Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15410 del 20/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 20/07/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 20/07/2020), n.15410

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5502/2014 proposto da:

I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA GIORNALISTI ITALIANI

GIOVANNI AMENDOLA, in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso

lo studio dell’avvocato BRUNO DEL VECCHIO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

EDITRICE LA STAMPA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAZIO 20-C, presso lo

studio dell’avvocato CLAUDIO COGGIATTI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARCO ROSSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5270/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/08/2013 R.G.N. 1842/2012.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19.1.2012 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro accoglieva l’opposizione proposta dalla società Editrice La Stampa s.p.a., oggi Gedi News Network s.p.a., nei confronti del decreto ingiuntivo emesso in favore dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola” (INPGI), per l’importo di Euro 125.783,00 per contributi e sanzioni di legge dovuti in riferimento al rapporto di lavoro subordinato – quali giornalisti corrispondenti – tra la detta azienda editoriale e i giornalisti P., B., C., F. in relazione ai periodi ivi specificati.

2. Avverso la predetta sentenza l’INPGI proponeva impugnazione dinanzi alla Corte di appello di Roma, deducendo l’erronea valutazione da parte del giudice di primo grado delle risultanze istruttorie in ordine alla subordinazione dei giornalisti in questione. La società si costituiva per resistere all’impugnazione.

3. Con sentenza depositata il 26.8.2013 la Corte di appello di Roma rigettava l’impugnazione, condannando l’INPGI al pagamento delle spese del grado.

4. Osservava la Corte territoriale che, quanto alla invocata – dall’Istituto appellante fede privilegiata dei suoi propri verbali ispettivi, in virtù del principio generale di cui all’art. 2697 c.c., l’INPGI aveva l’onere di provare i fatti costitutivi del credito contributivo, il quale sorge per i titolari di un rapporto di lavoro subordinato regolato dal CCNL di settore e per i giornalisti praticanti, e che l’Istituto aveva ritenuto di assolvere tale onere probatorio essenzialmente attraverso l’indagine ispettiva. La Corte romana escludeva che le dichiarazioni del lavoratore raccolte in sede ispettiva possedessero un particolare valore probatorio relativamente alla veridicità del loro contenuto. Per il resto, sulla base delle risultanze documentali e testimoniali, la Corte di appello di Roma riteneva che l’attività svolta dai giornalisti in questione non rispondesse agli indici di subordinazione del rapporto di lavoro giornalistico di cui agli art. 1 e 2 del CCNL di settore, nè a quelli tipici della figura del corrispondente, nella quale gli stessi giornalisti sarebbero stati da inquadrare. In particolare, la Corte territoriale escludeva che i collaboratori interessati avessero l’obbligo di segnalare notizie – riferite ad una particolare area geografica del (OMISSIS) e della (OMISSIS) secondo le allegazioni dell’Istituto appellante – alla redazione di Savona e di redigere gli articoli proposti dalla stessa redazione, accertando che nessuno di loro aveva l’obbligo di reperibilità nè quello di disponibilità. Inoltre, la Corte romana considerava non decisiva la circostanza dell’avere redatto i giornalisti interessati un cospicuo numero di articoli perchè era mancata la prova che i collaboratori in questione fossero vincolati a rendersi disponibili tra una prestazione e l’altra.

5. Avverso la predetta sentenza della Corte di appello di Roma l’IN PGI propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria. La società Editrice La Stampa s.p.a., oggi Gedi News Network s.p.a.., resiste con controricorso, pure illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. Con il primo motivo l’Istituto ricorrente deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1 e art. 116 c.p.c., comma 1, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione ad una mancata dedotta valutazione delle prove proposte dalle parti, in particolare dei verbali ispettivi redatti dagli ispettori dell’INPGI, verbali che sarebbero assistiti dalla presunzione di legittimità che caratterizza l’atto amministrativo. Il motivo si diffonde in un’ampia rivisitazione delle risultanze istruttorie, concludendo nel senso che se la Corte territoriale avesse considerato le risultanze dei verbali ispettivi avrebbe indubbiamente concluso per la natura subordinata delle mansioni svolte dalle persone di cui è giudizio, non essendo rinvenibile nel giudizio una successiva prova contraria.

3. Con il secondo motivo l’INPGI lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio – cioè i verbali ispettivi di cui al precedente motivo – che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

4. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro evidente connessione.

5. L’INPGI produce con la memoria la sentenza della Corte di appello di Genova n. 329 del 17.8.2019 che ha ritenuto la natura subordinata del rapporto di lavoro del giornalista F.. La decisione, in relazione alla quale l’Istituto ricorrente non propone alcuna istanza, e della quale manca ogni indicazione circa il suo eventuale passaggio in cosa giudicata, non può spiegare effetti nel presente giudizio.

6. Quanto ai verbali ispettivi redatti da pubblici ufficiali, la consolidata giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, è nel senso che tali verbali fanno fede fino a querela di falso unicamente con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale nella relazione ispettiva come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti o conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonchè con riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti; la fede privilegiata di detti accertamenti non è, per converso, estesa agli apprezzamenti in essi contenuti, nè ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone o a quelli che si assumono veri in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. Ne consegue che le valutazioni conclusive rese nelle relazioni ispettive costituiscono elementi di convincimento con i quali il giudice deve criticamente confrontarsi, non potendoli recepire aprioristicamente (tra molte, Cass. n. 13679 del 2018; n. 22862 del 2010). Quindi, mentre i documenti in questione sono assistiti da fede privilegiata nei limiti suindicati, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (tra molte, Cass. n. 9251 del 2010).

7. Si tratta dunque di documenti liberamente valutabili dal giudice di merito. Non è conferente la giurisprudenza invocata dall’INPGI, secondo la quale i verbali ispettivi possono essere considerati prova sufficiente qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l’espletamento di ulteriori mezzi istruttori (es. Cass. n. 20711 del 2015), per cui il verbale ispettivo “quando esprime ogni suo elemento – come nella fattispecie – è attendibile fino a prova contraria”.

8. In realtà dalla giurisprudenza invocata non può trarsi il principio secondo cui i verbali ispettivi stabilirebbero una presunzione semplice della veridicità delle loro conclusioni. Essa esprime solamente il principio che il giudice (ovviamente quello di merito) può ben raggiungere la conclusione che l’onere della prova della pretesa dell’ente di volta in volta interessato sia stato assolto in base ai soli elementi contenuti nel verbale, ovviamente quando questi siano sufficienti.

9. Nel caso di specie gli elementi contenuti nei verbali non sono stati ritenuti sufficienti dalla Corte di merito, con valutazione non censurabile in questa sede se sorretta da motivazione immune da vizi logici, nel senso precisato dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8053 del 2014.

10. In quanto questa doglianza deduce una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., il Collegio osserva essa non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (v. da ultimo Cass. n. 3323 del 2018 e n. 27000 del 2016).

11. La doglianza, pur richiamando gli art. 115 e 116 c.p.c., non individua alcuna delle ipotesi sopra citate, per cui tali profili vanno respinti non essendo denunciata alcuna delle concrete possibili violazioni degli art. 115 e 116 c.p.c..

12. Quanto agli ulteriori aspetti contenuti nel motivo, aspetti che, pur alludendo alla violazione dell’art. 115 c.p.c., contengono censure riferite al tema della valutazione delle risultanze e delle istanze probatorie, va osservato che in base al principio del libero convincimento del giudice, essi vanno valutati nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ed il malgoverno dei poteri istruttori deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. n. 24434 del 2016 e n. 14267 del 2006).

13. Spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell’accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una disamina dei vari elementi probatori acquisiti considerati nel loro complesso, pur senza una esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati o non considerati: come, nella specie, è di certo avvenuto per la sentenza impugnata.

6. Come emerge dalle ragioni del decidere della sentenza impugnata, più sopra sintetizzate, sulla base delle risultanze documentali e testimoniali, la Corte territoriale ha ritenuto che l’attività svolta dai giornalisti in questione non rispondesse agli indici di subordinazione del rapporto di lavoro giornalistico di cui agli artt. 1 e 2 del CONI, di settore, nè a quelli tipici della figura del corrispondente, nella quale gli stessi giornalisti sarebbero stati da inquadrare. In particolare, la Corte territoriale ha escluso che i collaboratori interessati avessero l’obbligo di segnalare notizie – riferite ad una particolare area geografica del (OMISSIS) e della (OMISSIS) secondo le allegazioni dell’Istituto appellante – alla redazione di Savona e di redigere gli articoli proposti dalla stessa redazione, accertando che nessuno di loro aveva l’obbligo di reperibilità nè quello di disponibilità. Inoltre, la Corte romana considerava non decisiva la circostanza dell’avere redatto i giornalisti interessati un cospicuo numero di articoli perchè era mancata la prova che i collaboratori in questione fossero vincolati a rendersi disponibili tra una prestazione e l’altra.

14. Anche se nel corpo del primo motivo di ricorso vengono svolte considerazioni relative alla particolare configurazione della subordinazione nel lavoro giornalistico, le statuizioni in diritto della sentenza impugnata inerenti a tale configurazione non vengono censurate, insistendosi sull’argomento secondo il quale il corretto governo delle risultanze processuali avrebbe dovuto condurre il giudice di appello a una diversa conclusione, critica quest’ultima non efficace per le ragioni che si sono esposte.

15. Non sussiste il vizio di motivazione denunciato dall’Istituto ricorrente con il secondo motivo, poichè la sentenza impugnata appare congruamente motivata ed immune da vizi logico-giuridici (nel senso dianzi sinteticamente precisato) con riferimento, appunto, a quanto statuito in base all’esatta applicazione della normativa di legge ed alla corretta valutazione delle risultanze processuali. Per le ragioni indicate, in ogni caso, nelle circostanze della presente fattispecie, non possono considerarsi “fatti decisivi” i verbali ispettivi in questione. Ciò senza dire – che il loro contenuto è stato esaminato dal giudice di merito.

16. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è quindi complessivamente da rigettare.

17. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

18. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Istituto ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Istituto ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA