Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15407 del 13/07/2011
Cassazione civile sez. VI, 13/07/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 13/07/2011), n.15407
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto President – –
Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 9911-2010 proposto da:
H.F. (OMISSIS), HO.FR.
(OMISSIS), W.C.L. (OMISSIS),
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ELEONORA DUSE 35, presso lo
studio dell’avvocato FRANCESCO PAPPALARDO, rappresentati e difesi
dall’avvocato CECCHI FELICE, giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrenti –
contro
SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONI coop. a r.l. (OMISSIS) in
persona del procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCO
ATTILIO 14, presso lo studio dell’avvocato MATTICOLI MARIO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato COLIVA DANIELE, giusta
procura speciale alle liti in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
F.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1168/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del
7.7.09, depositata il 05/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSO AMATUCCI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
che va integralmente condivisa la relazione in data 28.12.2010, depositata ex art. 380 bis cod. proc. civ. dal consigliere relatore, del seguente testuale tenore:
“Il ricorso, proposto avverso la sentenza n. 1168/2009 della corte d’appello di Bologna, censura la decisione – per erronea applicazione delle norme e principi in materia di risarcimento del danno nonchè per omessa e contraddittoria motivazione – per avere il giudice di secondo grado ridotto le voci di danno non patrimoniale e patrimoniale (spese funerarie ed omesso apporto economico del defunto ai bisogni della famiglia).
Il ricorso si presta ad essere dichiarato inammissibile nella parte i cui in cui il vizio denunciato è collegabile all’art. 360 c.p.c., n. 3, risultando insoddisfatto il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, che impone l’indicazione delle norme di diritto di cui si assume la violazione; e manifestamente infondato quanto ai prospettati vizi della motivazione, dalla quale i ricorrenti completamente prescindono e che appare in tutto sufficiente e niente affatto contraddittoria in ordine alle effettuate valutazioni di merito”;
che il ricorso va dunque rigettato, con la condanna dei ricorrenti alle spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, che liquida in Euro 4.700, di cui 4.5 00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2011