Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1541 del 23/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/01/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 23/01/2020), n.1541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24718-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA

TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARTA DE MANINCOR;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 400/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 21/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

PREMESSO IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione della sentenza della CTR del Veneto, indicata in epigrafe, in controversia su impugnazione da parte di B.C. di avviso di liquidazione per imposta registro anno 2011, a seguito di revoca dei benefici fiscali prima c. d. “prima casa”.

La contribuente ha resistito con controricorso, depositato memoria e successiva istanza di sospensione, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni di cui al D.L. n. 119 del 2018.

Questa Corte, con ordinanza n. 23810/2018 del 9 novembre 2018, ha sospeso il giudizio.

L’Agen2ia dè le Entrate, con istanza del 15 ottobre 2019, ha richiesto l’estinzione del giudizio, giusta comunicazione della Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Venezia che ha controllato la regolarità degli adempimenti.

Alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue la compensazione delle spese del processo, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46, trattandosi di ipotesi di definizione delle pendenze tributarle prevista dalla legge come conseguenza automatica de la definizione agevolata della controversia tributaria.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2020

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