Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15406 del 22/07/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15406 Anno 2015
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: FEDERICO GUIDO

SENTENZA

sul ricorso 19312-2010 proposto da:
SOGLIANO AMBIENTE SPA in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA SALARIA 259, presso lo STUDIO BONELLI
EREDE PAPPALARDO, rappresentato e difeso dagli
avvocati ANDREA SILVESTRI, RADICATI DI BROZOLO LUCA
2015

G. giusta delega in calce;
– ricorrente –

1708

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 22/07/2015

STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE FORLI’
CESENA UFFICIO CONTROLLI AREA LEGALE;

avverso la sentenza n. 54/2009 della COMM.TRIB.REG.
di BOLOGNA, depositata il 03/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/04/2015 dal Consigliere Dott.

GUIDO

FEDERICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato SILVESTRI che
insiste nella richiesta di rinvio agli atti nella
memoria;
udito per il controricorrente l’Avvocato DE SOCIO che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per il
rigetto del 1° motivo di ricorso, accoglimento 2°
motivo.

– intimato

Svolgimento del processo
La Sogliano Ambiente spa proponeva ricorso avverso la comunicazione-ingiunzione con cui
l’Agenzia delle Entrate di Cesena aveva provveduto a recuperare, ai sensi del DI 10/2007, per
l’anno 1996 le imposte sui redditi( Irpeg ed Ilor) non versate dalla contribuente in forza del regime
agevolativo previsto dall’art. 3 comma 70 L.549/95 e dell’art. 66 comma 14 D1 331/93 conv. nella

che era stato dichiarato incompatibile con il diritto comunitario con la decisione 2003/193/CE del
5.6.2002 della Commissione Europea.
La CTP di Forlí in accoglimento del ricorso, annullava il provvedimento impositivo.
La CTR dell’Emilia-Romagna, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva invece il
ricorso della contribuente.
La CTR, in particolare, premesso che la decisione 2003/193/CE prescindeva da casi specifici,
limitandosi ad una disamina generale della normativa agevolativa emanata dal legislatore italiano,
faceva da ciò discendere la necessità di valutare in relazione al caso concreto la compatibilità degli
aiuti con il mercato comune.
Affermava peraltro che nel caso di specie sussistevano i presupposti per l’ assoggettamento della
Sogliano Ambiente al recupero d’imposta.
E ciò in quanto la contribuente non risultava essere, nell’anno di imposta in esame, a partecipazione
totalmente pubblica, con la conseguenza che ” la concessione di agevolazioni a tale soggetto non
poteva non significare offrire a’d un’impresa privata, presente nel capitale della società affidataria,
un vantaggio rispetto ad altre società”, cosa che si tradurrebbe in una alterazione del regime di
libera concorrenza, visto anche l’importo degli utili conseguiti ed interamente distribuiti ai soci; nei
casi quali quello in oggetto, poteva inoltre costituire violazione del regime della libera concorrenza
l’affidamento diretto di servizi ad una società mista.

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L.427/93 per le spa a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi dell’art. 22 1. 142/1990, regime

Rilevava inoltre come la partecipazione, anche minoritaria, di un’impresa privata al capitale di una
società di cui sia socia anche l’amministrazione pubblica escludeva che quest’ultima potesse
esercitare su detta società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, con sette motivi.
L’Agenzia ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso la contribuente denunzia la violazione dell’art. 3 L.241/1990 e
dell’art. 7 L.212/00 in relazione all’art. 360 n.3) cpc, deducendo la mancata rilevazione nella
sentenza impugnata della nullità della comunicazione-ingiunzione dell’Agenzia a fronte della
insufficiente motivazione della ripresa impositiva da essa recata, e chiede altresí alla Corte di dire se
il giudice della controversia possa decidere in senso favorevole all’Ufficio impositore, sostituendo
una propria valutazione dei presupposti di fatto a quella omessa dall’ente.
Lamenta, in buona sostanza, la assoluta carenza motivazionale dell’ordinanza-ingiunzione, per aver
fatto discendere in via automatica il recupero d’imposta dalla sola qualità di società per azioni a
prevalente capitale pubblico, costituita ex art. 22 L.142/1990, rivestita dalla contribuente
La censura è infondata in quanto la decisione impugnata risulta sul punto conforme a diritto, pur
dovendo correggersi la relativa motivazione nei termini che seguono.
Va infatti affermata, in conformità al consolidato indirizzo di questa Corte, l’obbligatorietà del
recupero delle somme corrispondenti alle agevolazioni usufruite dalle spa a prevalente capitale
pubblico istituite ai sensi dell’art. 22 L.142/1990 per la gestione dei servizi pubblici locali, in forza
del DI 10/2007, conv. nella L. n. 46/2007, con eccezione della sola riconducibilità dell’aiuto
individualmente concesso alla categoria del de minimis(Cass. 6538/2012; Cass.23414/2010).
L’ obbligatorietà del recupero non consente dunque al giudice nazionale alcuna diversa valutazione,
in quanto l’esame della compatibilità di una misura nazionale di aiuto di stato rientra nella
competenza esclusiva della Commissione della Comunità Europea (Cass.6538/2012 ).

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E’ quindi destituito di fondamento lo stesso presupposto della censura, vale a dire la necessità di
procedere ad una analisi del caso concreto, ai fini di verificare la sussistenza delle specifiche
condizioni per il recupero.
Il recupero dell’agevolazione infatti è escluso nella sola ipotesi che si tratti di aiuti rientranti
nell’ambito di applicabilità della regola del “de minimis”, circostanza che non risulta eccepita, né

All’amministrazione incombe unicamente l’onere di dimostrare che detta società sia una società per
azioni costituita ai sensi della L.142/1990 e che abbia effettivamente usufruito dell’agevolazione
dichiarata incompatibile con il diritto comunitario.
Tali elementi senz’altro presenti nel provvedimento impugnato, come risulta dal contenuto del
medesimo, riportato nel corpo del controricorso dell’Agenzia.
Va peraltro sul punto corretta la motivazione della sentenza impugnata, che ha erroneamente
affermato la necessità di una specifica valutazione di compatibilità della situazione concreta con il
mercato comune, ritenendo che non fosse sufficiente che la società interessata rientrasse tra quelle
di cui alla L.142/1990.
La CTR ha in ogni caso ritenuto l’adeguatezza motivazionale dell’ordinanza-ingiunzione ed è
pertanto, sul punto, conforme a diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 384 ult. comma cpc, con
conseguente reiezione del motivo.
Con il secondo motivo la contribuente denunzia la violazione dell’art. 112 cpc, in relazione all’art.
360 n.4) cpc, lamentando l’omessa pronunzia in ordine all’eccezione relativa alla violazione degli
artt. 7 L.212 /2000 e 2697 c.c., per avere l’Ufficio proceduto ad un immotivato disconoscimento
della “variazione in diminuzione” operata dalla società per il recupero delle ritenute subite nel corso
dell’anno d’imposta 1996 senza alcuna motivazione e/o elemento probatorio a sostegno.
La censura è fondata.
La CTR ha infatti del tutto omesso di pronunziare sulla specifica eccezione, proposta in via
subordinata dalla contribuente, che, secondo quanto risulta dalla stessa sentenza impugnata, in sede
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tanto meno provata dalla contribuente, investita del relativo onere.

di appello aveva riproposto quanto dedotto nel precedente grado, chiedendo in subordine la
riduzione dell’ammontare richiesto in funzione della misura dell’agevolazione effettivamente fruita
dalla società per effetto dell’importo delle ritenute d’acconto subite dalla medesima.
Orbene, considerato il diverso ambito delle distinte questioni sollevate dalla contribuente, l’una
afferente alla legittimità del recupero dell’imposta ai sensi della L. n.10/2007, l’altra alla

nesso di pregiudizialità o dipendenza, posto che la ritenuta legittimità del recupero dell’imposta
versata ( relativa all’an della pretesa ) non implica il venir meno di interesse sulla diversa
questione, proposta in via subordinata, del disconoscimento del recupero delle ritenute subite nel
corso dell’anno 1996 , afferente al “quantum” della somma posta a carico della contribuente
nell’ordinanza — ingiunzione impugnata, deve escludersi la configurabilità di un’ipotesi di
assorbimento.
La ritenuta legittimità del recupero dell’imposta ai sensi dell’art.1 L.10/2007, non esclude infatti né
la possibilità, né la necessità di pronunciare sulla diversa questione, afferente al disconoscimento da
parte dell’Ufficio della variazione in diminuzione, operata dalla società per il recupero delle ritenute
subite nel corso dell’anno 1996, prospettata dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione
sulla medesima, configurandosi dunque, in assenza di una specifica pronuncia al riguardo nella
sentenza impugnata, un’omissione di pronuncia.
Alla luce di quanto sopra esposto, respinto il primo motivo di ricorso, va accolto il secondo.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione
della medesima CTR, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte respinto il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la liquidazione delle
spese del presente giudizio, ad altra sezione della CTR dell’Emilia-Romagna.
Cosí deciso in Roma, il 30 aprile 2015.

contestazione dell’ammontare richiesto, e considerato che tra tali domande non è ravvisabile un

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