Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15406 del 26/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 26/07/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 26/07/2016), n.15406
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza 27202/2015 proposto da:
AXA ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore speciale,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTRANTO 36, presso lo studio
dell’avvocato MARIO MASSANO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato RICCARDO TEDESCHI giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
P.F., PR.RI., PR.FR.;
– intimati –
sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. ALBERTO
CARDINO che chiede che Codesta Suprema Corte voglia accogliere
l’istanza di regolamento di competenza e dichiarare la competenza
del Tribunale di Verona, assumendo i provvedimenti di cui all’art.
49 c.p.c., comma 2;
avverso la sentenza n. 2429/2015 del GIUDICE DI PACE di VERONA
8/10/2015, depositata l’08/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
09/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO SESTINI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. La Axa Assicurazioni s.p.a. ha proposto regolamento necessario di competenza avverso la sentenza n. 2429/15 dell’8.10.2015 con cui il Giudice di Pace di Verona ha dichiarato la propria competenza per valore nella controversia promossa da P.F. nei confronti di Pa.Ri. e Fr. e dell’odierna ricorrente (relativa a risarcimento del danno conseguente a sinistro stradale), ritenendo che la riduzione della originaria pretesa (da 23.515,00 a 19.500,00 Euro) fosse idonea a ricondurre la causa nell’ambito della competenza del giudice adito.
2. Il P.M. ha richiesto l’accoglimento del ricorso, sul rilievo che la competenza dev’essere determinata con esclusivo riferimento al momento della proposizione della domanda.
3. Il regolamento è inammissibile in quanto, a norma dell’art. 46 c.p.c., “le disposizioni di cui agli artt. 42 e 43, non si applicano nei giudizi avanti ai giudici di pace”, con la conseguenza che avverso la sentenza qui impugnata avrebbe dovuto essere proposto appello (cfr. Cass. n. 1812/2014 e Cass. n. 12010/2014).
4. Le spese di lite vanno rimesse al merito.
5. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
la Corte dichiara l’inammissibilità dell’istanza di regolamento di competenza. Spese rimesse al merito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016