Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15407 del 03/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 03/06/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 03/06/2021), n.15407
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12710/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
(C.F.: (OMISSIS)), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi
12, è domiciliata;
– ricorrente –
contro
IAC S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli Avv. Lovisolo Antonio, Lovisolo Andrea
e Berliri Claudio ed elettivamente domiciliati presso lo studio di
quest’ultimo in Roma, Via A. Farnese n. 7;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1215/01/2015 della Commissione tributaria
Regionale della Liguria, depositata il 11/11/2015;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2021
dal Consigliere Dott. Pepe Stefano.
Fatto
RITENUTO
Che:
1. Con avviso di liquidazione notificato il 7.9.2012, l’Agenzia delle entrate applicava, ai fini dell’imposta di registro, l’aliquota del 1 5 % (D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 1, comma 3, Tabella, Parte prima, allegata) alla scrittura privata del 18.6.2012 per effetto della quale veniva trasferito alla IAC S.r.l. un terreno agricolo.
2. Avverso tale avviso la società contribuente proponeva ricorso deducendo che nel caso di specie non si era in presenza di un atto di trasferimento della proprietà ma di un diritto reale di godimento e che, pertanto, era corretto assoggettare lo stesso all’aliquota dell’8% (ex art. 1, comma 1, cit.) per come indicata nel suindicato atto.
3. La CTR della Liguria, con sentenza n. 1215/01/2015, depositata il 11/11/2015, confermava la decisione di primo grado e, per l’effetto, accoglieva l’originario ricorso proposto dalla contribuente sul rilievo che nella specie non ricorreva un’ipotesi di trasferimento della proprietà.
4. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
5. La società contribuente si è costituita depositando controricorso.
6. Con successiva istanza, la contribuente depositava istanza di definizione agevolata D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6 conv. con modif. in L. n. 136 del 2018 nonchè copia del pagamento dell’importo dovuto e, in ragione di ciò e della sospensione del procedimento avvenuta fino al 31.12.2020, chiedeva venisse dichiarata l’intervenuta cessazione della materia del contendere.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
In tale situazione, concorrendo tutti i presupposti di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6 è possibile pervenire, come richiesto dalla ricorrente, ad una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in seguito alla definizione della lite e alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito.
2. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021