Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15409 del 28/06/2010
Cassazione civile sez. III, 28/06/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 28/06/2010), n.15409
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 1579-2006 proposto da:
R.U., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VJA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell’avvocato
POMTECORVI PAOLO, rappresentato e difeso dagli avvocati CAMPO
ANTONINO, D’ANNA GUGLIELMO con delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
L.R.F., (OMISSIS); R.A.,
(OMISSIS); R.G., (OMISSIS); R.
S., (OMISSIS), tutti Eredi di RA.AN.
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GASPARE
GOZZI 6^ b, presso lo studio dell’avvocato LENTINI VITO,
rappresentato e difeso dagli avv. DOMIANELLO CONO, BENVENGA GIUSEPPE
con delega a margine de controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 297/2005 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,
emessa il 26/05/2005; depositata il 0 9/06/2005; R.G.N. 818/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/06/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
APICE Umberto che ha concluso per il rigetto.
La. Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
letto il ricorso proposto attraverso quattro motivi da R. U. per la cassazione della sentenza con la quale la Corte d’appello di Messina, parzialmente riformando la prima sentenza, ha qualificato il rapporto intercorrente tra Ra.An. e suo figlio U. (relativo ad un appartamento) come comodato; ha, dunque, condannato U. a rilasciare l’immobile ed ha operato la parziale compensazione tra le somme da questo spese per la ristrutturazione dell’appartamento e quanto dal medesimo dovuto al padre a titolo di risarcimento del danno corrispondente al mancato pagamento del canone locativo;
letto il controricorso degli altri eredi di Ra.An., frattanto decedute – rilevato che i motivi, benchè formalmente denunziando violazioni di legge e vizi della motivazione, prospettano questioni di fatto e relative alla qualificazione del rapporto;
questioni in ordine alle quali la sentenza impugnata ha fornito una motivazione congrua, logica ed immune da vizi giuridici;
osserva, dunque, che il ricorso deve essere respinto, con condanna del ricorrente a rivalere le controparti delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2010