Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15411 del 21/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/06/2017, (ud. 02/03/2017, dep.21/06/2017),  n. 15411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4232-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7707/8/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 04/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, dal art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 7707/8/2015, depositata il 4 agosto 2015, non notificata, la CTR della Campania ha rigettato l’appello proposto nei confronti del dott. F.A. dall’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Napoli, avverso la sentenza di primo grado della CTP di Napoli, che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso il diniego dell’Ufficio sull’istanza di rimborso che il dott. F. aveva presentato per l’IRAP versata per gli anni dal 2006 al 2009.

Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’intimato non ha svolto difese.

Con il primo motivo, l’Amministrazione ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo la pronuncia impugnata escluso la sussistenza del presupposto impositivo del tributo in esame, in ragione del fatto che l’attività di medico in convenzione con SSN escludesse in sè il requisito dell’autonoma organizzazione.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove la sentenza impugnata ha ritenuto il difetto in capo al contribuente della soggettività passiva d’imposta, senza che egli avesse provato, secondo l’onere probatorio ad esso incombente, l’insussistenza dei presupposti perchè potesse configurarsi il requisito dell’autonoma organizzazione.

I due motivi possono essere congiuntamente esaminati, in quanto tra loro strettamente connessi.

Essi sono manifestamente infondati, anche se va corretta, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la motivazione in diritto, risultando il dispositivo dell’impugnata pronuncia ad esso conforme.

L’Amministrazione ricorrente ha incentrato le sue censure essenzialmente sul non aver rilevato la sentenza impugnata 1’utili7zazione da parte del contribuente, medico di base convenzionato con il SSN, di personale dipendente.

Premesso che l’argomentazione esposta dalla CTR a sostegno della decisione assunta è erronea, perchè assiomaticamente esclude che l’esercizio della professione medica, in questo caso in regime di convenzione con il SSN, sia intrinsecamente incompatibile col requisito dell’autonoma organizzazione, deve rilevarsi, sotto il profilo del lamentato omesso assolvimento dell’onere probatorio incombente al contribuente, quanto all’insussistenza degli elementi atti a configurare il presupposto impositivo dell’IRAP, che i fatti di causa sono sostanzialmente incontroversi tra le parti, avendo l’Agenzia delle Entrate rilevato, unicamente, come elemento sintomatico della sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, l’impiego da parte del dott. F., di personale dipendente.

Tuttavia, proprio riguardo ai dati evidenziati in ricorso dall’Amministrazione finanziaria, secondo cui le spese per l’impiego di personale dipendente oscillano da un minimo di Euro 6157,00 per l’anno 2006 ad un massimo di Euro 9218,00 per l’anno 2009, è agevole rilevare come, avuto riguardo all’entità dei compensi erogati, che rapportati al mese oscillano tra i cinquecento ed i settecento Euro o poco più, che il dott. F. si sia avvalso della collaborazione di personale con mansioni ausiliarie, presumibilmente neppure a tempo pieno.

Ne consegue che nella fattispecie in esame, anche se in forza di un percorso argomentativo diverso da quello seguito dal giudice tributario d’appello, deve ugualmente escludersi il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, alla luce dei principi enunciati da Cass. sez. unite 10 maggio 2016, n. 9451, cui si è uniformata la successiva giurisprudenza, secondo cui il requisito di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 quale presupposto impositivo dell’IRAP ricorre invece quando il contribuente: “a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive”.

Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate va pertanto rigettato, previa correzione in diritto nei termini sopra esposti della motivazione dell’impugnata sentenza.

Nulla va statuito in ordine alle spese, non avendo l’intimato svolto difese.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2017

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