Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15409 del 13/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/07/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 13/07/2011), n.15409

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto President – –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14380-2010 proposto da:

SOCIETA’ ASSICURAZIONI GENERALI SPA (OMISSIS) quale impresa

designata per la Regione Campania dal Fondo di Garanzia Vittime della

Strada – in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BAIAMONTI 10, presso lo studio

dell’avvocato CALDORO MARIA FRANCESCA, rappresentata e difesa

dall’avvocato MAGALDI RENATO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 663/2 009 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA

VETERE – Sezione Distaccata di Aversa del 20.11.09, depositata il

25/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito per la ricorrente l’Avvocato Renato Magaldi che si riporta agli

scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata la seguente relazione:

“1. La sentenza impugnata, accogliendo l’appello incidentale della compagnia, in qualità di impresa designata F.V.S. e riformando quella di primo grado, ha rigettato la domanda di risarcimento danni da sinistro stradale (investimento da auto non identificata) per mancata prova del presupposto della non identificazione del veicolo investitore.

2. Ricorre per cassazione la Compagnia, sulla base di unico motivo, deducendo nullità della sentenza per omessa pronuncia (art. 360 c.p.c., n. 4 e art. 112 c.p.c.) sul motivo di appello concernente la domanda di restituzione delle somme corrisposte alla C. in esecuzione della sentenza di primo grado (pag. 8 e 9 della comparsa di risposta ed appello incidentale). L’intimata non ha svolto attività difensiva.

3. La censura è manifestamente fondata, perchè la decisione impugnata non ha fatto buon governo dei consolidati orientamenti di questa S.C. in ordine all’ammissibilità in appello ed alla fondatezza dell’indicata domanda di restituzione, dovendo ribadirsi che, in tema di omessa pronuncia sulla specifica domanda di restituzione delle somme pagate dall’appellante in esecuzione della sentenza di primo grado, in caso di accoglimento dell’appello senza che si dia atto nel relativo provvedimento della sussistenza di tutti i presupposti per la restituzione, l’omissione non integra un mero errore materiale emendabile con l’apposito procedimento correttivo, risultando violato l’art. 112 c.p.c.; ne consegue che la sentenza va censurata con il ricorso per cassazione previsto per gli errores in procedendo dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. (Cass. n. 10765/08;

v. anche Cass. 3658/07; 15461/08; 10124/09; 16152/10); e che il diritto alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione di una decisione sorge per il solo fatto della cassazione o della riforma della suddetta decisione; ne consegue che, a fronte di una precisa domanda in tal senso della parte risultante vincitrice, i giudici d’appello sono tenuti a disporre la totale restituzione delle somme pagate, in caso di integrale accoglimento dell’appello, come nella specie avvenuto (Cass. n. 7353/04; v. anche Cass. n. 5785/05;

27932/05).

4. Si ritiene che il ricorso possa trattarsi in Camera di consiglio ed essere accolto”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

Le parti non hanno presentato memorie.

Ritenuto che:

a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso deve perciò essere accolto e la causa decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti, con la condanna della C. alla restituzione alla società attrice della somma di Euro 8168,57, oltre interessi legali dal pagamento. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo; mentre vanno confermate, non essendovi ulteriori ragioni di soccombenza nel pregresso grado, le spese liquidate nella sentenza impugnata;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, condanna la C. a restituire all’attrice la somma di Euro 8168,57, oltre interessi legali dal momento del pagamento. Condanna la C. alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1600,00, di cui Euro 1.400,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Conferma le spese liquidate nella sentenza impugnata.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2011

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