Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15411 del 26/07/2016


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Cassazione civile sez. I, 26/07/2016, (ud. 31/05/2016, dep. 26/07/2016), n.15411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23198-2010 proposto da:

INI.F.IM. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, (c.f.

(OMISSIS)), in persona del Commissario Liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AZUNI 9, presso l’avvocato

PAOLO DE CAMELIS, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ANTONIO ADINOLFI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.A.M., (c.f. (OMISSIS)), S.F. (c.f.

(OMISSIS)), S.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 47, presso

l’avvocato CLAUDIO D’ANGELANTONIO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARCELLO PITTA, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1483/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 18/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato ANTONIO ADINOLFI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato RITA GRAZIA DELLA LENA, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo e

rigetto dei motivi secondo e terzo.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.- Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha rigettato le domande proposte in due distinti giudizi poi riuniti dalla s.p.a. INI.F.IM. s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa nei confronti della s.p.a. ALFRA IMMOBILIARE s.p.a. aventi ad oggetto la revoca ex art. 64 l. fall. ovvero ai sensi dell’art. 67 l. fall. di due atti di compravendita di immobili stipulati l’8 giugno 1988 e il 20 ottobre 1988.

In grado di appello il giudizio era stato riassunto – per l’avvenuta cancellazione della società convenuta – nei confronti di L.A.M., S.C. e S.F., già soci della convenuta e cessionari – con atto stipulato tre mesi prima della cancellazione degli immobili oggetto di causa.

Le vicende che hanno preceduto la stipula dei due contratti sono state così ricostruite nella sentenza impugnata:

La L. il (OMISSIS) conferì alla Italfin sette mandati relativi al “Programma I.F.I. Investimento Immobiliare” in virtù di ciascuno dei quali la mandante (e il “cointestatario” S.E.) si impegnavano a versare determinate somme a diverse scadenze e, da parte sua, la Italfin si impegnava, a pagamenti completati, a rendere i medesimi intestatari della unità immobiliare – individuata in una scheda allegata al mandato – che sarebbe stata costruita dalla INIFIM nel complesso residenziale “Centro Servizi” in Sardegna e ad ottenere, entro un termine fissato, la consegna da parte della società costruttrice della unità immobiliare “caratterizzata, finita, arredata e corredata” come nell’allegata scheda tecnica.

Ogni mandato prevedeva inoltre che il mandante potesse in qualsiasi momento designare una o più persone cui intestare il mandato fiduciario conferito.

La Italfin adempì alle proprie obbligazioni “di ottenere dalla costruttrice INIFIN s.p.a. la consegna ai mandanti delle sette unità immobiliari, nonchè di rendere la ALFRA Immobiliare srl, designata ai sensi della clausola 7, intestataria delle medesime. E il contratto 8.6.1988 costituì il finale adempimento dell’operazione immobiliare, con la necessaria partecipazione della costruttrice venditrice INIFIN s.p.a. e della ALFRA Immobiliare srl designata dai mandanti a rendersi acquirente dei sette appartamentini.

Quanto al contratto 20.10.1988, esso costituì il finale adempimento, da parte di INIFIM s.p.a, di una operazione immobiliare diversa ma che ebbe il medesimo esito di quella ora illustrata.

Il 29.10.1982 infatti L.-Servalli conferirono alla Itafin un mandato ad acquistare 20 certificati immobiliari emessi dalla associante INIFIM s.p.a. all’ordine dell’associata Italfin a fronte dell’apporto di questa all’associazione in partecipazione costituita per la realizzazione dell’affare “Complesso Turistico Residenziale (OMISSIS)”.

Con il contratto, i mandanti si obbliga vano a versare alla Italfin somme a varie scadenze, la Italfin si obbligava ad amministrare per conto dei mandanti e nel modo per essi più conveniente i certificati immobiliari ed a rimborsare i versamenti a scadenze prestabilite.

Ma il contratto di associazione in partecipazione allegato al mandato prevedeva che, qualora entro un certo termine non fosse possibile, per qualunque ragione, procedere alla vendita a terzi dei beni oggetto dell’affare, i beni stessi – ancora disponibili – sarebbero stati assegnati ai possessori dei certificati immobiliari. Cosicchè, effettuati i versamenti da parte dei L. – S. e verificatesi le condizioni di cui al citato par. 6.2 del contratto allegato al mandato, ai medesimi, previo conguaglio, furono quindi assegnati due appartamenti facenti parte del complesso residenziale in questione e gli stessi indicarono come intestataria la ALFRA Immobiliare srl.

Il successivo passaggio fu l’atto 20.10.1988 mediante il quale la INIFIM spa, costruttrice venditrice, trasferiva alla ALFRA Immobiliare srl (società indicata da coloro che avevano effettuato i pagamenti e versato i conguagli), altri due appartamentini siti nel medesimo complesso residenziale, così adempiendo alle obbligazioni assunte dall’associata e dando definitiva esecuzione all’operazione immobiliare”.

Secondo la corte territoriale, dunque, le compravendite avevano costituito l’esecuzione di precedenti intese inter partes e tale esecuzione era avvenuta solo a seguito del pagamento da parte dei signori L. e S. delle somme pattuite.

Infondata era la domanda ai sensi dell’art. 64 l. fall., essendo mancata la prova dell’accordo simulatorio e risultando dagli atti la natura onerosa degli atti così come era infondata la domanda ai sensi dell’art. 67, comma 2, l. fall. perchè non era stata fornita la prova della scientia decoctionis.

1.1.- Contro la sentenza di appello il commissario della l.c.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Resistono con controricorso L.A.M., S.C. e S.F..

Nel termine di cui all’art. 378 cod. proc. civ. parte ricorrente ha depositato memoria.

2.1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e comunque falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1417, 2697, 2727, 2729 e 2735 c.c., art. 64 l. fall., D.L. n. 625 del 1979, art. 13, artt. 115 e 116 c.p.c.) nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia.

Lamenta che la corte di merito abbia attribuito efficacia alle quietanze e alle fatture emesse dalla venditrice in violazione di principio enunciato da questa Corte in fattispecie analoga (nella quale era parte la medesima l.c.a.).

Deduce che a fronte dei 60 versamenti che si assumevano eseguiti in atti vi erano soltanto tre ricevute bancarie, peraltro intestate all’agente F.. La corte di merito non avrebbe tenuto conto neppure della normativa antiriciclaggio.

Generiche e non univoche erano le prove testimoniali sui pagamenti.

La vendita era solo apparente e il negozio effettivo era a titolo gratuito.

Soprattutto, nei mandati di cui era parte la L. era mandataria la s.p.a. ITALFIN e non la s.p.a. INIFIM, la quale non avrebbe sottoscritto neppure per adesione e alla quale non risulta siano stati eseguiti pagamenti.

Essi non erano opponibili alla procedura.

Obbligata era la s.p.a. ITALFIN e non la s.p.a. INIFIM e le vendite non potevano essere definite come adempimenti di obbligazioni preesistenti.

Invoca Sez. un. N. 6538/2010.

2.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art. 67 l. fall.) nonchè vizio di motivazione lamentando che, intese le vendite come adempimenti di obbligazioni preesistenti, non sia stato ritenuto applicabile l’art. 67, comma 2, l. fall.

2.3.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto nonchè vizio di motivazione in ordine alla prova della scientia decoctionis.

4.- Il primo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento comporta l’assorbimento delle altre censure.

Invero, nella fattispecie decisa da questa Corte e richiamata da parte ricorrente è stato enunciato il principio per il quale “la quietanza, rilasciata dal creditore al debitore all’atto del pagamento, ha natura di confessione stragiudiziale su questo fatto estintivo dell’obbligazione secondo la previsione dell’art. 2735 cod. civ., e, come tale, solleva il debitore dal relativo onere probatorio, vincolando il giudice circa la verità del fatto stesso, se e nei limiti in cui sia fatta valere nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti rispettivamente autore e destinatario di quella dichiarazione di scienza. Pertanto, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento (ovvero, come nel caso di specie, dal commissario della liquidazione coatta amministrativa) del creditore per ottenere l’adempimento dell’obbligazione, deve negarsi che il debitore possa opporre la suddetta quietanza, quale confessione stragiudiziale del pagamento, atteso che il curatore, pur ponendosi, nell’esercizio di un diritto del fallito, nella stessa posizione di quest’ultimo, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo. Da tanto consegue che, nel predetto giudizio, l’indicata quietanza è priva d’effetti vincolanti ed assume soltanto il valore di un documento probatorio dell’avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo (Sez. 1, Sentenza n. 4288 del 01/03/2005; INIFIM Iniziative Fin. Imm. SpA Lca contro Canella).

Anche la censura della motivazione della sentenza impugnata è fondata stante la genericità dei riferimenti testimoniali e l’enormità della somma (708 milioni di lire) che si assume pagata in 60 rate (11.800.000 di lire per ciascuna rata) di cui non v’è traccia documentale.

Inoltre, è errata la motivazione con riferimento alla mancanza di data certa dei mandati, perchè i fatti ritenuti provati dalla corte d’appello non sono idonei a stabilire in modo certo l’anteriorità della formazione del documento, come esige l’art. 2704 c.c.; la corte non spiega quali fatti riferiti dai testi F. e G. sarebbero idonei alla prova della data certa dei mandati.

D’altra parte – come ha correttamente evidenziato il P.G. nel corso della discussione – dalla anteriorità, con atto di data certa, della quietanza al fallimento non può ricavarsi anche la certezza della effettività del pagamento quietanzato, giacchè solo dalla certezza dell’avvenuto pagamento, mediante strumenti finanziari incontestabili (anche alla luce della legislazione antiriciclaggio, che impone cautele e formalità particolari ove vengano trasferiti valori superiori ad un certo importo), può trarsi la prova del pagamento del prezzo pattuito nell’atto di autonomia privata, idoneo al trasferimento del bene (Sez. 1, n. 14481/2005; Sez. 1, n. 11144/2009).

I mandati ai quali fa riferimento la corte di merito, inoltre, concernono altra società e la sentenza impugnata non spiega se e come il prezzo fosse stato riversato da ITALFIN a INIFIM. La sentenza impugnata, dunque, deve essere cassata con rinvio per nuovo esame e per il regolamento delle spese alla Corte di appello di Milano in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame e per le spese alla Corte di appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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