Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15406 del 21/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/06/2017, (ud. 02/03/2017, dep.21/06/2017),  n. 15406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26763-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE

SANTO, 10/A, presso lo studio dell’avvocato MARINA MESSINA che lo

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

EDOARDO LUNA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1604/65/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI MILANO – SEZIONE DISTACCATA DI BRESCIA, depositata il

16/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata e che il controricorrente ha depositato memoria, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 1604/65/2015, depositata il 16 aprile 2015, la Commissione tributaria regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia – ha accolto l’appello proposto dal sig. B.M. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Bergamo che aveva invece rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso avvisi di accertamento che, con metodo sintetico, avevano determinato maggior reddito imponibile ai fini IRPEF rispetto a quello esposto nelle rispettive dichiarazioni oggetto di accertamento, per gli anni 2007 e 2008.

Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

Il contribuente resiste con controricorso.

Con l’unico motivo l’Amministrazione ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, del D.M. 10 settembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni, degli art. 2727, 2728 e 2729 c.c. in combinato disposto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto illegittimo l’accertamento siccome fondato su presunzione semplice, che, come tale avrebbe dovuto essere corredato da ulteriori elementi, ponendosi detta affermazione in palese contrasto con la giurisprudenza di questa Corte circa il c.d. accertamento redditometrico.

Il motivo è manifestamente fondato.

Nella fattispecie in esame l’accertamento è stato basato sia su spese relative al possesso dei cosiddetti beni indice di capacità contributiva, tra cui, in particolare alcune autovetture, sia su spese portanti incrementi patrimoniali.

In relazione al disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, nella sua formulazione applicabile ratione temporis al presente giudizio, la giurisprudenza di questa Corte è costante nell’indicare che il c.d. accertamento redditometrico basato sul possesso di beni indice di capacità contributiva integra una presunzione legale relativa (cfr. tra le molte, Cass. sez. 5, 19 ottobre 2016, n. 21143; Cass. sez. 6-5, ord. 1 settembre 2016, n. 17487; Cass. sez. 5, 23 luglio 2007, n. 162849), senza che faccia quindi carico all’Amministrazione l’allegazione di alcun ulteriore elemento di prova, incombendo viceversa al contribuente che intenda superare detta presunzione l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esista o esista in misura inferiore (cfr., tra le molte Cass. sez. 6-5, ord. 10 agosto 2016, n. 16912; Cass. sez. 5, 19 aprile 2013, n. 9539).

La sentenza impugnata, che si è posta in contrasto con il principio di diritto sopra riportato, va per l’effetto cassata.

Nè giova a confutazione della conforme proposta del relatore condivisa dal collegio il contenuto della memoria depositata in atti dal controricorrente che richiama, in modo inconferente con l’oggetto del presente giudizio, la giurisprudenza di questa Corte in tema di accertamento presuntivo fondato su studi di settore.

La causa va quindi rimessa alla CTR della Lombardia – sezione staccata di Brescia – in diversa composizione, per nuovo esame sulla base del succitato principio di diritto, restando demandata al giudice di rinvio anche la disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia – in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2017

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