Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15408 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 03/06/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 03/06/2021), n.15408

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13421/2017 proposto da:

REALIZZAZIONI EDILIZIE ROMANE 82 S.a.s., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Conti

Piero ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via

filippo Nicolai n. 16;

– ricorrente –

contro

TRE ESSE ITALIA S.r.l., concessionaria del servizio di accertamento e

riscossione per il Comune di Giudonia Montecelio (RM);

– intimata –

avverso la sentenza n. 7190/12/2016 della Commissione tributaria

Regionale del Lazio, depositata il 22/11/2016;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2021

dal Consigliere Dott. Pepe Stefano.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. Con sentenza n. 7190/12/2016, depositata il 22/11/2016, la CTR del Lazio accoglieva l’appello proposto dalla TRE ESSE ITALIA S.r.l., concessionaria del servizio di accertamento e riscossione per il Comune di Giudonia Montecelio e, per l’effetto, confermava l’avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2007, sul rilievo che i terreni della contribuente destinati ad attività estrattiva non potevano andare esenti dal pagamento dell’imposta in quanto rientrati in zona D/3; che l’avviso era adeguatamente motivo e che, infine, era corretta la determinazione delle somme in esso indicate.

2. Avverso tale sentenza la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

5. La TRE ESSE ITALIA S.r.l. non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo la REALIZZAZIONI EDILIZIE ROMANE 82 S.a.s. deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 11, comma 3.

La ricorrente lamenta che la CTR, in contrasto con la norma indicata, ha affermato la legittimazione passiva a stare in giudizio della società concessionaria e, dunque, a proporre appello che, pertanto, doveva essere dichiarato improcedibile.

2. Con il secondo motivo viene lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2, art. 2 lett. b) e c), art. 7, comma 1, lett. h), nonchè della L. n. 984 del 1977, art. 15.

A parere della ricorrente la CTR avrebbe errato, ai fini dell’imposizione ICI, ad equiparare l’attività estrattiva a quella edificatoria sul presupposto che entrambe comportano una modificazione del territorio. La possibilità di edificazione sui terreni aventi vocazione estrattiva è, infatti, limitata ad immobili strumentali a tale vocazione. Ai fini della esclusione della parificazione operata dalla CTR deporrebbe, poi, la circostanza che i terreni destinati a cava al termine della concessione sono soggetti alle prescrizioni previsti per quelli agricoli.

3. Con il terzo motivo la contribuente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, 10 e 11 e dell’art. 2697 c.c., nonchè l’omessa o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Con tale motivo la ricorrente dopo aver riportato la disciplina di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997 – in tema di determinazione dei valori venali delle aree fabbricabili e della loro determinazione ai fini della limitazione del potere di accertamento da parte dei Comuni – osserva che nel caso di specie la determinazione posta a fondamento dell’atto di accertamento operata dal Comune di Guidonia era stata successivamente revocata con delibera n. 174 del 10 settembre 2008 con l’indicazione di più congrui valori di talchè l’atto impugnato era “radicalmente nullo per erroneità ed e/o esosità dell’imposta accertata d’ufficio”

4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della L. n. 212 del 2000, nonchè l’omessa o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Con tale censura la contribuente lamenta la mancata allegazione all’avviso impugnato della delibera n. 23 del 2007 contenente la determinazione dei valori delle aree fabbricabili posta a suo fondamento.

5. Il primo motivo non è fondato.

Sul punto questa Corte ha affermato il principio a cui il Collegio intende dare continuità secondo cui “In tema di ICI, ove il Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, affidi il servizio di accertamento e riscossione, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella suddetta norma, il potere di accertamento è demandato al concessionario, al quale è pertanto conferita anche la legittimazione processuale per le relative controversie” (Cass. n. 24276 del 30/09/2019 (Rv. 655156 – 01).

6. Il secondo motivo non è fondato.

La questione sottoposta all’esame del Collegio attiene alla possibilità o meno di qualificare come edificabile, ai fini della individuazione della base imponibile ICI, un’area destinata alla coltivazione di una cava inserita nel PRG nella zona D/3.

Il D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2 individuano quale presupposto per il pagamento dell’imposta il possesso (termine da non intendersi nell’accezione di cui all’art. 1140 c.c.) di un fabbricato, di un’area fabbricabile e di un terreno agricolo.

Secondo l’art. 2 per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto dei fabbricati, per area fabbricabile, deve intendersi, ai fini che in tale sede rilevano, lett b) “(…) l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. (…)” e, infine per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 c.c..

Il suddetto art. 2 è stato oggetto dell’intervento di diverse disposizioni con le quali il legislatore ha voluto fornire un’interpretazione autentica della definizione di area fabbricabile, al cui esito le Sezioni Unite di questa Corte n. 25506 del 2006 hanno affermato il principio secondo cui “In tema di ICI, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11-quaterdecies, comma 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005,n. 248, e del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. n. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi. L’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell’andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo “ius aedificandi” o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d’imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. f). L’inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell’immobile impone peraltro di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonchè della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio”.

Il concetto di edificabilità è, quindi, strettamente collegato a quello di potenzialità edificatoria.

L’area classificata come D/3 nel piano regolatore generale, come quella oggetto del presente scrutinio, adibita ad attività estrattiva secondo lo strumento urbanistico, non può certamente qualificarsi come agricola, ma non per questo è esente dal tributo, posto che è suscettibile di edificazione, ancorchè limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali (cfr. ex plurimis e da ultimo Cass. n. 31079 del 2019).

Non vale ad escludere la suddetta qualificazione la circostanza che l’area sia in concreto, destinata a cava e ad attività di estrazione, avendo rilievo esclusivamente la potenzialità edificatoria del terreno. A volere ritenere diversamente si introdurrebbe nell’ordinamento un’ipotesi di esenzione dall’imposta non prevista dalla legge, attività preclusa all’organo giudicante stante la tassatività dei casi di esenzione.

Quanto al dedotto vizio di omesso esame, va rilevato che la CTR ha, con motivazione ampia e conforme ai principi sopra indicati ha correttamente qualificato come edificabile l’area oggetto dell’avviso di accertamento adibita dalla ricorrente ad attività di cava.

7. Il terzo motivo è inammissibile.

La formulazione del motivo in esame si risolve in una censura che non afferisce ad alcuna parte della sentenza emessa dalla CTR, ma attiene alla presunta esosità, peraltro indicata in modo apodittico, della determinazione del valore delle aree fabbricabili assunta dal Comune di Guidonia con la delibera prevista dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, peraltro eccepita solo in questa sede essendo la ricorrente limitata in sede di appello a richiedere una rivalutazione della suindicata determinazione esclusivamente in ragione del vincolo di subsidenza derivante dalla condizioni del terreno dovute alla stessa attività estrattiva.

8. Il quarto motivo non è fondato.

Ai fini del rispetto dell’onere di motivazione invocato dalla ricorrente non è necessario che, come nel caso di specie in cui l’atto di accertamento si fonda su di una delibera comunale, che quest’ultima sia allegata ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, in quanto detto obbligo è limitato agli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non anche gli atti generali come le delibere del consiglio comunale che, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili.

Nella specie, poi, per come rilevato dalla stessa CTR, il contribuente ha dimostrato di essere pienamente a conoscenza delle ragioni poste a fondamento dell’avviso avendo svolto rispetto ad esse le relative critiche.

Non è, poi, ravvisabile il vizio di omessa pronuncia denunciato dal ricorrente in ordine alla domanda con la quale quest’ultima aveva chiesto la inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi L. n. 212 del 2000, ex art. 10, comma 2. Tale domanda si pone in termini di assoluta inconciliabilità con l’accoglimento dell’appello proposto dalla società concessionaria della riscossione e, dunque, deve ritenersi oggetto di assorbimento implicito.

Va, infatti, osservato che la tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente, che egli non sia tenuto al pagamento delle sanzioni e degli interessi; ipotesi che risulta del tutto estranea nel caso di specie assumendo all’uopo rilievo le difese svolte dalla ricorrente nei diversi gradi di giudizio.

9. Il ricorso va pertanto rigettato.

10. Nulla va disposto in ordine al governo delle spese del giudizio in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte:

– Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA