Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1541 del 20/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 20/01/2017, (ud. 10/01/2017, dep.20/01/2017),  n. 1541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 953/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Dogane, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei Portoghesi n.

12 domicilia ex lege;

– ricorrente –

contro

La Coloniale Commissionaria Zuccheri s.a.s. di M.G.

& C., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Leone Gregorio e

Valeria Fontana, elettivamente domiciliata in Roma alla via Luigi

Luciani n. 42 presso lo studio dell’Avv. Lorenza Roberta Leone, per

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli

Venezia Giulia n. 170/10/10 depositata il 21 dicembre 2010.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2017

dal Consigliere CARBONE Enrico.

Udito l’Avv. Giancarlo Caselli per la ricorrente e l’Avv. Gregorio

Leone per la controricorrente.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale De Augustinis Umberto, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Su ricorso di La Coloniale Zuccheri s.a.s., la Commissione Tributaria Provinciale di Gorizia annullava l’avviso di irrogazione sanzioni n. 5207 relativo a dichiarazioni di importazione definitiva di zucchero di provenienza serbo – montenegrina presentate negli anni 2002 – 2003 in esenzione daziaria per un’origine preferenziale certificata rivelatasi insussistente.

La Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia respingeva l’appello dell’Agenzia delle Dogane, confermando la ratio decidendi addotta dal primo giudice circa l’estraneità della dichiarazione di origine rispetto alla previsione sanzionatoria del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 303, questa colpendo le dichiarazioni non veritiere relative “alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci”.

L’Agenzia ricorre per cassazione sulla base di unico motivo.

L’importatrice resiste con controricorso, illustrato da memoria.

Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 303, per aver il giudice d’appello escluso la difformità della dichiarazione di origine dalla sfera applicativa della norma sanzionatoria, che pure include genericamente la difformità delle dichiarazioni di qualità della merce.

2. Il ricorso è fondato.

La giurisprudenza di legittimità ormai costante – dalla quale non v’è motivo per discostarsi – afferma che l’art. 303 TULD punisce anche la dichiarazione non veritiera sull’origine delle merci, poichè l’origine è elemento distintivo della qualità, coperto dall’interpretazione estensiva (non analogica) della norma sanzionatoria (Cass. 27 luglio 2012, n. 13489, Rv. 623648; Cass. 3 agosto 2012, n. 14030, Rv. 623654; Cass. 3 agosto 2012, n. 14042, Rv. 623866; Cass. 14 febbraio 2014, n. 3467, Rv. 630066; Cass. 29 luglio 2016, n. 15872, Rv. 640663).

3. La sentenza va cassata con rinvio, dovendosi affrontare la questione di fatto della sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito, questione sollevata dall’accomandita importatrice e ritenuta assorbita dai giudici di merito.

4. Il giudice di rinvio regolerà le spese processuali, anche di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA