Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1541 del 20/01/2017
Cassazione civile, sez. trib., 20/01/2017, (ud. 10/01/2017, dep.20/01/2017), n. 1541
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 953/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle Dogane, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale
dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei Portoghesi n.
12 domicilia ex lege;
– ricorrente –
contro
La Coloniale Commissionaria Zuccheri s.a.s. di M.G.
& C., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Leone Gregorio e
Valeria Fontana, elettivamente domiciliata in Roma alla via Luigi
Luciani n. 42 presso lo studio dell’Avv. Lorenza Roberta Leone, per
procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli
Venezia Giulia n. 170/10/10 depositata il 21 dicembre 2010.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2017
dal Consigliere CARBONE Enrico.
Udito l’Avv. Giancarlo Caselli per la ricorrente e l’Avv. Gregorio
Leone per la controricorrente.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale De Augustinis Umberto, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Su ricorso di La Coloniale Zuccheri s.a.s., la Commissione Tributaria Provinciale di Gorizia annullava l’avviso di irrogazione sanzioni n. 5207 relativo a dichiarazioni di importazione definitiva di zucchero di provenienza serbo – montenegrina presentate negli anni 2002 – 2003 in esenzione daziaria per un’origine preferenziale certificata rivelatasi insussistente.
La Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia respingeva l’appello dell’Agenzia delle Dogane, confermando la ratio decidendi addotta dal primo giudice circa l’estraneità della dichiarazione di origine rispetto alla previsione sanzionatoria del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 303, questa colpendo le dichiarazioni non veritiere relative “alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci”.
L’Agenzia ricorre per cassazione sulla base di unico motivo.
L’importatrice resiste con controricorso, illustrato da memoria.
Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 303, per aver il giudice d’appello escluso la difformità della dichiarazione di origine dalla sfera applicativa della norma sanzionatoria, che pure include genericamente la difformità delle dichiarazioni di qualità della merce.
2. Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza di legittimità ormai costante – dalla quale non v’è motivo per discostarsi – afferma che l’art. 303 TULD punisce anche la dichiarazione non veritiera sull’origine delle merci, poichè l’origine è elemento distintivo della qualità, coperto dall’interpretazione estensiva (non analogica) della norma sanzionatoria (Cass. 27 luglio 2012, n. 13489, Rv. 623648; Cass. 3 agosto 2012, n. 14030, Rv. 623654; Cass. 3 agosto 2012, n. 14042, Rv. 623866; Cass. 14 febbraio 2014, n. 3467, Rv. 630066; Cass. 29 luglio 2016, n. 15872, Rv. 640663).
3. La sentenza va cassata con rinvio, dovendosi affrontare la questione di fatto della sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito, questione sollevata dall’accomandita importatrice e ritenuta assorbita dai giudici di merito.
4. Il giudice di rinvio regolerà le spese processuali, anche di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017