenendo conto del difetto di espresse limitazioni e della “ratio” della disposizione medesima (favore per il soddisfacimento stragiudiziale delle istanze di risarcimento) – anche con riguardo alla domanda riconvenzionale, avanzata dal convenuto che assuma a sua volta -la responsabilità, esclusiva o concorrente, dell’attore (Cass. 1513 del 1993, 4411 del 1993, 10413 del 1994, 2269 e 12189 del 2006; 22597/09).

4. Si ritiene che il ricorso possa trattarsi in Camera di consiglio e rigettarsi”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

Le parti non hanno presentato memorie.

Ritenuto che:

a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato;

Non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA