Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15407 del 21/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/06/2017, (ud. 02/03/2017, dep.21/06/2017),  n. 15407

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1482-2016 proposto da:

M.T. S.P.A. – C.F. (OMISSIS), P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tepore ed Amministratore delegato” elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO STACCI, 38, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRO GIUSSANI che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARIO MARTELLI;

– ricorrente –

contro

SEMINARIO ARCIVESCOVILE COSENTINO – C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, V. ORVIETO 1 presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VENTURA

che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente

all’avvocato ROSSANA CRIBARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 873/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO, depositata il 05/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott NAPOLITANO LUCIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 873/1/2015, depositata il 5 giugno 2015, la Commissione tributaria regionale della Calabria rigettò l’appello proposto dalla M.T. S.p.A., quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dei tributi del Comune di Rende (di seguito società) nei confronti del Seminario Arcivescovile Cosentino (Seminario) avverso la sentenza di primo grado resa tra le parti dalla CU di Cosenza, che aveva accolto il ricorso proposto dall’ente ecclesiastico avverso avviso di accertamento per TARSU relativo all’anno 2006.

Avverso la pronuncia della CTR la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Il Seminario resiste con controricorso, ulterioremente illustrato da memoria, la quale allega altresì provvedimento in data 28 giugno 2016 di accoglimento da parte del Comune di Rende di istanza di riesame di atti in autotutela, con conseguente sgravio della cartella di pagamento emessa per TARSU relativa all’anno 2012 e deliberazione di non farsi luogo all’emissione di cartella di pagamento, a seguito di emanazione di avviso di pagamento, per l’annualità 2013 dello stesso tributo.

L’ente controricorrente assume che detto provvedimento abbia valenza decisiva ai fini della soluzione della controversia nel senso prospettato dal contribuente di riconoscimento dell’esenzione dalla TARSU dell’immobile adibito a sede del Seminario, in quanto destinato alla formazione del clero, attività equiparata a quella di culto religioso.

Detto assunto non può essere condiviso.

Il provvedimento in oggetto, reso dal Comune di Rende, estraneo al presente giudizio, che vede quale parte la società M.T. quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dei tributi del predetto Comune, è relativo alle annualità 2012 e 2013, che non riguardano l’oggetto della presente controversia, che è riferita all’anno 2006.

La posizione assunta dall’ente impositore, consonante a quella fatta propria dalla sentenza in questa sede impugnata, è frutto d’interpretazione delle norme di riferimento delle quali, a giudizio del collegio, legittimamente parte ricorrente denuncia la contrarietà ai principi espressi in materia dalla giurisprudenza di questa Corte con il primo di motivo di ricorso.

Con detto motivo la ricorrente denuncia, infatti, violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, commi 1 e 2 e art. 65, comma 1, della L. n. 222 del 1985, art. 16, dell’art. 10 del Regolamento TARSU del Comune di Rende e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.p., comma 1, n. 3.

La pronuncia impugnata ha, infatti, ritenuto che l’esenzione del Seminario dal pagamento della TARSU trovasse fondamento nel disposto dell’art. 10, comma 1, lett. b) del regolamento comunale in relazione alla L. 20 maggio 1985, n. 222, art. 16, che equipara la formazione del clero ad attività di culto e religione.

Il Seminario controricorrente imposta la sua difesa, richiamando la giurisprudenza in tema di esenzione ICI di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i).

Così facendo, omette peraltro di considerare che l’esenzione specificamente disposta in tema di ICI per gli enti ecclesiastici in relazione al possesso di fabbricati destinati, per quanto qui rileva, all’esercizio delle “attività di cui alla L. 20 maggio 1985, n. 222, art. 16, lett. a)”, è frutto dell’espressa previsione di norma agevolativa, che difetta in tema di TARSU; d’altronde è noto che la costante giurisprudenza di questa Corte ritiene le norme che disciplinano agevolazioni o esenzioni di stretta interpretazione e, come tali, non suscettibili d’integrazione analogica in virtù di dati extratestuali (cfr., in generale, più di recente, per ampiezza di motivazione e riferimento a circa quarant’anni di conforme giurisprudenza di legittimità, Cass. 4 marzo 2016, n. 4333).

In tema di TARSU, quindi, specificamente questa Corte (cfr. Cass. sez. 5, 14 marzo 2012, n. 4027) ha ritenuto che non fosse sufficiente a configurare il diritto all’esenzione dalla TARSU l’art. 16 del Trattato Lateranense, dell’immobile adibito a sede della (OMISSIS), nella parte in cui la norma citata stabilisce che gli immobili ivi indicati siano esenti da tributi ordinari e straordinari, quale norma programmatica, che necessita di una specifica attuazione (tale, ad esempio, configurandosi, in tema di ICI, il disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. e); norma tanto più necessaria in relazione alla natura della TARSU, che è sempre stata intesa come avente valenza specifica di corrispettivo di un servizio legato alla qualità e quantità dei rifiuti prodotti dal soggetto passivo, sicchè la produzione ed il conferimento di rifiuti costituiscono la ratio dell’imposizione e, al tempo stesso, delle relative agevolazioni (cfr., anche, nel senso che la definizione di edifici destinati al culto debba essere intesa in senso restrittivo quali luoghi dedicati alla venerazione della divinità, Cass. sez. 5, 23 febbraio 2005, n. 3715).

L’interpretazione, fatta propria dalla CTR, che ipotizza quale sostrato normativo idoneo a giustificare l’esenzione la norma regolamentare TARSU del Comune di Rende (10, comma 1, lett. b), che decreta l’esenzione da TARSU dei locali destinati al culto, quale attuazione in materia della L. n. 222 del 1985, art. 16, compie dunque un vero e proprio salto logico nell’estendere al possesso di un fabbricato idoneo a produrre rifiuti, giusta il generale principio posto dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2, l’esenzione indiscriminata dal tributo sulla base di un’equiparazione, da parte del menzionato la L. n. 222 del 1985, art. 16, ai soli effetti delle leggi civili, alle “attività” di religione e di culto, di quelle, per quanto qui interessa, dirette alla formazione del clero.

La sentenza impugnata va per l’effetto cassata in accoglimento del primo motivo di ricorso, restando assorbito il secondo.

La causa va dunque rimessa per nuovo esame alla CTR della Calabria, in diversa composizione, che, sulla base del principio di diritto sopra enunciato, verificherà se nell’avviso di accertamento oggetto d’impugnazione da parte del Seminario con riferimento all’annualità TARSU 2006 risultino già scomputate, ai fini della quantificazione del tributo, le superfici dell’immobile effettivamente adibite da attività di culto (cappella), restando assoggettate all’imposizione quelle destinate alle ordinarie esigenze (alloggi, mensa, servizi) dei convittori del Seminario.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2017

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