Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1541 del 22/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1541 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: CIRILLO ETTORE

ORDINANZA

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sul ricorso 1099-2017 proposto da:
IPERTUR S.R.L. C.F.08143860586, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO FRIGGERI n.111, presso lo studio dell’avvocato PAOLO
MORGANTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MARIO BENEDETTI;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che la rappresenta e difende ope legis;
– con troricorrente contro

Data pubblicazione: 22/01/2018

AGENZIA DELLE ENTRATE — RISCOSSIONE, già Soc. EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE (incorporante la Soc. EQUITALIA SUD), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA delle Quattro Fontane n.10,
presso lo studio dell’avvocato LUCIO GHIA, che la rappresenta e di-

controricorrente

avverso la sentenza n. 3428/2/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 01/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/01/2018 dal Presidente Relatore Dott. ETTORE CIRILLO.

RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte,
costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
(come modificato dal decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito
con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con
motivazione semplificata:
1. La Soc. Ipertur, con un unico motivo declinato per violazione di
norme di diritto (legge n. 890/1982; d.lgs. n. 261/1999, art.4; d.p.r. n.
602/1973, art. 26), propone ricorso per la cassazione della sentenza n.
3428/2016, laddove la CTR-Lazio “ha statuito in assoluta difformità della
sentenza di primo grado emessa dalla CT! IP, sulla scorta di un esame dei fatti e delle fattispecie normative agli stessi applicabili che non trova riscontro e conferma nei
fatti causa” (pag. 14). Assume che il giudice d’appello ha trascurato che
“il servizio di notifica {…] delle cartelle esattoriali è riservato in via esclusiva a Poste Italiane, con esclusione di ogni potere dei servii postali privati” (pag. 20).

Ric. 2017 n. 01099 sez. MT – ud. 10-01-2018
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fende;

2. L’Agenzia delle entrate e la soc. Equitalia resistono con separati contro-ricorsi, osservando che la CTR non ha commesso alcun errore giuridico, non avendo mai affermato che la notifica delle cartelle può essere devoluta a servizi postali privati, laddove ha, invece, appurato in
punto di fatto, con accertamento insindacabile in sede di legittimità,

servizio postale, ma col ministero del messo notificatore Marco Melozzi. Infine, Agenzia delle entrate — Riscossione si difende con memoria, quale successore a titolo universale di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.
3. Il ricorso è inammissibile, perché comporta un nuovo giudizio di
merito attraverso l’autonoma, valutazione delle risultanze degli atti di
causa circa il soggetto che compiuto la notificazione, laddove il controllo di legittimità non equivale alla revisione del ragionamento decisorio (Cass., Se 6 5, n. 7921 del 2011), né costituisce occasione per ac-

cedere ad un terzo grado ove fare valere la supposta ingiustizia della
decisione impugnata (Cass., Sez. U, n. 8053 del 2014 e n. 7931 del 2013).
Del resto, il denunciato vizio di violazione di legge (art. 360 n. 3 cod.
proc. civ.) consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte
del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una
norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa. Viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione
della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna
all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto motivazione del vizio di omesso esame (di cui al
novellato art. 360 n. 5 cod. proc. civ.). Il discrimine tra l’una e l’altra
ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazioRic. 2017 n. 01099 sez. MT – ud. 10-01-2018
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che la cartella in questione non è stata affatto notificata a mezzo di

ne della legge in ragione della carente ed omissiva ricostruzione della
fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura,
e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass., Sez. 6-5, n. 26772 del 2017; corrf. Se U, n. 10313

del 2006).

applicazione di norma di diritto ricorre (o non ricorre) a prescindere
dalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione (ovverosia del processo di cd. “sussunzione”), rilevando solo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata male applicata (Cass., Sez. L, n. 26307 del 2014).
5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono
liquidate in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida a favore di
Agenzia delle entrate — Riscossione in Euro 6700 per compensi (oltre
alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge) e a favore dell’Agenzia delle
entrate in Euro 5200 per compensi (oltre alle spese prenotate a debito).
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito

dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

4. In conclusione, la ricorrente trascura che il vizio di violazione o falsa

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