Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15408 del 28/06/2010

Cassazione civile sez. III, 28/06/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 28/06/2010), n.15408

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32319-2006 proposto da:

O.F., (OMISSIS), O.A.,

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI 51, presso io studio dell’avvocato D’ELIA EDOARDO, che li

rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

O.P.;

– intimato –

sul ricorso 1136-2007 proposto da:

O.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA BALDUINA 114, presso lo studio dell’avvocato

MARRAPESE GIOVANNI, che Lo rappresenta e difendo giusta delega a

margine de controricorso con ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

O.F., O.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, V.LE BRUNO BUOZZL 51, presso lo studio

dell’avvocato D’ELIA EDOARDO, che li rappresenta e difende, giusta

delega in calce al ricorso principale;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5439/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Seconda Civile, emessa il 15/07/2005, depositata il

15/12/2005; R.G.N. 10.265/2003.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2

6/05/2010 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato Edoardo D’ELIA;

udito il P.M. in persona de L Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele che ha concluso per rigetto dei ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 24735 del 2003 il Tribunale di Roma accoglieva l’opposizione proposta da O.A. ai precetti intimatigli da O.P., mentre ometteva di pronunciare nei riguardi di O.F., anch’essa opponente.

Con sentenza in data 15 luglio – 15 dicembre 2005 la Corte d’Appello di Roma respingeva l’appello di O.P. e compensava le spese dei due gradi.

La Corte territoriale osservava per quanto interessa: l’appellante difettava d’interesse a sindacare l’omessa pronuncia nei confronti di una degli opponenti; l’accordo conciliativo intervenuto con riferimento ad altro giudizio prevedeva che O.P. fosse tenuto indenne da tutte le spese ad esso inerenti; soccorrevano giusti motivi per compensare le spese di entrambi i gradi.

Avverso la suddetta sentenza O.A. e O. F. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

O.P. ha proposto ricorso incidentale articolato in tre motivi, cui O.A. e O.F. hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente i due ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Riveste carattere pregiudiziale l’esame del ricorso incidentale. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 112 e 100 c.p.c., artt. 752 e 1294 c.c..

Il tema è l’interesse ad ottenere una pronuncia anche nei confronti di O.F..

A prescindere dalla considerazione che la violazione dell’art. 112 c.p.c. va fatta valere ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e non del precedente n. 3, è agevole rilevare che la censura si rivela aspecifica poichè si limita a riproporre la propria tesi senza addurre argomentazioni idonee a contrastare la sentenza impugnata, la quale ha, peraltro correttamente, rilevato la carenza d’interesse processuale, in quanto legittimata ad impugnare la pronuncia omissiva del Tribunale era soltanto la opponente, stante che la pretermissione del Tribunale aveva comportato il non accoglimento della sua opposizione.

Il secondo motivo prospetta violazione dell’art. 112 c.p.c. (anche qui ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3), degli artt. 1362, 2931, 1218, 1453 e 1976 c.c. violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il tema è l’interpretazione dell’accordo intervenuto e di suoi effetti. La censura, che viola il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione in quanto non riporta le pertinenti parti dei documenti indicati, implica un’attività interpretativa che attiene al merito e che non può trovare ingresso in sede di legittimità.

Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 1976 c.c.. Il tema è ancora quello della transazione ed è quindi inammissibile per le vedute ragioni.

Il ricorso incidentale è, dunque, infondato.

Il primo motivo di ricorso principale, articolato in due censure, denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 112 c.p.c.. I ricorrenti stigmatizzano la disposta compensazione delle spese del doppio grado, facendo leva, quanto al primo grado, sulla modifica della sentenza impugnata sul punto pur in assenza di specifico gravame.

Con il secondo motivo viene prospettata contraddittorieta della motivazione circa la disposta compensazione delle spese.

Le censure, che presentono profili comuni e, quindi, si prestano a trattazione congiunta, sono parzialmente fondate. Il Tribunale, accolta l’opposizione di O.A., aveva condannato O.P. a rimborsargli le spese del grado. La Corte territoriale, pur rigettando l’appello di quest’ultimo, ha compensato le spese di primo grado sebbene la relativa statuizione non fosse stata oggetto di specifica impugnazione. Ne consegue che la sentenza va cassata sul punto con esclusivo riferimento alla posizione di O.P. e non anche di O.F. nei cui confronti non vi è stata pronuncia.

La compensazione delle spese del giudizio d’appello è, invece, legittima avendo la Corte d’Appello fatto ricorso al proprio potere discrezionale.

In definitiva, pronunciando nei merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2 non occorrendo ulteriori accertamenti, O.P. va condannato a rimborsare ad O.A. le spese del giudizio di primo grado come liquidate dal Tribunale. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.

PQM

Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso incidentale. Accoglie per quanto di ragione il ricorso principale. Cassa in relazione e, pronunciando nel. merito, condanna O.P. a rimborsare ad O.A. le spese del giudizio di primo grado, liquidate in Euro 8.100,00 per onorari, Euro 2.300,23 per diritti ed Euro 400,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Compensa interamente le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2010

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