Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15409 del 21/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/06/2017, (ud. 02/03/2017, dep.21/06/2017),  n. 15409

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3388-2016 proposto da:

CONSORZIO BONIFICA 4 BASSO VALDARNO, – C.F. (OMISSIS), in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ESTACHIO MANFREDI 15, presso lo studio

dell’avvocato CARLO BALDASSARI che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1197/5/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, depositata il 30/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

La CTR della Toscana, con sentenza n. 1197/5/2015, depositata il 30 giugno 2015, non notificata, rigettò l’appello proposto dal Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno (di seguito Consorzio) nei confronti della sig.ra G.G., avverso la decisione della CTP di Pisa, che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso cartella di pagamento per contributi di bonifica relativi all’anno 2012.

Avverso la sentenza della CTR il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

L’intimata non ha svolto difese.

Con il primo motivo il Consorzio denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 2, 3 e 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, risultando la motivazione dell’impugnata pronuncia apparente ed oggettivamente incomprensibile.

Il motivo è manifestamente fondato. La sentenza impugnata è inidonea a svelare in modo comprensibile la ratio decidendi.

Dopo avere, infatti, riportato i principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte in materia in tema di riparto dell’onere della prova tra le parti riguardo ai benefici diretti e specifici apportati al fondo, la sentenza impugnata si limita ad affermare (omisso medio) che il Consorzio non ha adempiuto l’onere probatorio con riferimento al piano di classifica, nulla dicendosi se esso sia stato o meno ritualmente prodotto (circostanza in riferimento alla quale il Consorzio, in questa sede, indica tempo e luogo della relativa produzione nel giudizio di merito in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) e, se prodotto, se la legittimità del piano di classifica sia stata o meno oggetto di specifica contestazione da parte della contribuente.

Ne consegue che l’argomentazione esposta dalla CTR si risolve in motivazione apparente (cfr., tra le molte, Cass. sez. unite 5 agosto 2016, n. 16599; Cass. sez. unite 22 settembre 2014, n. 19881; Cass. sez. unite 7 aprile 2014, n. 8053), essendo inidonea a mostrare adeguatamente il percorso logico – giuridico seguito per pervenire alla decisione della controversia.

La sentenza impugnata va dunque cassata, in accoglimento del primo motivo di ricorso del Consorzio, assorbiti gli altri, e la causa rimessa per nuovo esame alla CTR della Toscana, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2017

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