Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15411 del 28/06/2010

Cassazione civile sez. II, 28/06/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 28/06/2010), n.15411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.S.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA BENNICELLI 27, presso lo studio dell’avvocato CEVOLOTTO

GIULIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati JACOBI

MAURIZIO, ROMOLI ALESSANDRO;

– ricorrente –

contro

D.S.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo studio dell’avvocato MANFEROCE

TOMMASO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PATELLI

PIERO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1869/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 04/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/05/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 20-8-1989 D.S.R. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Treviso il fratello D.S.V. e la moglie di questi B.L. esponendo che con atto di divisione del 23-8-1978 a rogito notaio Aggio di Conegliano a lui era stato assegnato l’appartamento al piano terra di una villetta bifamiliare ed al fratello l’appartamento al primo piano, mentre era rimasta comune parte dell’area scoperta, circondante la villetta bifamiliare.

L’attore assumeva che, nonostante un accordo intercorso dinanzi al Giudice Conciliatore di Mareno in data il 2-10-1986, il fratello non aveva ancora rimosso il garage insistente sull’area scoperta comune, a distanza non superiore a m. 1,50 – 1,80 dalla abitazione dell’esponente, mentre egli aveva provveduto ad abbattere il proprio box ed a ricostruirlo su area di proprietà esclusiva; deduceva altresì di aver subito danni conseguenti a stillicidi ed a ristagni di umidità derivanti dallo stato di cattiva manutenzione di un terrazzo, nonchè continue e intollerabili immissioni dovute e scuotimenti di tappeti, stracci ed altro ad opera della B.;

chiedeva pertanto la condanna dei convenuti alla rimozione del garage esistente a distanza inferiore a quella imposta dalla legge tra edifici e ad effettuare i lavori necessari alla manutenzione del terrazzo, e la condanna della sola B. a porre fine al comportamento non conforme alle regole di buon vicinato.

La B. costituendosi in giudizio resisteva a quest’ultima domanda e negava la propria legittimazione in ordine alle altre domande in quanto non proprietaria dell’immobile.

D.S.V., pure costituitosi in giudizio, contestava il fondamento delle domande attrici, rilevando che al garage, costruito su di un fondo comune prima della divisione, non era applicabile la disciplina di cui all’art. 873 c.c. e che comunque rispetto ad esso si era costituita una servitù per destinazione del padre di famiglia; avendo poi dedotto uno spostamento della linea di confine ad opera dell’attore, in via riconvenzionale chiedeva l’accertamento dell’esatta linea di confine tra i fondi contraddistinti dai mappali (OMISSIS) e (OMISSIS).

L’adito Tribunale con sentenza del 6-4-2000 condannava D.S. V. alla rimozione del garage ed a pagare all’attore i danni conseguenti alla violazione delle distanze legali nella misura di L. 1.000.000, accertava la corrispondenza del confine di fatto a quello di diritto, e rigettava tutte la altre domande ritenute infondate, rilevando che il garage era risultato posto a distanza inferiore a quella legale dall’appartamento di proprietà esclusiva di D. S.R., e che inoltre esso era preclusivo per quest’ultimo dell’uso dell’area scoperta comune su cui il manufatto insisteva, assumendo altresì che alla fattispecie non era applicabile la disciplina dell’art. 1062 c.c..

Proposto gravame da parte di D.S.V. cui resisteva D.S.R. la Corte di Appello di Venezia con sentenza del 4- 11-2004 ha rigettato l’impugnazione, rilevando che l’accertamento della illiceità del garage era stato dal giudice di primo grado correlato non solo alla violazione delle norme sulle distanze, bensì anche e soprattutto ai limiti di utilizzo della cosa comune ex art. 1102 c.c., mentre l’appello riguardava soltanto la violazione dei principi in materia di distanze legali e di acquisto di servitù per destinazione del padre di famiglia.

Avverso tale sentenza D.S.V. ha proposto un ricorso articolato in due motivi cui D.S.R. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 1102 c.c., artt. 112-115 e 116 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che i motivi di appello, seppure condivisibili, non potevano giovare all’appellante, posto che l’accertamento della illiceità del garage era stata correlato dal giudice di primo grado anche e soprattutto ai limiti di utilizzo della cosa comune ex art. 1102 c.c.; D.S.V. rileva in senso contrario che il Tribunale di Treviso aveva accolto la domanda attrice di demolizione del garage suddetto esattamente fondandola sulla “causa petendi” prospettata dall’attore, ovvero la violazione delle norme sulle distanze tra le costruzioni, ritenendo per altro verso non ricorrere i presupposti per l’applicazione dell’art. 1062 c.c..

Il ricorrente afferma quindi che il riferimento alla violazione delle norme sulla comunione era stato fatto allo scopo di giustificare l’accoglimento della domanda di demolizione, avendo invero ritenuto il giudice di primo grado di ordinare “la demolizione del garage (e non il semplice arretramento a distanza legale, in considerazione anche che la sua presenza impedisce all’attore il godimento dell’area comune”); pertanto l’utilizzo della congiunzione “anche” nonchè il rilievo che tale statuizione era stata espressa in un inciso inserito tra parentesi conduceva a ritenere che il Tribunale aveva fondato la sua decisione principalmente sulla ritenuta violazione delle norme sulle distanze tra costruzioni, e solo secondariamente sulla presunta lesione del godimento nell’utilizzo della cosa comune.

D.S.V. aggiunge che comunque, anche a voler ritenere il contrario, una attenta lettura dell’atto di appello avrebbe consentito di accertare che la sentenza di primo grado era stata impugnata dall’esponente anche sotto il profilo dell’utilizzo della cosa comune, posto che era stato ivi dedotto che “la normativa a cui fare riferimento nel caso in esame non è quella inerente la violazione delle distanze tra costruzioni, ma semmai quella inerente l’utilizzo della cosa comune, in particolare dell’art. 1102 c.c.”;

infatti l’esplicito richiamo ai principi sull’utilizzazione della cosa comune di cui all’art. 1102 c.c. ed il ritenere che proprio in base a tale norma fosse lecito il mantenimento del garage eretto dall’appellante comportava una esplicita critica al convincimento del Tribunale secondo cui la presenza del garage stesso aveva determinato “anche” una limitazione dell’utilizzo della cosa comune.

La censura è infondata.

La sentenza impugnata ha osservato che l’accertamento della illiceità del garage costruito da D.S.V. era stata ricondotto dal primo giudice non solo alla violazione delle norme sulle distanze, bensì anche e soprattutto ai limiti di utilizzo della cosa comune ex art. 1102 c.c.. atteso che era stato precisato in motivazione che doveva essere ordinata la demolizione e non il semplice arretramento a distanza legale del garage “in considerazione anche che la sua presenza impedisce all’attore il godimento dell’area comune”, e che nel dispositivo D.S.V. era stato condannato a rimuovere il garage stesso “insistente sul mapp.le n. (OMISSIS) di proprietà comune”; correttamente quindi il giudice di appello, rilevato che i motivi formulati avevano ad oggetto soltanto la violazione dei principi in materia di distanze legali tra edifici e di acquisto di servitù per destinazione del padre di famiglia, ha ritenuto che la sentenza di primo grado era sorretta da una autonoma “ratio decidendi”, relativa alla violazione dell’art. 1102 c.c., non oggetto di impugnazione.

Tanto premesso, deve poi rilevarsi che l’esame diretto dell’atto di appello (consentito a questa Corte dalla natura procedurale del vizio denunciato) e le stesse argomentazioni svolte in questa sede dal ricorrente conducono a ritenere che D.S.V. non avesse formulato alcun motivo di censura avverso la suddetta statuizione, tenuto conto che il grado di specificità dei motivi di appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c., esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime;

infatti è decisivo osservare che nell’atto di appello non si rinviene alcun motivo avente ad oggetto la violazione dell’art. 1102 c.c., e che la deduzione del ricorrente di aver comunque svolto un richiamo in tal senso è manifestamente infondata, in quanto la sopra riportata argomentazione riguardo alla asserita liceità del garage sotto il profilo dell’utilizzo della cosa comune, inserita nell’ambito di un motivo relativo alla violazione delle norme sulle distanze legali, era finalizzata semplicemente a dare fondamento alla sostenuta insussistenza di tale violazione, senza svolgere alcuna censura alle ragioni per le quali la presenza del garage aveva comportato – secondo il giudice di primo grado – addirittura l’impedimento dell’uso della cosa comune per D.S.R.; al riguardo questa Corte ha rilevato che in tema di appello, allorquando la sentenza di primo grado si sia pronunziata espressamente su una questione del tutto distinta dalle altre, tale specifica pronuncia non può considerarsi implicitamente impugnata allorchè il gravame sia proposto in riferimento a diverse statuizioni, rispetto alle quali la questione stessa non costituisca un antecedente logico- giuridico, così da ritenersi in esse necessariamente implicata, ma sia soltanto ulteriore ed eventuale e, comunque, assolutamente distinta (Cass. 3-12-2008 n. 28739).

Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione degli artt. 873 e segg., artt. 1062-1102 c.c., e art. 2725 c.c., artt. 113-115 c.p.c. e art. 116 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata che, pur considerando condivisibili i motivi di impugnazione proposti dall’appellante relativi alla non applicabilità nella fattispecie delle norme sulle distanze tra edifici ed alla ritenuta operatività dell’istituto della costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia prevista dall’art. 1062 c.c., non li ha in concreto esaminati.

D.S.V. inoltre censura il mancato accoglimento del motivo di appello relativo alla condanna dell’esponente al risarcimento dei danni nella misura di L. 1.000.000, assumendo che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto trascurabile il fatto che i presunti inconvenienti di umidità che la vicinanza del garage avrebbe provocato al piano di proprietà della controparte si erano verificati nel prospetto nord-est dello stabile, come evidenziato dallo stesso C.T.U.; infatti i suddetti inconvenienti dipendevano non tanto dalla mancanza di aria e luce a causa della vicinanza del garage, quanto piuttosto dal fatto che la parete dell’immobile prospiciente il garage stesso si trovava rivolta verso nord, circostanza che notoriamente è causa di frequenti problemi di umidità e muffa.

La censura è infondata.

Sotto un primo profilo è agevole osservare che il giudice di appello, una volta rilevato che la sentenza di primo grado era fondata anche su di una autonoma “ratio decidendi”- relativa alla violazione dei limiti di utilizzo della cosa comune previsti dall’art. 1102 c.c. – non oggetto di impugnazione, logicamente ha ritenuto superfluo l’esame dei motivi di appello proposti da D. S.V..

La Corte territoriale ha poi ritenuto la sussistenza della prova del danno subito da D.S.R. a seguito della presenza del suddetto garage, considerato che il C.T.U. aveva correlato proprio a tale manufatto, situato ad una distanza molto ridotta dall’immobile di proprietà dell’appellato, il riscontro di punti individuati con presenza di muffa nei locali, adibiti a camera ed a bagno, posti nell’immediata vicinanza del garage; pertanto ha affermato che, alla luce di tale rilievo, l’esposizione dei suddetti locali a nord – est non escludeva il nesso di causalità tra gli inconvenienti in essi riscontrati e la vicinanza del garage.

Avendo quindi il giudice di appello indicato esaurientemente le fonti del suo convincimento, si è in presenza di un accertamento di fatto sorretto da adeguata e logica motivazione, come tale incensurabile in questa sede.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 1500,00 per onorari di avvocato.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2010

 

 

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