Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1541 del 19/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 19/01/2022, (ud. 19/10/2021, dep. 19/01/2022), n.1541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5769-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

DALOGRAF SNC;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2546/14/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA, depositata il 29/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE

CATALDI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale (per quanto qui ancora d’interesse) la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna ha rigettato l’appello incidentale erariale avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ferrara, che aveva accolto parzialmente il ricorso della Dalograf s.n.c. di P.D. e M.L. contro l’avviso d’accertamento emesso nei suoi confronti, per l’anno d’imposta 2008, in materia di Irpef, Iva ed Irap, con il quale erano stati disconosciuti costi relativi alle provvigioni pagate dalla società ai soci P.D. e M.L., di professione agenti di commercio.

La contribuente è rimasta intimata.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Preliminarmente, va rilevato che, pur risultando la s.n.c. contribuente unica parte del giudizio di merito a quo, non sussiste nel caso di specie alcuna violazione del litisconsorzio necessario, in materia rettifica del reddito di una società di persone, che comporti la nullità dell’intero giudizio.

Infatti “In tema di rettifica del reddito di una società di persone, l’inosservanza del litisconsorzio necessario tra la stessa ed i soci non spiega effetti quando le pronunce rese sui ricorsi siano sostanzialmente identiche ed adottate dallo stesso collegio nel contesto di una trattazione unitaria: ne deriva che la riunione dei giudizi può avvenire in sede di gravame, atteso che il rinvio al giudice di primo grado non sarebbe giustificato dalla necessità di salvaguardare il contraddittorio e si porrebbe in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3789 del 15/02/2018).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata risulta resa dal medesimo Collegio della CTR all’esito della stessa udienza nella quale sono state trattate e decise (con sentenze depositate nello stesso giorno ed aventi numeri progressivi consecutivi) le controversie tra l’Ufficio ed i soci della s.n.c., relative alla medesima annualità d’imposta ed agli stessi rilievi, come risulta dai relativi ricorsi, oggi anch’essi pendenti presso questa Corte nella medesima adunanza.

In caso di prosecuzione dei giudizi con rinvio, essi saranno quindi riunti presso la CTR, al fine della perpetuazione dell’integrità del relativo contraddittorio.

2. Con il primo motivo la ricorrente Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per l’insanabile contraddittorietà della sua motivazione.

Assume infatti la ricorrente che la motivazione rassegnata dalla CTR muove dal presupposto che la s.n.c. – che aveva per oggetto la vendita all’ingrosso di carta, cartone ed articoli di cancelleria- ha commercializzato i suoi prodotti attraverso l’operato del P. e del M., i quali, sebbene già agenti di commercio operanti nel medesimo settore commerciale, nel caso di specie agivano univocamente quali soci della stessa s.n.c., con la conseguente “insussistenza dell’autonomia tra l’attività svolta dai due soci quali agenti e l’attività della società Daloraf.”.

E’ stato quindi accertato, secondo la stessa sentenza impugnata, che in concreto i due soci non agivano, nell’interesse della società, come professionisti autonomi, in ragione di effettivi contratti d’agenzia con la stessa s.n.c. alla quale partecipavano, cosicché quanto corrisposto da quest’ultima ai predetti P. e M. (e quindi le “provvigioni” che i singoli soci, come agenti, hanno fatturato alla s.n.c.) è stato univocamente inquadrato dalla CTR come “reddito di partecipazione”.

Il motivo è fondato e va accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata, cui segue il rinvio al giudice a quo.

Invero, la motivazione della sentenza impugnata evidenzia una contraddizione di fondo già nella ricostruzione fattuale del rapporto che assume si sia effettivamente instaurato tra la Dalograf s.n.c. ed suoi due soci, atteso che, dopo aver esordito con l’affermazione che dopo il 2004 (e quindi anche nell’anno d’imposta sub iudice) il P. ed il M. avevano lavorato “come agenti di Dalograf s.n.c.”, aggiunge immediatamente dopo che, per gli stessi soggetti, tuttavia “non vi era alcuna necessità di agire per conto della Dalograf come agenti e non come soci”. E’ palese infatti come la rilevanza fiscale della fattispecie concreta muti radicalmente a seconda che si riconosca o meno, all’attività svolta dai due soci, la natura dell’esercizio, a titolo personale, di un’ipotetica attività professionale individuale, esterna a quella della società, che trovi titolo in un rapporto contrattuale tra quest’ultima e ciascuno dei due agenti, a prescindere dalla loro partecipazione alla compagne societaria.

Ferma tale premessa, deve rilevarsi che la contraddizione insanabile della motivazione permane anche a voler considerare che, nel prosieguo, la CTR, affermando la “strumentalità del rapporto di agenzia rispetto alla società” e la “necessità di inquadrare sotto il profilo fiscale nel reddito di partecipazione quanto corrisposto dalla società ai soci P. e M.”, abbia preso posizione nel senso dell’inesistenza effettiva, tra la società ed i soci quali persone fisiche, dei rapporti d’agenzia esterni di cui alle provvigioni ed ai costi controversi.

In questa prospettiva, infatti, così come dedotto dalla ricorrente, il riconoscimento della deducibilità, da parte della società, di “costi sostenuti per l’esercizio della professione” dai singoli soci, come agenti, costituisce tanto più un’insanabile contraddizione logica e giuridica con la contestuale affermazione che, nel caso di specie, gli stessi soci non hanno effettivamente svolto alcuna attività professionale esterna a favore della medesima società e che non è quindi ravvisabile, tra loro e la Dalograf, alcun rapporto contrattuale d’agenzia, tanto che i relativi compensi, incassati dai soci come “provvigioni”, sono qualificati dalla medesima CTR come reddito di partecipazione. E’ dunque la stessa ricostruzione della CTR che conduce ad escludere sia l’esistenza oggettiva del titolo dei costi che invece contraddittoriamente riconosce quali “costi sostenuti per l’esercizio della professione”; sia la loro traslazione soggettiva alla s.n.c. (società commerciale che svolge attività d’impresa), rendendo incomprensibile la motivazione della decisione impugnata.

La motivazione, nella sostanza, non consente comunque di comprendere come, una volta assunta la mera “strumentalità del rapporto di agenzia rispetto alla società” (in quanto “non vi era alcuna necessità di agire per conto della Dalograf come agenti e non come soci”), e quindi acclarata l’insussistenza effettiva del titolo negoziale (i rapporti d’agenzia) che dovrebbe determinare in ipotesi l’inerenza dei costi sostenuti dagli agenti, possano ritenersi deducibili (dalla società, peraltro) le spese sostenute da questi ultimi per l’esercizio della loro professione, esercizio che nel caso di specie, secondo la stessa CTR, è mancato in fatto.

Tanto premesso, va ricordato che, secondo consolidata giurisprudenza, “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; conforme, ex multis, Cass., Sez. 3 -, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).

Nel caso di specie, come già illustrato, ricorre il denunciato contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.

Infatti “Il vizio di motivazione contraddittoria sussiste solo in presenza di un contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata che non consenta la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, sicché detto vizio non è ipotizzabile nel caso in cui la contraddizione denunziata riguardi le contrastanti valutazioni compiute dal giudice di primo grado e da quello di appello, dovendo altrimenti ritenersi contraddittorie tutte le sentenze di secondo grado che abbiano motivato in modo difforme dal giudice di prime cure, né in caso di contrasto – pur denunciabile sotto altri profili – tra le affermazioni della stessa sentenza ed il contenuto di altre prove e documenti.” (Cass., Sez. L -, Sentenza n. 17196 del 17/08/2020).

Pertanto, “Sussiste il vizio di assenza della motivazione, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, allorché la sentenza sia nulla per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione.” (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018).

2. Con il secondo motivo, subordinato al rigetto del primo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109.

Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022

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