Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15407 del 13/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/07/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 13/07/2011), n.15407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto President – –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9911-2010 proposto da:

H.F. (OMISSIS), HO.FR.

(OMISSIS), W.C.L. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ELEONORA DUSE 35, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO PAPPALARDO, rappresentati e difesi

dall’avvocato CECCHI FELICE, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONI coop. a r.l. (OMISSIS) in

persona del procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCO

ATTILIO 14, presso lo studio dell’avvocato MATTICOLI MARIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato COLIVA DANIELE, giusta

procura speciale alle liti in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

F.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1168/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

7.7.09, depositata il 05/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSO AMATUCCI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

che va integralmente condivisa la relazione in data 28.12.2010, depositata ex art. 380 bis cod. proc. civ. dal consigliere relatore, del seguente testuale tenore:

“Il ricorso, proposto avverso la sentenza n. 1168/2009 della corte d’appello di Bologna, censura la decisione – per erronea applicazione delle norme e principi in materia di risarcimento del danno nonchè per omessa e contraddittoria motivazione – per avere il giudice di secondo grado ridotto le voci di danno non patrimoniale e patrimoniale (spese funerarie ed omesso apporto economico del defunto ai bisogni della famiglia).

Il ricorso si presta ad essere dichiarato inammissibile nella parte i cui in cui il vizio denunciato è collegabile all’art. 360 c.p.c., n. 3, risultando insoddisfatto il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, che impone l’indicazione delle norme di diritto di cui si assume la violazione; e manifestamente infondato quanto ai prospettati vizi della motivazione, dalla quale i ricorrenti completamente prescindono e che appare in tutto sufficiente e niente affatto contraddittoria in ordine alle effettuate valutazioni di merito”;

che il ricorso va dunque rigettato, con la condanna dei ricorrenti alle spese.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, che liquida in Euro 4.700, di cui 4.5 00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2011

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