Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15406 del 28/06/2010

Cassazione civile sez. III, 28/06/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 28/06/2010), n.15406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

DINAUTO DI LUIGI DI NAPOLI & C SAS, (OMISSIS), D.N.L.,

(OMISSIS), elettivamente domiciliati m ROMA, VIA SAVOIA 72, presso

lo studio dell’avvocato DI NAPOLI ROBERTO, rappresentati e difesi

dall’avvocate PALMA ANTONIO giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

e contro

M.S., CURATELA FALL DINAUTO DI LUIGI DI NAPOLI & C SAS

& SOCIO ACC.RIO D.N.L.;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di LECCE, emessa il 29/05/2006,

depositata il 31/05/2006; R.G.N. 1881/2006.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

26/05/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato Francesco MANNO per delega Antonio PALMA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele che ha concluso per inammissibilità, rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato 5.4.06 D.N.L. proponeva reclamo avverso il provvedimento in data 21.3.06 con il quale era stata rigettata su precedente istanza di sospensione della procedura esecutiva per il rilascio di un immobile trasferito in favore di M.S. in virtù di vendita forzata eseguita nella procedura concorsuale per il fallimento di Dinauto s.a.s. e di D.N.L. quale sottoscritto illimitatamente responsabile.

Il Tribunale di Lecce, quale giudice del reclamo, con ordinanza in data 29.5.2006 rigettava il ricorso. Affermava in particolare il Tribunale che “a sostegno della richiesta di sospensione il D.N. ha fatto riferimento alla esistenza di un decreto emesso dal prefetto di Roma in data 14.3.06 che avrebbe disposto la sospensione della procedura esecutiva ai sensi della L. n. 44 del 1999, art. 20.

E’ noto come la norma innanzi richiamata sia stata di recente interessata da una pronuncia della corte costituzionale (sent. n 457 del 23.12.2005) che ne ha sanzionato la illegittimità costituzionale nella parte in cui prevede la possibilità che il procedimento esecutivo venga sospeso in virtù di un provvedimento adottato da un organo amministrativo che produce immediati riflessi di una attività giurisdizionale, così violando la norma costituzionale – art. 101 che pone il principio generale a presidio dell’indipendenza ed autonomia della funzione giurisdizionale- secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Ha ribadito dunque la Corte che la decisione adottata dal prefetto con l’emissione di parere favorevole alla sospensione del procedimento amministrativo non produce affatto ex se la sospensione del procedimento, sospensione che può proseguire soltanto ad una decisione del giudice.

Ricorre per cassazione con sette motivi, illustrati da memoria, D.N.L. nonchè la Dinauto s.a.s. di Luigi Di Napoli & C.; non hanno svolto attività difensiva gli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i sette motivi del ricorso si deduce l’abnormità del provvedimento impugnato: 1) per violazione della L. n. 44 del 1999, art. 20, n. 7; 2) difetto di motivazione in ordine alla ricusazione dei giudici E., M. ed O.; 3) omessa esposizione dello svolgimento del processo e della motivazione; 4) difetto di costituzione del giudice e inesistenza della nomina del Dott. O. a giudice delegato; 5) omessa indicazione di conclusioni; 6) difetto di motivazione in ordine al provvedimento di revoca del patrocinio a spese dello Stato; 7) inesistenza ed indeterminatezza dell’oggetto della vendita.

Preliminarmente deve rilevarsi che il ricorso è inammissibile per omessa esposizione sommaria dei fatti di causa di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, (sul punto, tra le altre, n. 26644/2009), tra l’altro non esaustivamente desumibili dalle altre argomentazioni in ricorso.

Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati comporta il non doversi provvedere in ordine alle spese della presente fase.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2010

 

 

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