Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15408 del 26/07/2016


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Cassazione civile sez. I, 26/07/2016, (ud. 11/03/2016, dep. 26/07/2016), n.15408

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

L.A., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Acilia 4,

presso lo studio dell’avv. Antonio Funari, rappresentato e difeso

dagli avv.ti Aldo Angelo Dolmetta, Ercole Romano e Pietro Canzi per

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

Mediobanca Banca di credito finanziario, elettivamente domiciliata in

Roma, via Lisbona 3, presso lo studio dell’avv. Floriano

d’Alessandro, che la rappresenta e difende, unitamente all’avv.

Carlo d’Urso, per procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2259/10 della Corte d’appello di Milano,

emessa in data 26 maggio 2010 e depositata il 16 agosto 2010, R.G.

n. 2985/07;

sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore

generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per

l’accoglimento del quarto motivo del ricorso, rigetto dei restanti

motivi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. L.A. ha convenuto davanti al Tribunale di Milano Unicredit Banca s.p.a., Unicredit Private Banking s.p.a. nonche’ Mediobanca Banca di Credito Finanziario s.p.a. per ottenere la loro condanna, solidale o alternativa, al pagamento degli interessi sul prestito obbligazionario al tasso convenzionale del 6.40% annuo, con capitalizzazione annuale dal 18 dicembre 1998 e maggiorazione degli interessi anatocistici.

2. L’attore ha dedotto di aver acquistato, in data 27 aprile 1998, presso il Credito Italiano s.p.a. – Agenzia di (OMISSIS) (oggi Unicredit Banca s.p.a.), obbligazioni per un valore complessivo di 50.000.000 di lire, in adesione all’offerta al pubblico effettuata da Mediobanca del prestito obbligazionario “Mediobanca 6.40% 1998-2008 Russia a capitale garantito”. Nel settembre dello stesso anno Mediobanca, mediante avviso pubblicato su il (OMISSIS) ore il (OMISSIS), aveva comunicato agli obbligazionisti di volersi avvalere della clausola 5 del Regolamento sul prestito e quindi di cessare la corresponsione degli interessi essendo emerso che la Russia versava in condizioni di default in relazione al suo debito estero.

3. Si e’ costituita Unicredit Banca s.p.a. e ha eccepito il proprio difetto di legittimazione essendo stata trasferita la posizione relativa al prestito obbligazionario a Unicredit Private Banking s.p.a. Ha eccepito altresi’ l’improcedibilita’ della domanda introdotta con rito ordinario anziche’ con il cd. rito societario di cui al D.Lgs. n. 5 del 2003 applicabile alla materia finanziaria.

4. Si e’ costituita Mediobanca s.p.a. e ha chiesto il rigetto della domanda.

5. Con ordinanza di mutamento del rito del 4 novembre 2005 la causa e’ stata cancellata dal ruolo. E’ stata quindi riassunta con citazione notificata anche a Unicredit Private Banking s.p.a. che si e’ costituita dichiarandosi successore della Unicredit Banca s.p.a..

6. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2831/2007, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Unicredit Banca s.p.a. e ha respinto la domanda proposta nei confronti di Unicredit Private Banking s.p.a. nonche’ di Mediobanca Banca di Credito finanziario s.p.a..

7. La Corte di appello ha respinto il gravame proposto da L.A. con il quale l’appellante ha sostenuto la piena ritualita’ e la fondatezza della eccezione di nullita’ o invalidita’ della clausola relativa alla sospensione unilaterale del pagamento degli interessi pattuiti. Ha ritenuto la Corte di appello la fondatezza dell’eccezione di decadenza dalla modifica delle originarie domande a seguito della riassunzione della causa dopo il cambiamento di rito con citazione anziche’ con la memoria di cui al D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 6. Ha in ogni caso affermato la derogabilita’ della pattuizione relativa agli interessi perche’ prevista dalla legge e attuabile dall’autonomia negoziale in materia di diritti disponibili.

8. Ricorre per cassazione L.A. che si affida a cinque motivi di ricorso illustrati da memoria difensiva.

9. Si difende con controricorso Mediobanca.

Ritenuto che:

10.Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 1, commi 4 e 5, artt. 2, 4, 6 e 7 e, per il richiamo di cui all’art. 1, comma 4, delle norme sulla riassunzione del processo secondo le norme di cui al codice di procedura civile.

11. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 1421 cod. civ. e del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 36, comma 3, (codice del consumo).

12. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione. Il ricorrente lamenta infatti che la Corte, confermando quanto gia’ affermato dal Tribunale, abbia ritenuto che la citazione in riassunzione notificata alle controparti dovesse valere come memoria D.Lgs. n. 5 del 2003, ex art. 6 e che, conseguentemente, fosse da considerare tardiva la deduzione di nuovi profili di nullita’ della clausola di cui all’art. 5 comma 3 del regolamento del prestito obbligazionario prospettata dal ricorrente nella seconda memoria difensiva di cui al D.Lgs. n. 5 del 2013, art. 7.

13. Il motivo e’ fondato in quanto, come la Corte di appello ha rilevato, gia’ nei precedenti atti il ricorrente aveva eccepito la nullita’ della clausola in questione. La possibilita’ di decadere dalla eccezione per aver prospettato nuovi profili di nullita’ relativi alla stessa clausola contrattuale non sussiste alla stregua di quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. sezioni unite n. 26242 del 12 dicembre 2014) secondo cui il giudice davanti al quale sia stata dedotta (o eccepita) una nullita’ contrattuale deve rilevare d’ufficio l’esistenza di cause di nullita’ diverse da quelle prospettate dalla parte perche’ l’accertamento della nullita’ afferisce a un diritto autodeterminato e cio’ comporta che un eventuale profilo diverso di nullita’, indipendentemente dalla sua specifica deduzione, deve poter essere comunque esaminato.

14. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 1282 c.c..

15.Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1469 bis, 1469 ter e 1469 quinquies cod. civ., come trasfusi nel D.Lgs. n. 206 del 2015, artt. 33, 34 e 36 (codice del consumo) Omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.

16. Il ricorrente ripropone con questi due motivi la prospettazione di nullita’ della citata clausola regolamentare sia perche’ contraria al disposto dell’art. 1282 c.c., sia perche’ rientrante nel concetto di vessatorieta’ di cui alle disposizioni indicate dal codice del consumo.

17. Mentre il primo profilo e’ stato correttamente ritenuto infondato dalla Corte di appello, ribadendo che le norme invocate dal ricorrente prevedono la derogabilita’ al principio generale di produzione degli interessi in favore dei crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, il secondo profilo appare fondato perche’ vertendosi in una ipotesi di clausola predisposta unilateralmente e che palesemente penalizza la posizione contrattuale del risparmiatore-investitore la Corte di appello avrebbe dovuto verificare che tale clausola fosse stata negoziata separatamente ed effettivamente tra le parti. La Corte di appello sul punto si e’ limitata ad affermare che per l’alea implicita in un contratto come quello in oggetto, che garantiva al risparmiatore – investitore un saggio di interesse pacificamente superiore al tasso legale e a quello delle obbligazioni emesse da societa’ o enti di indiscussa solidita’, non fosse possibile ipotizzare alcuno squilibrio fra le posizioni dei contraenti derivante dalla sola riserva di non corrispondere gli interessi nell’ipotesi di verificazione di determinati eventi preventivamente descritti anche con riguardo alle fonti deputate ad acclararne la verificazione. Si tratta di una motivazione del tutto apodittica che non consente di verificare non solo la reale volonta’ delle parti ma anche la capacita’ di tale clausola di alterare significativamente il sinallagma contrattuale a favore della parte predisponente. Nessuna attenzione e’ stata infatti riservata all’entita’ del maggior saggio di interesse corrisposto dalla banca a fronte del suo profitto imprenditoriale connesso al regolare andamento del titolo. Cosi’ come nessuna attenzione e’ stata accordata al funzionamento della clausola e alle conseguenze in caso di default dell’emittente. In particolare a fronte di una clausola che attribuisce, in questa ipotesi, l’unilaterale potesta’ di sospendere l’erogazione degli interessi andava verificata l’esistenza di un eventuale meccanismo di riduzione degli stessi e/o di facoltizzazione del risparmiatore al rimborso anticipato del capitale.

18.Con il quinto motivo di ricorso si deduce omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia (esercizio della facolta’ di cui alla clausola n. 5 del regolamento come in concreto effettuato da Mediobanca s.p.a.). Secondo il ricorrente la Corte di appello non avrebbe considerato la sua contestazione circa la non applicabilita’ in concreto della clausola non essendo stati esercitati i diritti che ne derivavano in presenza della condizione della pubblicazione della notizia del default dell’emittente su almeno due delle fonti di primaria informazione previste dalla clausola stessa. Inoltre la Corte di appello non avrebbe considerato la illegittimita’ della cessazione del pagamento degli interessi dalla data di inutile decorrenza del periodo di tolleranza senza che tale data fosse stata precisata.

19. Il motivo deve ritenersi assorbito dall’accoglimento dei precedenti.

20. Il ricorso va pertanto accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Milano che, in diversa composizione decidera’ sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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