Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15408 del 21/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/06/2017, (ud. 02/03/2017, dep.21/06/2017),  n. 15408

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3346-2016 proposto da:

C.D., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

FRANCESCA FOSCHINI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI LUGO, – P.I. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUINTINO SELLA 41, presso lo

studio dell’avvocato CAMILLA BOVELACCI, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUCA BELLINI;

– controticorrente –

avverso la sentenza n. 1226/9/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, depositata l’8/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, asrt. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, e che parte ricorrente ha depositato memoria, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 1226/9/2015, depositata l’8 giugno 2015, la CTR dell’Emilia – Romagna rigettò l’appello proposto dalla sig.ra C.D. avverso la pronuncia di primo grado resa tra le parti dalla CTP di Ravenna, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso, come si rileva dalla sentenza della CTR, estratto di ruolo per TOSAP dovuta nei confronti del Comune di Lugo per l’anno 2001. Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

Il Comune di Lugo resiste con controricorso.

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione della L. n. 241 del 1990, art. 21 septies in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che gli eventuali vizi inerenti agli avvisi di accertamento relativi alla TOSAP non corrisposta, che ne avessero potuto determinare la nullità, essendo stati detti impositivi regolarmente notificati e non impugnati, non potessero più essere fatti valere.

Il ricorso presenta in primo luogo un palese vizio di autosufficienza nell’esposizione dei fatti di causa. Non è chiaro, infatti, nell’articolazione del motivo, che cosa abbia realmente impugnato dinanzi al giudice tributario la ricorrente, se l’avviso d’intimazione di pagamento di cui all’epigrafe della sentenza impugnata ovvero cartella di pagamento sulla base di estratto di ruolo, alla quale si riferisce la sentenza della CTR in questa sede impugnata.

In ogni caso non è controverso in fatto che gli avvisi di accertamento e la cartella di pagamento diretti alla contribuente in proprio e non quale legale rappresentante pro-tempore della Gienne Immobiliare S.r.l., società che avrebbe rivolto al Comune talune richieste di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico, siano stati regolarmente notificati alla contribuente e da questa non impugnati nei termini.

A ciò consegue la conformità della decisione resa dalla CTR ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “in materia tributaria, alla sanzione della nullità comminata dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 3 o da altre disposizioni non si applica il regime di diritto amministrativo di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 21 septies e del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 31, comma 4, che risulta incompatibile con le specificità degli atti tributari relativamente ai quali il legislatore, nella sua discrezionalità, ha configurato una categoria unitaria d’invalidità – annullabilità, sicchè il contribuente ha l’onere della tempestiva impugnazione nel termine decadenziale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, onde evitare il definitivo consolidarsi della pretesa tributaria, senza che alcun vizio possa, poi, essere invocato nel giudizio avverso l’atto consequenziale o, emergendo dagli atti processuali, possa essere rilevato d’ufficio dal giudice” (cfr. Cass. sez. 5, 18 settembre 2015, n. 18448); avendo altresì chiarito le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 2 ottobre 2015, n. 19704), che in tanto è possibile l’impugnazione di cartella di pagamento per il tramite di estratto di ruolo, dal quale si assume di averne avuto conoscenza, unicamente in difetto di notifica della cartella per mezzo della quale il ruolo è invece ordinariamente notificato al contribuente.

Nella fattispecie in esame, come si è visto, la CTR ha dato atto della regolare notifica degli avvisi di accertamento e della cartella, rispettivamente non impugnati nel termine di decadenza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.

In memoria parte ricorrente ha richiamato sostanzialmente quanto indicato in ricorso, senza cogliere l’aspetto centrale della controversia evidenziato nella proposta del relatore depositata in atti, che il collegio pertanto pienamente condivide nei termini sopra esposti.

Il ricorso va pertanto rigettato, in quanto manifestamente infondato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2017

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