Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1541 del 25/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/01/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 25/01/2021), n.1541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7193-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.M.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5462/15/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 02/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con la sentenza in epigrafe la Commissione tributaria regionale del Lazio dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da D.M.C. avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate, Ufficio del Territorio, all’esito del procedimento sulla revisione del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali, aveva notificato all’intestatario catastale la rideterminazione della classe di merito e della rendita catastale. Riteneva la CTR, nella contumacia della contribuente, che la notifica dell’appello fosse inesistente, in quanto effettuata da operatore di posta privata.

Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate, con atto del 25 febbraio 2019, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La contribuente non ha svolto difese.

Con ordinanza n. 9922/2020 veniva disposta l’acquisizione del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 261 del 1999, artt. 1,2,3,4 e 5, come modificato dal D.Lgs. n. 58 del 2011, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, della L. n. 124 del 2017, art. 1, commi 57 e 58, nonchè dell’art. 149 c.p.c., per avere la CTR dichiarato inammissibile il gravame proposto dall’Agenzia reputando inesistente la notifica dell’atto di appello.

Con il secondo motivo, in via subordinata, si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 156 e 291 c.p.c., con riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2.

I due motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la recente sentenza n. 299 del 2020, hanno affermato i seguenti principi di diritto:

– “In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017”.

– “La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perchè sprovvisto di titolo abilitativo”.

Le Sezioni Unite hanno inoltre precisato che la sanatoria determinata dal raggiungimento dello scopo della notifica nulla non può rilevare ai fini della tempestività del ricorso se l’atto di appello sia pervenuto al destinatario quando il termine di decadenza dall’impugnazione era ormai inutilmente spirato.

Alla luce dell’orientamento espresso dalle Sezioni Unite, la notifica dell’appello eseguita da operatore di posta privata è dunque nulla e non esistente, come invece ritenuto nella sentenza impugnata.

Occorre tuttavia verificare se l’atto di appello sia pervenuto al destinatario prima del decorso del termine di impugnazione della sentenza di primo grado, dovendosi, in caso contrario, ritenere l’appello inammissibile in quanto tardivo.

A tal fine è stata disposta l’acquisizione del fascicolo dei gradi di merito. Dagli atti acquisiti risulta: la sentenza di primo grado depositata il 12 luglio 2016; un elenco di raccomandate con indicazione della data di spedizione con timbro e firma illeggibili.

Manca quindi una valida attestazione relativa alla data in cui l’appello è stato ricevuto dal destinatario;

conseguentemente, difetta la prova dalla notifica dello stesso prima del decorso del termine di impugnazione della sentenza di primo grado. L’appello è dunque inammissibile per tardività.

Essendo la CTR pervenuta, seppure con diverse argomentazioni, alla esatta statuizione di declaratoria di inammissibilità dell’appello, la sentenza impugnata deve essere confermata.

Il ricorso va dunque rigettato.

Stante l’assenza di attività difensiva dell’intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.

Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021

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