Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15407 del 22/07/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15407 Anno 2015
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: FEDERICO GUIDO

SENTENZA

sul ricorso 19315-2010 proposto da:
SOGLIANO AMBIENTE SPA in persona

del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA SALARIA

259, presso

lo STUDIO BONELLI

EREDE PAPPALARDO, rappresentato e difeso

dagli

avvocati ANDREA SILVESTRI, RADICATI DI BROZOLO LUCA
2015

G. giusta delega in calce;
– ricorrente –

1709

contro

del

Direttore pro

domiciliato in

ROMA VIA DEI

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona
tempore, elettivamente

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 22/07/2015

STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE FORLI’
CESENA UFFICIO CONTROLLI AREA LEGALE;
– intimato

avverso la sentenza n. 53/2009 della COMM.TRIB.REG.
di BOLOGNA, depositata il 03/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/04/2015 dal Consigliere Dott.

GUIDO

FEDERICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato SILVESTRI che
insiste nella richiesta di rinvio agli atti nella
memoria;
udito per il controricorrente l’Avvocato DE SOCIO che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per
l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso,
rigetto del 10 motivo.

,

Svolgimento del processo
La Sogliano Ambiente spa proponeva ricorso avverso la comunicazione-ingiunzione con cui
l’Agenzia delle Entrate di Cesena aveva provveduto a recuperare, ai sensi del D1 10/2007, per
l’anno 1998 le imposte sui redditi( Irpeg ed Ilor) non versate dalla contribuente in forza del regime
agevolativo previsto dall’art. Icomma 70 L.549/95 e dell’art. 66 comma 14 D1 331/93 conv. nella

L.427/93 per le spa a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi dell’art. 22 1. 142/1990, regime
che era stato dichiarato incompatibile con il diritto comunitario con la decisione 2003/193/CE del
5.6.2002 della Commissione Europea.
La CTP di Forlí in accoglimento del ricorso, annullava il provvedimento impositivo.
La CTR dell’Emilia-Romagna, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva invece il
ricorso della contribuente.
La CTR, in particolare, premesso che la decisione 2003/193/CE prescindeva da casi specifici,
limitandosi ad una disamina generale della normativa agevolativa emanata dal legislatore italiano,
faceva da ciò discendere la necessità di valutare in relazione al caso concreto la compatibilità degli
aiuti con il mercato comune. °
Affermava peraltro che nel caso di specie sussistevano i presupposti per l’ assoggettamento della
Sogliano Ambiente al recupero d’imposta.
E ciò in quanto la contribuente non risultava essere, nell’anno di imposta in esame, a partecipazione
totalmente pubblica, con la conseguenza che ” la concessione di agevolazioni a tale soggetto non
poteva non significare offrire ad un’impresa privata, presente nel capitale della società affidataria,
un vantaggio rispetto ad altre società”, cosa che si tradurrebbe in una alterazione del regime di
libera concorrenza, visto anche l’importo degli utili conseguiti ed interamente distribuiti ai soci; nei
casi quali quello in oggetto, poteva inoltre costituire violazione del regime della libera concorrenza
l’affidamento diretto di servizi ad una società mista.

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Rilevava inoltre come la partecipazione, anche minoritaria, di un’impresa privata al capitale di una
società di cui sia socia anche l’amministrazione pubblica escludeva che quest’ultima potesse
esercitare su detta società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, con sette motivi.
L’Agenzia ha resistito con controricorso.

Con il primo motivo di ricorso la contribuente denunzia la violazione dell’art. 3 L.241/1990 in
relazione all’art. 360 n.3) cpc, deducendo la mancata rilevazione nella sentenza impugnata della
nullità della comunicazione-ingiunzione dell’Agenzia a fronte della insufficiente motivazione della
ripresa impositiva da essa recata, e chiede altresí alla Corte di dire se il giudice della controversia
possa decidere in senso favorevole all’Ufficio impositore, sostituendo una propria valutazione dei
presupposti di fatto a quella omessa dall’ente.
Lamenta, in buona sostanza, la assoluta carenza motivazionale dell’ordinanza-ingiunzione, per aver
fatto discendere in via automatica il recupero d’imposta dalla sola qualità di società per azioni a
prevalente capitale pubblico, costituita ex art. 22 L.142/1990, rivestita dalla contribuente
La censura è infondata in quanto la decisione impugnata risulta sul punto conforme a diritto, pur
dovendo correggersi la relativa motivazione nei termini che seguono.
Va infatti affermata, in conformità al consolidato indirizzo di questa Corte, l’obbligatorietà del
recupero delle somme corrispondenti alle agevolazioni usufruite dalle spa a prevalente capitale
pubblico istituite ai sensi dell’art. 22 L.142/1990 per la gestione dei servizi pubblici locali, in forza
del DI 10/2007, conv. nella L. n. 46/2007, con eccezione della sola riconducibilità dell’aiuto
individualmente concesso alla categoria del de minimis(Cass. 6538/2012; Cass.23414/2010).
L’ obbligatorietà del recupero non consente dunque al giudice nazionale alcuna diversa valutazione,
in quanto l’esame della compatibilità di una misura nazionale di aiuto di stato rientra nella
competenza esclusiva della Commissione della Comunità Europea (Cass.6538/2012 ).

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Motivi della decisione

E’ quindi destituito di fondamento lo stesso presupposto della censura, vale a dire la necessità di
procedere ad una analisi del caso concreto, ai fini di verificare la sussistenza delle specifiche
condizioni per il recupero.
Il recupero dell’agevolazione infatti è escluso nella sola ipotesi che si tratti di aiuti rientranti
nell’ambito di applicabilità della regola del “de minimis”, circostanza che non risulta eccepita, né

All’amministrazione incombe unicamente l’onere di dimostrare che detta società sia una società per
azioni costituita ai sensi della L.142/1990 e che abbia effettivamente usufruito dell’agevolazione
dichiarata incompatibile con il diritto comunitario.
Tali elementi senz’altro presenti nel provvedimento impugnato, come risulta dal contenuto del
medesimo, riportato nel corpo del controricorso dell’Agenzia.
Va peraltro sul punto corretta la motivazione della sentenza impugnata, che ha erroneamente
affermato la necessità di una specifica valutazione di compatibilità della situazione concreta con il
mercato comune, ritenendo che non fosse sufficiente che la società interessata rientrasse tra quelle
di cui alla L.142/1990.
La CTR ha in ogni caso ritenuto l’adeguatezza motivazionale dell’ordinanza-ingiunzione ed è
pertanto, sul punto, conforme a diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 384 ult. comma cpc, con
conseguente reiezione del motivo.
Con il secondo motivo la contribuente denunzia la violazione dell’art. 112 cpc, in relazione all’art.
360 n.4) cpc, lamentando l’omessa pronunzia in ordine alla violazione dell’art. 1 Dl 10/2007, con
riferimento alla mancata esclusione del recupero della quota parte dell’utile distribuita quale
dividendo da Sogliano Ambiente spa al Comune di Sogliano al Rubicone.
Con il terzo motivo si denunzia la contraddittorietà della motivazione su un fatto decisivo del
giudizio, costituito dall’accoglimento integrale dell’appello senza il necessario scomputo della
quota parte di imposte relative al reddito che Sogliano Ambiente spa distribuí come dividendo al
socio pubblico Comune di Sogliano al Rubicone.
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tanto meno provata dalla contribuente, investita del relativo onere.

I motivi che in ragione della loro intima connessione vanno unitariamente esaminati, sono
destituiti di fondamento.
La CTR infatti, pronunciando sulla relativa eccezione della contribuente, ha espressamente
affermato che ai sensi dell’art. 1 DI 10/2007, come risultante dopo la conversione in legge 46/2007,
l’Agenzia delle Entrate era tenuta al recupero degli aiuti nella misura della loro effettiva fruizione,

Non è dunque ravvisabile né il vizio di omessa pronuncia , né di omessa motivazione sull’eccezione
sollevata dalla contribuente, relativa alla misura delle somme recuperate dall’Agenzia,
correttamente ritenute dalla CTR, in forza del chiaro disposto dell’ art.1 Dl 10/2007, corrispondenti
all’intero ammontare delle imposte dovute e non pagate dalla contribuente in conseguenza
dell’agevolazione, non dovendo dunque tenersi conto della quota di utili( eventualmente) distribuita
al socio Comune di Sogliano.
Con il quarto motivo di ricorso la contribuente denunzia la violazione dell’art. 112 cpc in relazione
all’artt. 360 n.4) cpc, deducend,o l’omessa pronuncia in ordine all’eccezione relativa alla violazione
e falsa applicazione dell’art. 11 comma 3 Regolamento CE n.794/2004, richiamato dall’art. 1
comma 3 DI n.10/2007, sulle modalità di calcolo degli interessi oggetto di contestazione, che era
stata ritenuta assorbita dalla CTR, in conseguenza dell’accoglimento dell’appello dell’Agenzia.
Con il quinto motivo si denunzia la contraddittorietà della motivazione su un fatto decisivo per il
giudizio ai sensi dell’art. 360 n.5) cpc in relazione alla su richiamata statuizione della CTR, secondo
cui, la pronuncia in materia di corretta determinazione degli interessi ai sensi degli artt. 1 comma 3
DI 10/07 ed 11 Reg. CE 794/2004, perderebbe ogni rilevanza in ragione dell’accoglimento
dell’appello nella parte relativa al recupero dell’imposta.
Le censure riportate nei due motivi da ultimo esposti, da esaminare congiuntamente in quanto
logicamente connesse, sono fondate.
La CTR ha infatti fatto discendere dall’accoglimento dell’impugnazione dell’Ufficio sul capo della
sentenza della CTP che aveva negato la ricorrenza nel specie di aiuti di Stato incompatibili con il
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vale a dire le imposte dovute in concreto.

mercato comune, il venir meno della rilevanza della diversa questione sollevata dalla contribuente
in materia di determinazione degli interessi sull’imposta recuperata.
Orbene, considerato il diverso ambito delle distinte questioni sollevate dalla contribuente, l’una
afferente alla legittimità del recupero dell’imposta ai sensi della L. n.10/2007, l’altra alla corretta
determinazione degli interessi, e considerato che tra tali domande non è ravvisabile un nesso di

relativa all’an della pretesa ) non implica il venir meno di interesse sulla diversa questione, proposta
in via subordinata, della determinazione degli interessi, afferente al “quantum” della somma posta a
carico della contribuente nell’ordinanza — ingiunzione impugnata, deve escludersi la configurabilità
di un’ipotesi di assorbimento.
La ritenuta legittimità del recupero dell’imposta ai sensi dell’art. 1 L.10/2007, non esclude infatti né
la possibilità, né la necessità di pronunciare sulla diversa questione, afferente alla determinazione
degli interessi, prospettata dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulla medesima
configurandosi dunque, in assenza di una specifica pronuncia al riguardo nella sentenza impugnata,
un’omissione di pronuncia.
L’accoglimento del motivo con cui la contribuente ha denunziato la mancanza di una statuizione
sull’ammontare degli interessi chiesti dall’Agenzia sulle somme recuperate per aiuti di Stato ed il
conseguente vizio di nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia su detta eccezione,
assorbe la questione, prospettata dalla contribuente nella memoria ex art. 378 cpc, sulla
incompatibilità e conseguente disapplicazione in subiecta materia ( azione di recupero di aiuti di
Stato) del tasso di interesse “composto” in luogo di quello “semplice”.
Con il sesto motivo si denunzia la violazione dell’art. 112 cpc in relazione all’art. 360 n.4) cpc
denunziando l’omessa pronuncia in ordine all’ecce.zione relativa alla violazione dell’art. 9 commi 9
e 10 L.289/2002 e falsa appliazione degli art. 24 DI 185/2008 e 1 D1 10/2007, in relazione ala
mancata considerazione da parte della sentenza impugnata del fatto che il perfezionamento del

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pregiudizialità o dipendenza, posto che la ritenuta legittimità del recupero dell’imposta versata (

condono tombale comporterebbe la preclusione nei confronti del dichiarante e dei soggetti
coobbligati di ogni accertamento tributario.
La censura va respinta.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, alla luce dei principi
di economia processuale e della ragionevole durata del processo, nonché di una lettura

una domanda, la Corte di cassazione può pervenire ad una decisione nel merito allorquando la
questione in diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, sempre che si tratti di questione
che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass. n. 2313/2010).
Orbene, nel caso di specie si controverte del recupero di tributi non versati in ragione di
un’esenzione fiscale ritenuta dalla Commissione CE aiuto di Stato incompatibile con il mercato
comune.
Seppure la CTR non abbia specificamente statuito sull’ eccezione di violazione dell’art. 9
1.289/2002, sollevata dalla contribuente, deve senz’altro affermarsi la disapplicazione, nel caso di
specie, della su menzionata disposizione , atteso che, come questa Corte ha più volte affermato
detta norma non può operare in contrasto con il recupero, obbligatorio, di un aiuto di Stato
dichiarato incompatibile, con decisione della Commissione divenuta definitiva ( con riferimento
all’art.9 L.289/2002 cfr. Cass. 7663/2012 ed, in generale, sulla disapplicazione della normativa
interna contrastante con la normativa comunitaria, Cass. 26286/2010 e 23418/2010).
Va dunque affermato, in conformità al citato orientamento di questa Corte che, seppure l’art. 9
comma 2 1.289/2002 stabilisce che la definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità,
rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla
spettanza di deduzioni ed agevolazioni indicate dal contribuente o all’applicabilità di esclusioni,
questa disposizione dev’essere ‘disapplicata per contrasto con il “principio di effettività” proprio del
diritto comunitario, qualora essa impedisca il recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile
con decisione della Commissione divenuta definitiva.
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costituzionalmente orientata dell’art. 384 cpc, ove pure sia stata verificata l’omessa pronuncia su

Con il settimo motivo la contribuente denunzia l’illegittimità costituzionale dell’art. 24 comma 1 DI
185/2008 in relazione all’art. 3 Cost., deducendo che, nell’ipotesi in cui dovesse ritenersi
applicabile alla fattispecie in esame l’art. 24 DI 185/2008, con la conseguente esclusione di ogni
rilevanza dell’intervenuta definizione ex L.289/2002, tale disposizione sarebbe in contrasto con
l’art. 3 Cost. in quanto darebbe luogo ad un trattamento ingiustificatamente discriminatorio tra i

Pure tale censura è destituita di fondamento.
Va premesso che l’art. 249 del Trattato CE detta la regola dell’obbligatorietà della decisione assunta
in sede comunitaria, in tutti i suoi elementi, per i destinatari in essa designati.Lo Stato membro è
tenuto perciò ad eseguirla(Corte Giust. Ce, 2 febbraio 1989, in causa C-94/87, Commissione c.
Germania), salva l’esistenza di circostanze eccezionali da cui derivi l’impossibilità assoluta per lo
Stato membro di dare corretta esecuzione alla decisione.
Deve inoltre precisarsi che il concetto di “impossibilità assoluta” è stato interpretato in maniera
restrittiva dalle Corti comunitarie, ed in particolare è stato escluso che essa possa essere costituita
dalla normativa nazionale sulla prescrizione. In tale prospettiva la Corte di giustizia ha altresì
affermato che il diritto comunitario osta anche all’applicazione del principio di autorità della cosa
giudicata ove esso contrasti con il principio di effettività, nei limiti in cui l’applicazione del primo
principio impedisca il recupero di un aiuto di stato dichiarato incompatibile con decisione della
commissione divenuta definitiva (Corte di giustizia sentenza 18 luglio 2007 in causa C-1 19/05
Lucchini).
E’ inoltre da rilevare, anche con riguardo alla disciplina nazionale prevedente condoni fiscali, che la
Corte di giustizia, nella sentenza 20 marzo 1997 in causa C-24/95 Alcan (punti 34-37), ha affermato
che ” in materia di aiuti di stato dichiarati incompatibili, il compito delle autorità nazionali…
consiste nel dare esecuzione alle decisioni della Commissione. Le dette autorità non dispongono
pertanto di alcun potere discrezionale quanto alla revoca di una decisione di concessione.”

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contribuenti.

Da quanto sopra evidenziato discende che la non applicabilità della disciplina nazionale relativa ad
istituti di carattere premiale, ove comportante esclusione delle effettività del recupero di aiuti di
stato illegittimi, deriva direttamente dalla diretta applicazione e prevalenza delle norme comunitarie
su quelle statali.
In proposito la giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha affermato che il fondamento della

essenzialmente nell’art. 11 Costituzione laddove esso stabilisce che l’Italia consente alle limitazioni
di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni e che il
contrasto tra norme statali e disciplina comunitaria non dà luogo ad invalidità o illegittimità delle
prime, ma ne comporta la” non applicazione”, consistente nell’impedire che la norma interna venga
in rilievo per la definizione della controversia davanti al giudice nazionale.( Cass. n.4466/2005)
Va dunque esclusa la rilevanza della dedotta eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 24
comma 1 Dl 185/2008 posto che la disapplicazione della disciplina nazionale relativa ad istituti di
,

carattere premiale, ove comportante esclusione dell’effettività del recupero di aiuti di Stato
illegittimi, discende direttamente dalla prevalenza delle norme comunitarie su quelle statali, e
prescinde dall’applicabilità alla fattispecie in esame della disposizione su menzionata (Cass.
7659/2012).
Alla luce di quanto sopra esposto il quarto e quinto motivo devono essere accolti, mentre vanno
respinti gli altri.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altra sezione
della medesima CTR, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte respinti il primo, secondo, terzo, sesto e settimo motivo, accoglie il quarto e quinto
motivo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per la liquidazione delle
spese del presente giudizio, ad altar sezione della CTR dell’Emilia-Romagna.
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diretta applicazione e della prevalenza delle norme comunitarie su quelle statali si rinviene

Cosí deciso in Roma, il 30 aprile 2015.

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