Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15407 del 28/06/2010

Cassazione civile sez. III, 28/06/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 28/06/2010), n.15407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31003-2006 proposto da:

C.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA BELLI 36, presso lo studio dell’avvocato MANFREDINI

ORNELLA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DIVITA

SERGIO giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MPS GESTIONE CREDITI BANCA SPA, (OMISSIS), in persona del Rag.

L.F., nella qualità di Responsabile dell’Ufficio

Periferico di (OMISSIS) della suddetta MPS Gestione Crediti Banca

s.p.a. o come tale legale rappresentante della medesima per gli

affari del ridetto ufficio periferico ai sensi dell’art. 21 del

vigente statuito, elettivamente domiciliala in ROMA, LUNGOTEVERE

ARNALDO DA BRESCIA 9/10, presso lo studio dell’avvocato MANNOCCHI

MASSIMO, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

SOC ITAL GESTIONE CREDTTT SPA, EREDITA’ GIACENTE DI B.

A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3025/2005 dei TRIBUNALE di FIRENZE, emessa i

21/07/2005, depositata il 21/07/2005; R.G.N. 7769/2003.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2010 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato Luca ZANACCHI per delega Avvocato Ornella

MANFREDINI;

udito l’Avvocato Massimo MANNOCCHI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele che ha concluso per inammissibilità.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 21 – 26 luglio 2005 il Tribunale di Firenze dichiarava cessata la materia del contendere e, in punto di soccombenza virtuale, inammissibile l’opposizione proposta da C.S. al provvedimento del Giudice dell’esecuzione che, nel dare risposta al notaio delegato sulla possibilità di vendere il bene come libero, aveva affermato che il contratto di locazione stipulato dall’opponente con la esecutata non era opponibile alla procedura esecutiva.

La rilevata inammissibilità veniva ricollegata alla carenza di legittimazione attiva della opponente, che non era parte del procedimento esecutivo e alla inesistenza di effetti del provvedimento nei confronti della medesima.

Avverso la suddetta sentenza, appellata avanti la Corte d’Appello di Firenze che aveva dichiarato inammissibile l’appello, la C. con atto notificato il 20 ottobre 2006 ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La MPS Gestione Crediti Banca S.p.A. ha resistito con controricorso.

Gli altri intimati non hanno espletato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto anche allorchè non sia ancora scaduto il termine utile per proporlo (artt. 358 e 387 c.p.c.).

Peraltro nella specie tale termine era già scaduto.

Infatti dispone la L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, comma 1, sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, che ®il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Il successivo art. 3, dello stesso testo normativo, precisa, ancora, per quanto rilevante in questa sede “in materia civile, l’art. 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12”.

Il ricordato art. 92 dell’ordinamento giudiziario, infine, dispone, al comma 1, sempre limitatamente a quanto rilevante in questa sede, che “durante il periodo feriale dei magistrati, le corti di appello ed i tribunali ordinari trattano le cause civili relative … ai procedimenti … di opposizione all’esecuzione”.

Premesso quando sopra, osserva il collegio che la pacifica giurisprudenza di questa Corte interpreta le disposizioni sopra trascritte nel senso che la sospensione feriale dei termini processuali è inapplicabile, tra l’altro: nella opposizione all’esecuzione nonchè nella opposizione agli atti esecutivi (cfr.

Cass. 3 marzo 2009, n. 5059; Cass. 31 maggio 2006, n. 12997; Cass. 20 marzo 2006, n. 6103; Cass. 15 febbraio 2006, n. 3278; Cass. 31 gennaio 2006, n. 2140; Cass. 30 luglio 2004, n. 14601; Cass. 20 luglio 2004, n. 13478, tra le tantissime).

La stessa giurisprudenza, inoltre – al riguardo – è fermissima nell’interpretare la L. n. 742 del 1969, art. 3 (sopra trascritto) nel senso che con riguardo alle controversie nelle quali non si applica la sospensione dei termini feriali la sospensione resta inoperante anche riguardo al termine per il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in grado d’appello, in quanto non è consentito distinguere tra le varie fasi e i vari gradi del giudizio (cfr., ad esempio, Cass. 18 settembre 2009, n. 20127; Cass., sez. un., 8 febbraio 2006, n. 2636; Cass. 18 gennaio 2006, n. 820; Cass. 23 maggio 2005, n. 10874).

Non controverso quanto precede, è palese che, facendo applicazione dei riferiti principi al caso di specie, il proposto ricorso – come anticipato – deve essere dichiarato inammissibile perchè proposto dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 326 c.p.c..

Infatti: la sentenza impugnata, emessa in sede di opposizione agli atti esecutivi, è stata pubblicata il 26 luglio 2005 mentre il ricorso per cassazione è stato notificato il 20 ottobre 2006.

Le spese del giudizio di cassazione seguono il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.600,00, di cui Euro 2.400,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2010

 

 

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